Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11773 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16953-2009 proposto da:

B.M., L.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso l’avvocato DE ANGELIS ISABELLA, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERLINI ELENA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI SASSUOLO, A.P., PROCURATORE GENERALE DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, S.W.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOCIALE DELL’UFFICIO COMUNE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 702/2009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 26/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ISABELLA MARIA DE ANGELIS che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità o, in

subordine, per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Aperto, il 8.04.2008, il procedimento relativo allo stato di abbandono di B.G., nata a (OMISSIS), figlia di B.M. e L.L., il Tribunale per i minorenni di Bologna, con sentenza del 20.02.2009, dichiarava lo stato di adottabilità della minore.

Con sentenza del 14-26.05.2009, la Corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni respingeva l’impugnazione proposta dal B. e dalla L. contro la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale osservava e riteneva tra l’altro ed in sintesi:

– che al momento della nascita della bambina, avvenuta il (OMISSIS), l’unità operativa di ginecologia dell’Ospedale di (OMISSIS) aveva segnalato che la madre L.L. (nata il (OMISSIS)), sin da bambina seguita dal servizio di neuropsichiatria infantile, aveva dimostrato difficoltà nel prendersi cura della neonata e la continua necessità di figure di riferimento, e che il coniuge B.M. (nato il (OMISSIS)) non era in grado di aiutare la moglie a fare fronte alle esigenze della figlia;

– che con decreto provvisorio ed urgente del 21.09.2006 il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva disposto l’affidamento della minore alla ASL di Modena, distretto di (OMISSIS), assegnando all’ente compiti di vigilanza, osservazione e sostegno dei genitori, con predisposizione d’intervento domiciliare di aiuto alla madre (durato tre mesi secondo i ricorrenti), il quale non aveva dato esiti positivi (la madre aveva delegato i suoi compiti all’operatore ed il padre aveva avuto un contegno ostile e critico avverso i metodi di accudimento della figlia da parte degli operatori, da lui ritenuti inidonei);

– che in occasione di sopravvenuti ricoveri ospedalieri della L. e della figlia, il personale sanitario aveva riscontrato contegni autolesionistici della bambina, ed era altresì emersa l’incapacità della madre di occuparsi di lei nonchè l’inadeguatezza dei nonni e dell’intero nucleo familiare, per cui era stata disposto un intervento ai sensi dell’art. 403 c.c.;

– che successivamente:

la L. ed il B. avevano dimostrato di non comprendere nè accettare l’intervento dei Servizi sociali in favore della minore in merito alle pregresse esperienze personali delle parti, era emerso che la L., cresciuta con i nonni sino a sette anni e poi ritornata in modo traumatico presso i suoi genitori, aveva presentato sin da tale età ritardo cognitivo di media gravita e disturbo della condotta, era stata seguita dai Servizi sociali sino all’età di (OMISSIS) anni ed a scuola da un insegnante di sostegno, avendo anche manifestato comportamenti aggressivi ed atteggiamenti sessualizzati mentre il B., anche lui cresciuto con i nonni sino a cinque anni ed a scuola affiancato da un insegnante di sostegno, aveva ripetutamente subito punizioni fisiche da parte del padre e da adulto aveva interrotto i rapporti con la sua famiglia di origine;

– che dalle osservazioni compiute dai Servizi sociali e dai colloqui con i genitori era risultata l’assoluta incapacità di quest’ultimi di rendersi conto della situazione, di comprendere le esigenze ed i bisogni della figlia e di prendersene cura in modo adeguato, anche a causa dei disagi e delle sofferenze da loro patiti;

– che, in base a decreto emesso il 1 febbraio 2007 dal Tribunale per i minorenni, la minore era stata collocata presso una famiglia affidataria, con effetti per lei positivi;

– che gli incontri tra la bambina, i genitori ed i nonni non si erano svolti con modalità apprezzabili positivamente;

– che nel corso del procedimento volto ad accertare la situazione di adottabilità della minore i servizi sociali avevano anche assunto il compito di verificare le possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della L. e del B., ma nelle relazioni del (OMISSIS), redatte dopo colloqui e valutazioni psicodiagnostiche, era stata confermata l’incapacità assoluta di entrambi i genitori di occuparsi anche minimamente della figlia;

– che anche gli altri parenti erano risultati inidonei a prendersi cura della bambina e di fatto non avevano espresso disponibilità in tale senso;

– che era stata acquisita una nuova relazione psico-sociale di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare;

– che non erano fondate le critiche sollevate con il gravame inerenti sia alla valutazione di grave e sostanziale inadeguatezza dei genitori sia allo stato di conclamato abbandono della minore, dal momento che:

a) il servizio sociale aveva posto in essere un progetto adeguato ed idoneo al recupero delle suddette capacità, che numerose e reiterate erano state le iniziative adottate per il superamento della situazione, attuate anche con assistenza domiciliare subito dopo la nascita della bambina, e risoltesi negativamente, posto anche che la pediatra nel corso delle visite domiciliari aveva constatato che la bambina si presentava sporca e malnutrita e mostrava atteggiamenti disturbati e autolesionistici, che il padre aveva avuto contegni aggressivi ed ostili nei confronti dei medici e degli operatori sociali ed era apparso incapace di rendersi conto della situazione e di contribuire in alcun modo a fare fronte alle esigenze della figlia, che del tutto irrilevante ai fini decisori era stato l’esito del test psicodiagnostico, di cui si era lamentata l’erronea esecuzione, ed ultronei i richiesti ulteriori accertamenti istruttori;

b) la conclusione sfavorevole circa la capacità genitoriale si fondava sull’esito degli incontri e dei colloqui e sugli episodi concreti avvenuti in un apprezzabile arco temporale ed evidenziati nelle relazioni in atti dei servizi sociali, iniziative che erano state anche volte a favorire l’acquisizione da parte della L. e del B. di competenze idonee a consentire loro di provvedere alla cura ed alle esigenze della figlia, ma vanamente, posto che entrambi i genitori avevano continuato a dimostrare di non essere in grado di rendersi conto della situazione in modo concreto e realistico e di assumere un atteggiamento maturo, responsabile ed adeguato alle esigenze sia morali che materiali della figlia, in ragione della loro storia personale, dei gravi problemi da ciascuno di loro manifestati nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza, relativi alle rispettive famiglie di origine;

c) la concreta sperimentazione delle capacità di accadimento della madre era stata in concreto preclusa dall’evidente sua inidoneità collegata alla sua personalità, all’insicurezza ed incapacità dimostrata nel prendersi cura della minore, tanto che la bimba, nel corso delle visite domiciliari 0 da parte della pediatra oltre a presentarsi sporca e malnutrita, manifestava atteggiamenti disturbati ed autolesionistici;

d) dalle medesime relazioni e dalle visite mediche cui era stata sottoposta risultava che la minore aveva manifestato gravi segnali di disagio durante la sua convivenza con i genitori e nel corso degli incontri con costoro (inappetenza, agitazione, episodi autolesionistici ed altro), e che invece dopo il suo collocamento presso la famiglia affidataria aveva avuto notevoli progressi sia in termini di autonomia personale e sia a livello scolastico, con recupero di tranquillità e serenità e percorso di crescita del tutto positivo.

Avverso questa sentenza, notificata il 8.06.2009, il B. e la L. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificato il 7.07.2009 al PG presso il giudice a quo, al tutore provvisorio della minore ed all’Avv.to Paolo Andrioli, difensore della minore. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il B. e la L. denunziano, con conclusivo ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., inerente ai quesiti di diritto ed al momento di sintesi delle censure:

1. “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3” ed in particolare violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8.

I ricorrenti, premesso il richiamo alle regole normative ed ai correlati e noti principi di diritto che in base alla L. n. 184 del 1983 presiedono alla declaratoria dello stato di adottabilità dei minori e premesso anche che sono stati sempre presenti nella vita della figlia, recandosi con puntualità a tutti gli incontri protetti, sostengono:

che nella sentenza non si parla di abbandono morale e materiale ma d’inadeguatezza da parte della famiglia a fornire idonea assistenza alla minore, senza però nel contempo accertare che da tale inadeguatezza possa derivare un danno grave ed irreversibile all’equilibrata crescita della minore, accertamento che avrebbe dovuto essere espletato tramite CTU, come da loro richiesto che la Corte distrettuale si è basata sugli incontri ed i colloqui intercorsi con i servizi sociali, senza verificare se fosse stato proposto un progetto di accompagnamento alla genitorialità, in effetti mai presentato, nonostante la loro disponibilità a seguire un percorso migliorativo, senza inoltre alcuna valutazione tecnica specialistica sulla bambina in ordine al suo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale, da esperirsi anch’esso tramite la chiesta CTU, con conclusiva erronea valutazione di definitività delle loro carenze nei confronti della figlia la consulenza tecnica d’ufficio avrebbe permesso alla Corte di merito di comprendere che il malessere della minore era riconducibile non alla inadeguatezza dei genitori (ma alla difficoltà della situazione che la minore si trovava a vivere ed all’assenza del sostegno che i Servizi avrebbero dovuto darle è mancato il necessario rigoroso accertamento sulla circostanza che l’inadeguatezza genitoriale fosse irreversibile, passibile di cagionare alla figlia un grave pregiudizio psicofisico per una sana ed equilibrata crescita e non superabile con adeguati sostegni istituzionali.

2. “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I ricorrenti contestano la validità scientifica del test psicodiagnostico, tra l’altro in quanto in realtà somministrato alla sola L. si dolgono, inoltre, dell’insufficienza della motivazione con riguardo sia all’asserito mancato utilizzo ai fini decisori di detto test, sia al mancato richiamo anche del contenuto degli incontri e dei colloqui con i servizi, sia, ancora, delle ragioni del diniego di ricorso al chiesto accertamento tecnico d’ufficio.

I motivi, che strettamente connessi consentono esame unitario, non hanno pregio.

I giudici di merito risultano essersi ineccepibilmente attenuti, anche per il profilo motivazionale, al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, secondo cui (cfr tra le altre, Cass. 200615011) la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia un carattere prioritario, di talchè nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale – e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all’istituto dell’adozione il carattere di estremo rimedio – rende necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l’ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell’interessato.

In particolare, nella sentenza impugnata:

risultano puntualmente espresse le ragioni della conferma della pronunzia di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo, da desumersi attraverso la parte motiva delle due sentenze, risulta appagante e corretto anche in ordine alla riaffermata conclusione circa lo stato di abbandono della minore (pag 11 della sentenza).

evidenziati elementi concreti realmente in grado di incidere negativamente sul processo di evoluzione, fisica ed intellettuale, della bambina, impedendone una crescita serena ed un accudimento adeguato, quali emersi all’esito di un rigoroso accertamento, da cui erano risultate carenze materiali ed affettive di tale rilevanza da integrare, di per sè, una situazione di pregiudizio per la minore, essendo entrambi i genitori realmente inidonei ad assumere e conservare piena consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità e ad offrire alla figlia quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico indispensabili per un’equilibrata e sana crescita psico-fisica, sicchè anche la valutazione di superfluità di ulteriori accertamenti istruttori appare congruamente e logicamente sostenuta e, quindi, non censurabile le raggiunte conclusioni anche irreprensibilmente ancorate a diagnosi, esami e riscontri oggettivi d’indole medica specialistica, effettuati sia nei confronti della L., secondo i quali presentava significativi deficit cognitivi, evidentemente di natura non transitoria nè recuperabile, i sia nei confronti della bambina, sin dalla sua nascita e nel corso dei successivi ricoveri ospedalieri e visite domiciliari, con constatazione pure di suoi malesseri e manifestazioni di disagi concreti, seri ed ingravescenti, in presenza delle figure parentali e nonostante la tenerissima età legittimamente richiamato il risultato e non anche il contenuto degli atti acquisiti, inerenti ai colloqui, alle relazioni stilate dai servizi sociali ed alle reiterate iniziative inutilmente disposte ed intraprese per favorire e sostenere il recupero delle competenze genitoriali, fallite anche in ragione del contegno oppositivo e non collaborativo del B. e della L., risultato che semmai avrebbe dovuto essere dai ricorrenti contrastato sulla base del trascritto tenore di detti atti, cui i giudici avevano fatto sintetico ma sufficiente rinvio.

D’altra parte, inammissibili si palesano sia l’ulteriore censura circa l’insufficienza delle argomentazioni in ordine al non utilizzo del test psicodiagnostico da parte dei primi giudici, censura che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è stata avvalorata, dalla trascrizione della prima pronuncia sia, per difetto d’interesse, le doglianze inerenti alle modalità di espletamento del test psicodiagnostico, avendo la Corte di merito ritenuto che il relativo esito non aveva fondato o concorso a fondare la sentenza di primo grado.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA