Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11773 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 18/06/2020), n.11773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35224 – 2018 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE – RISCOSSIONE – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata,

con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lecce, alla piazza

Mazzini, n. 56, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Greco che la

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

B.M. – c.f. (OMISSIS);

– intimato –

e

COMUNE di MASSAROSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1451 del 5.10.2018 del tribunale di Lucca;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre

2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 20.9.2017 B.M. citava a comparire dinanzi al giudice di pace di Lucca l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” ed il Comune di Massarosa.

Deduceva che i verbali per infrazioni al codice della strada, per i quali era stata emessa la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell’importo di Euro 2.281,85, giammai gli erano stati notificati e comunque che i crediti alla riscossione delle somme corrispondenti alle sanzioni pecuniarie, erano senz’altro prescritti.

Chiedeva farsi luogo all’annullamento della cartella e del relativo ruolo.

1.1. Resisteva l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

Deduceva – tra l’altro – che l’attore non aveva interesse ad agire.

1.2. Non si costituiva il Comune di Massarosa.

2. Con sentenza n. 1/2018 l’adito giudice di pace accoglieva la domanda e compensava le spese di lite.

3. B.M. proponeva appello limitatamente alla disposta compensazione delle spese di lite.

3.1. Resisteva l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

3.2. Resisteva il Comune di Massarosa.

4. Con sentenza n. 1451 del 5.10.2018 il tribunale di Lucca accoglieva il gravame nei confronti dell'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” e per l’effetto condannava l'”Agenzia” alle spese, con distrazione, del doppio grado; rigettava viceversa il gravame nei confronti del Comune di Massarosa.

4.1. Evidenziava il tribunale che l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” si era difesa, adducendo l’esistenza del diritto alla riscossione e resistendo all’avversa domanda di accertamento negativo, all’uopo invocandone il rigetto; che di conseguenza nessuno ostacolo si prospettava all’operatività della regola generale della soccombenza e non vi erano ragioni perchè le spese di lite fossero compensate.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione”; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

B.M. non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese il Comune di Massarosa.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e 100 c.p.c.

Deduce che ha invocato in prime cure il rigetto dell’avversa domanda per ragioni di ordine processuale, ovvero per carenza di interesse ad agire.

Deduce segnatamente che aveva addotto che in epoca successiva alla notifica della cartella nessun altro atto era stato rivolto all’indirizzo di B.M.; che al contempo le risultanze dell’estratto di ruolo non importavano alcun pregiudizio per l’originario attore, atteso il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Deduce altresì che in seconde cure non ha esperito appello incidentale.

8. Il ricorso è privo di fondamento e va respinto.

Nella fattispecie il tribunale ha fatto corretta ed ineccepibile applicazione dell’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in base al principio di causalità, la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all’esito finale della controversia (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 15.10.2004, n. 20335. Si veda anche Cass. 10.9.1986, n. 5539, secondo cui la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite, ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato: tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito, e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese siano state poste, anche parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa).

Più esattamente l'”Agenzia delle Entrate – Riscossione” ha resistito ad una pretesa acclarata come senz’altro fondata, tant’è che la stessa ricorrente ha riconosciuto che comunque aveva concluso per il rigetto dell’avverso ricorso (cfr. ricorso, pag. 5) e per il rigetto dell’avverso gravame (cfr. ricorso, pag. 6).

A nulla vale dunque che la ricorrente deduca che B.M. “avrebbe potuto ottenere il discarico della cartella in via amministrativa rivolgendosi in autotutela all’ente impositore” (così ricorso, pag. 6).

Per nulla si prospetta quindi la denunciata violazione o falsa applicazione delle disposizioni codicistiche indicate nella rubrica del motivo.

9. Si tenga conto in pari tempo che, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421; Cass. 19.6.2013, n. 15317).

10. B.M. ed il Comune di Massarosa non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

11. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in cancelleria il 18 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA