Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11774 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11774

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1341/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 12/05/2014, depositata il 11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto n. 1341/2014/25, depositata l’11.9.2014 che confermando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente A.G. con riferimento alle ritenute effettuate dal suo datore di lavoro sulle somme corrisposte quale incentivo alle dimissioni; domanda basata sul contrasto accertato con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, in causa C-

207/04 – tra la Direttiva comunitaria 76/207 CE e la disposizione dettata dall’art. 19, comma 4 bis, T.U.I.R..

La CTR, per quel che qui rileva, affermava che l’istanza di rimborso era da considerare tempestiva dovendo lo stesso decorrere dall’epoca della decisione della Corte di giustizia resa il 16 gennaio 2008 nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.

La parte intimata non ha depositato difese scritte.

Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale censura la sentenza gravata denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa ancorando la decorrenza del termine decadenziale previsto da tale disposizione non alla data del versamento indebito ma a quella della sentenza della Corte di Giustizia.

Orbene, premesso che il ricorso è senz’altro ammissibile, la questione di diritto relativa alla decorrenza del termine di decadenza anzidetto in fattispecie analoghe a quella qui esaminata è stata risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13676/14. Si è in tale occasione affermato il principio che, nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario.

Il discorso non muta sotto il profilo della tutela dell’affidamento, dovendosi ancora una volta richiamare l’affermazione, espressa dalle Sezioni Unite nel precedente già ricordato, a cui tenore allorchè un’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling” non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o fu operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche – tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie – che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

Alla stregua di tali principi, si propone al Collegio che il ricorso sia accolto e la sentenza gravata cassata senza rinvio, non occorrendo ulteriori accertamenti per la definizione della lite ex art. 384 c.p.c.. Ed infatti, dalla sentenza impugnata risulta che al contribuente vennero corrisposte le somme in contestazione nell’agosto 2003, mentre l’istanza di rimborso fu presentata il 5.11.2011 e dunque oltre il termine quadriennale di decadenza.

In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata e il ricorso del contribuente va rigettato quanto agli anni 2004 e 2005.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente per gli anni di imposta 2004 e 2005.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spesi del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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