Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11773 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10625-2007 proposto da:

CO.TRAL. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PROIA GIAMPIERO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

M.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 940/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 29/11/2006 R.G.N. 1041/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 8-3-2001 il Tribunale di Roma, riformando la pronuncia del locale Pretore del lavoro del 10-11-1990, rigettava la domanda proposta da M.D. nei confronti dell’allora ACOTRAL per ottenere la inclusione nella indennità di buonuscita e nel T.F.R. delle indennità corrisposte ai sensi dell’accordo nazionale del 21-5-1981, dello straordinario svolto in modo fisso e continuativo e del compenso cd. Petroselli corrisposto a fronte delle attività indicate nell’ordine di servizio n. 105/1981.

Avverso la detta sentenza il M. proponeva ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15965/2004, accoglieva il ricorso quanto alla inclusione nell’indennità di buonuscita maturata fino al 31-5-1982 sia del compenso del lavoro straordinario, ove fosse fisso e continuativo, sia delle indennità contemplate nell’accordo nazionale del maggio 1981, mentre lo rigettava quanto al richiesto incremento del TFR, designando la Corte d’Appello di L’Aquila come giudice di rinvio.

La Corte aquilana, con sentenza depositata il 29-11-2006, accoglieva la domanda del M. e condannava la CO.TRAL s.p.a. a pagargli Euro 5.445,99 con rivalutazione e interessi legali, oltre spese.

Per la cassazione di tale sentenza la CO.TRAL s.p.a. ha proposto ricorso con tre motivi.

Il M. è rimasto intimato.

La COTRAL s.p.a. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324. 384, 115 e 116 c.p.c., in sostanza lamenta che la sentenza impugnata, accogliendo integralmente la domanda di controparte come quantificata nel conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (per un importo di L. 10.544.923, pari ad Euro 5.445,99) ha finito, di fatto, per includere nell’indennità di buonuscita anche la cd. indennità Petroselli.

In particolare la ricorrente deduce che, per quanto riguarda tale indennità, il M. non aveva formulato uno specifico motivo di impugnazione avverso la sentenza (di rigetto della domanda) del Tribunale di Roma, tantè che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15965/2004 si era pronunciata solo ed esclusivamente con riguardo al “compenso per lavoro straordinario” e alle “indennità contemplate nell’accordo nazionale del maggio 1981”.

Pertanto, la ricorrente rileva che la sentenza del giudice di rinvio, computando anche la indennità Petroselli ha violato sia il giudicato interno, sia il principio di diritto sancito dalla sentenza rescindente, che ha fissato la computabilità soltanto del “compenso per lavoro straordinario ove sia fisso e continuativò e delle “indennità contemplate nell’accordo nazionale del maggio 1981”, ma non anche della indennità Petroselli, la quale, peraltro, viene corrisposta non già in ragione dello svolgimento di un’attività lavorativa eccedente il normale orario di lavoro, bensì in ragione dell’esecuzione di talune, specifiche, prestazioni svolte durante il normale orario di lavoro e viene soltanto calcolata in una misura di minuti di straordinario ai sensi dell’o.d.s. n. 105 del 1981.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, lamenta che la sentenza impugnata, sul punto, in effetti, non solo ha disatteso il principio di diritto stabilito dalla sentenza della cassazione, ma neppure ha motivato la decisione di computare nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche la indennità Petroselli.

I motivi, strettamente connessi, risultano fondati.

Premesso che il giudizio di rinvio è un procedimento “chiuso (v. fra le altre Cass. 10-7-2002 n. 10046, Cass. 22-5-2006 n. 11939, Cass. 14- 6-2006 n. 13719, Cass. 21-2-2007 n. 4096, Cass. 12-1-2010 n. 327), osserva il Collegio che, come si legge nella sentenza di questa Corte n. 15965/2004, il M. aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Roma per violazioni di legge e per vizi di motivazione, con due motivi, il primo dei quali riguardante l’esclusione operata dal Tribunale (in contrasto con la regola della onnicomprensività della indennità di buonuscita) dei compensi di cui all’accordo del maggio 1981 e del compenso per lavoro straordinario, e il secondo dei quali riguardante la esclusione del compenso del lavoro straordinario nel T.F.R. (operato in forza dell’art. 24 del ccnl del 1976).

In particolare la stessa sentenza sul primo motivo ha ribadito che “il principio affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 124 del 1975, secondo cui la retribuzione da prendere a base del calcolo dell’indennità di buonuscita del personale autoferrotranviario senza diritto a pensione (art. 26 e art. 27, all.

A) R.D. 8 gennaio 1931, n. 148) deve intendersi in senso onnicomprensivo, secondo i criteri fissati per l’indennità di anzianità dagli artt. 2120 e 2121 cod. civ., trova applicazione anche riguardo alla indennità di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in favore del personale autoferrotranviario con diritto a pensione, la quale ha anch’essa la medesima natura e funzione dell’indennità di anzianità, con la conseguente nullità (ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2) di clausole contrattuali esclusive della computabilità di emolumenti di natura retributiva (nella specie, indennità di L. trentamila mensili e cinquecento giornaliere previste dall’accordo del 21-5-198l) e dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario di natura continuativà.

La medesima sentenza, sul secondo motivo, ha poi richiamato il principio secondo cui il criterio di onnicomprensività della retribuzione-inesistente come principio generale, neppure sussidiario, dell’ordinamento, ma adottabile dalla legge o dalla contrattazione collettiva in relazione a singoli istituti – è sancito sia (inderogabilmente) dall’art. 2120 (vecchio testo) cod. civ. ai fini della determinazione dell’indennità di anzianità, cui è equiparabile l’indennità di buonuscita degli autoferrotranvieri (senza o con diritto a pensione), sia – ancorchè con possibilità di deroga ad opera di disposizioni contrattuali posteriori alla L. n. 297 del 1982 – dall’art. 2121 (nuovo testo) cod. civ. ai fini del trattamento di fine rapporto, il quale ha preso il posto sia dell’indennità di anzianità che dell’indennità di buonuscita summenzionatè, per cui “i compensi per lavoro straordinario fisso e continuativo, presentando i caratteri della continuità e della non occasionalità, vanno inclusi nella base di calcolo degli istituti anzidetti (in essi compreso, in mancanza di diversa previsione contrattuale successiva alla L. n. 297 del 1982, il T.F.R.)”.

Nella specie, poi, la sentenza rescindente ha rilevato che per quanto riguarda il T.F.R., il Tribunale ha affermato che la clausola che escludeva la computabilità dello straordinario fisso e continuativo figurava non solo nell’art. 24 del c.c.n.l. del 1976, ossia nella contrattazione collettiva antecedente all’entrata in vigore della L. n. 297 del 1982, ma anche in quella successiva e precisamente nel contratto collettivo del 17 giugno 1982’ed ha osservato che “questo rilievo fatto dalla sentenza impugnata non è stato censurato in ricorso, in cui ci si limita a sottolineare il principio già ricordato”.

La stessa sentenza ha quindi accolto il ricorso “quanto alla inclusione nell’indennità di buonuscita maturata fino al 31 maggio 1982 sia del compenso del lavoro straordinario ove sia fisso e continuativo, sia delle indennità contemplate nell’accordo nazionale del maggio 1981 mentre lo ha “rigettato quanto al richiesto incremento del T.F.R.”.

Tale essendo il dicium della sentenza rescindente, è evidente che i giudici di rinvio (che pure hanno considerato espressamente soltanto lo straordinario fisso e continuativo e le “indennità contemplate nell’accordo nazionale del maggio 1981”) erroneamente hanno poi accolto integralmente il conteggio attoreo, riproposto dal riassumente, comprendente anche il computo della indennità cd.

Petroselli, la quale, non potendo essere compresa nel “compenso dei lavoro straordinario” (quant’anche possa avere carattere fisso e continuativo), deve considerarsi comunque estranea al dictum stesso.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 297 del 1982, art 5, art. 2121 c.c., R.D. n. 148 del 1931, art. 26, art. 12 preleggi e artt. 115 e 116 c.p.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto fisso e continuativo il compenso relativo al lavoro straordinario svolto nel mese di maggio 1982, osservando che “la valutazione deve essere compiuta successivamente, con riferimento all’intero periodo che interessa, e che vale per tutto il tempo in considerazione”, così fondando in sostanza il giudizio “solo ed esclusivamente in ragione del lavoro straordinario eseguito dopo il 31 maggio 1982”, con riferimento quindi ad un periodo che non interessa al fine del computo de quo, giacchè la L. n. 297, art. 5 salvaguarda semplicemente i diritti già maturati alla data del 31-5-1982, e non consente di introdurre ex post. nella base di calcolo dell’indennità di anzianità, voci retributive che a quella data non possedessero i necessari requisiti.

Anche tale motivo è fondato.

Sul punto la L. n. 297 del 1982, art. 5 è chiaro in quanto stabilisce che lindennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all’atto decentrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all’art. 2120 c.c..

Circa, quindi, i requisiti richiesti per il computo delle singole voci non può che farsi riferimento al periodo che termina con la detta data, alla quale la norma transitoria de qua rapporta espressamente il calcolo della indennità di anzianità che sarebbe spettatàsecondo la disciplina pregressa.

Nè potrebbe confondersi la valutabilità anche ex post della continuità dello straordinario per un apprezzabile periodo di tempo (sulla quale v. fra le altre Cass. S.U. 15-12-1990 n. 11945, Cass. 29- 11-1995 n. 12376, nonchè da ultimo Cass. 26-5-2004 n. 10172, Cass. 11-3-2005 n. 5362) con la necessità del preciso limite temporale di riferimento fissato dalla legge ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità (nella specie di buonuscita) maturata al 31-5-1982.

Erroneamente, quindi, la impugnata sentenza ha valutato la continuità dello straordinario con riferimento al periodo successivo a tale data.

Il ricorso va pertanto accolto e la impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, che, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvederà attenendosi al dictum della sentenza di questa Corte n. 15965/2004 e alle indicazioni di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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