Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11773 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2411-2014 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO MILETO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

MIONE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro-tempore Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 33, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

COCCO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.O., Z.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6080/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato PAOLO DI PINTO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

M.S. propone ricorso con quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 14 dicembre 2012 che ha liquidato in suo favore la residua somma di Euro 19.958,07, tenendo conto di quanto già versato dalla società Unipol Sai, per i danni riportati in un incidente avvenuto con l’autocarro di M.O., condotto da Z.E. ed assicurato con l’Unipol Assicurazioni.

Resiste la Unipol Sai Assicurazioni mentre non si difendono gli altri intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia mancato riconoscimento e liquidazione delle spese mediche documentate ed accertate dal c.t.u. pari ad Euro 720,2 0- violazione o falsa applicazione degli art. 2043 c.c. e art. 112 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia mancato riconoscimento in liquidazione delle spese mediche documentate accertate dal c.t.u. pari ad Euro 720,20 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Con il terzo motivo si denunzia mancato riconoscimento e liquidazione delle spese mediche documentate accertate dal c.t.u. pari ad euro 720, 20-nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

4. I tre motivi si esaminano insieme per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

Infatti il ricorrente denunzia un’ omessa pronunzia su alcune spese mediche ma non indica quando e dove ha formulato la relativa domanda. In particolare, non risultando in alcun modo dalla sentenza di appello la proposizione del motivo di impugnazione su tali spese mediche, il ricorrente aveva l’obbligo di allegare di aver proposto tale motivo di ricorso e riassumere in ricorso l’eventuale motivo di appello proposto sul punto.

Ugualmente per la c.t.u., il ricorrente non indica dove è possibile rinvenire tale documentazione e fa riferimento unicamente e genericamente ai fascicoli di primo e secondo grado.

In tema di ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo. Cass. Sentenza n. 4201 del 22/02/2010.

5. Inoltre si ricorda che la censura di vizio di motivazione doveva essere formulata secondo i canoni di cui alla modificato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis in virtù della data di pubblicazione del sentenza, 14 dicembre 2012.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

Di conseguenza il vizio di motivazione denunziato non corrisponde al modello legale di vizio di motivazione denunciabile oggi in sede di legittimità.

6. Con il quarto motivo denunzia mancato riconoscimento del liquidazione del danno patrimoniale per mancato guadagno relativo trasferte, lavoro straordinario, partecipazione a tre sedute del Cda della Cassa mutua Ministero dell’Interno ex art. 360 c.p.c., n. 5.

7. Il motivo è inammissibile in quanto richiede una rivalutazione della prova sul lucro cessante che è stata adeguatamente fornita dal giudice di appello. Inoltre si ricorda che la censura di vizio di motivazione doveva essere formulata secondo i canoni di cui alla modificato art. 360, n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13., comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 20166.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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