Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11772 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/06/2020), n.11772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31953-2018 proposto da:

Agricola A., società agricola domiciliata in Roma, Viale

Castrense, 7, presso lo studio dell’avvocato Armando Placidi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Petrella;

– ricorrente –

contro

D.S.R., elettivamente domiciliata in Mugnano Di Napoli, Via

Monsignor Antonio Menna, 14, presso lo studio dell’avvocato

Francesco Di Stazio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato Salvatore Di Stazio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4249/2017 della Corte d’appello di Napoli,

depositata il 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è chiesta con tempestivo ricorso la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli che in accoglimento dell’appello proposto da D.S.R. ha respinto la domanda proposta nei suoi confronti dalla GICOM s.p.a.;

– quest’ultima aveva infatti agito nei confronti della D.S. assumendo di essere proprietaria di un fondo rustico in forza dell’acquisto effettuato con atto pubblico del 1999 e chiedeva accertarsi ai sensi dell’art. 948 c.c., che una parte di esso era illegittimamente occupato dalla D.S., formulando, altresì, la domanda di condanna della convenuta alla restituzione;

– all’esito del giudizio di prime cure l’adito Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sez. Dist. di Aversa accoglieva la domanda attorea;

– proposto gravame da parte della D.S., la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’appello e ritenuto, in particolare, errata la sentenza di prime cure che aveva considerato assolto l’onere probatorio a carico dell’attore in rivendica, non essendo, al contrario, sufficiente la produzione della copia autentica dell’atto di acquisto, senza l’allegazione di alcuna planimetria catastale, e dal quale non era possibile evincere la proprietà di quella rivendicata, nè tanto meno emergeva la proprietà ed il possesso della stessa da parte del dante causa dell’appellata; anzi dal tenore dell’atto risultava che la particella (OMISSIS) (ex (OMISSIS)) del foglio (OMISSIS) di cui era pacificamente proprietaria l’appellante non era indicata neppure tra le confinanti;

– inoltre la corte territoriale ha evidenziato come la ctu non aveva offerto argomenti confortanti la fondatezza della domanda attorea atteso che l’indagine era stata svolta sulla base della ricostruzione storica catastale e non dell’esame dei titoli prodotti dalle parti in giudizio;

– la cassazione è chiesta dall’Azienda Agricola a.r.l. A., quale ente succeduto alla società GICOM s.p.a., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380 bis c.p.c., cui resiste D.S.R. con controricorso pure illustrato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte territoriale pronunciato su un’eccezione non sollevata dalla convenuta che, ad avviso di parte ricorrente, si sarebbe limitata a dedurre il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, è manifestamente infondato;

– parte convenuta aveva, infatti, dedotto in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell’attrice per non aver offerto prova del suo diritto e nel merito allegava il proprio diritto di proprietà sulla base dell’atto di donazione stipulato con i genitori (cfr. pag. 2 della sentenza);

– il secondo motivo, con cui si deduce che, ove ritenuta ammissibile la deduzione della convenuta circa l’insufficienza della prova, essa era stata comunque dedotta solo in appello, sicchè l’appellante sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 345 c.p.c., per novità della stessa, è infondata;

– la contestazione sollevata dalla D.S. aveva ad oggetto la legittimazione attiva dell’Azienda Agricola nell’accezione della mancata prova della titolarità del diritto controverso sull’assunto della insufficienza della prova offerta al riguardo;

– questo tipo di contestazione, ha natura di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. 2951/2016; 30545/2017; 20721/2018) e dunque la censura di tardività è destinata al rigetto;

– il terzo motivo, con cui si censura la sentenza impugnata per avere erroneamente accolto il secondo motivo di appello costituente, nella prospettazione della ricorrente, una censura tardiva ed inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., della ctu svolta in primo grado, è pure infondato;

– infatti, per un verso, risulta dal controricorso (cfr. pagg. 7,8, e 9) che le conclusioni della ctu furono oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta sia nel corso delle operazioni peritali che nella comparsa conclusionale; per altro verso, risulta che il tribunale di prime cure abbia fondato l’accoglimento della domanda attorea su dette contestate conclusioni e che ciò sia stato specifico oggetto del secondo motivo di gravame;

– appare, dunque, infondata la censura di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla ricorrente;

– anche il quarto motivo, con cui si denuncia la violazione del principio della domanda ai sensi dell’art. 112 c.p.c., rispetto alla valutazione delle risultanze della ctu operata dalla corte territoriale per essere avvenuta, ad avviso di parte ricorrente, al di fuori delle questioni concretamente devolute dalle parti, appare infondato;

– come già osservato con riguardo al precedente motivo, parte controricorrente richiama nel controricorso alle pagine 7, 8 e 9 le contestazioni che aveva svolto alla ctu e che riguardano il ricorso, da parte del ctu, ai fini della determinazione dell’estensione del terreno appartenente alla GICOM alle mappe catastali piuttosto che agli atti pubblici;

– nè tale deduzione è efficacemente confutata dalla ricorrente che nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., richiama, al fine di dimostrare la tesi dell’inesistenza di contestazioni (senza peraltro trascriverli) atti processuali diversi da quelli indicati dalla controricorrente (e cioè i verbali di causa);

– in realtà, la contestazione della D.S. involge la questione giuridica circa la rilevanza delle risultanze catastali ai fini della indagine peritale disposta nell’ambito del giudizio ex art. 948 c.c., oggetto di risalente e consolidate giurisprudenza (cfr. Cass.3398/1984; 711/1998; 5131/2009) ed appare correttamente formulata dall’appellante, con l’ulteriore conseguenza che non ricorre la denunciata violazione del principio della domanda;

– l’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 4200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA