Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11772 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11772

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17052-2009 proposto da:

B.E., nella qualità di genitore della minore B.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4,

presso gli avvocati SGROI CORRADO, FRAZZINI MARCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato TROILO GREGORIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.L.;

– intimato –

nonchè da:

D.C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Via PO 102,

presso l’avvocato PISANI NICOLA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati STELLACCIO VINCENZO, DONATELLO CIMADORO,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.E., nella qualità di genitore della minore B.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso

gli avvocati SGROI CORRADO, FRAZZINI MARCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato TROILO GREGORIO, giusta procura a

margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 185/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GREGORIO TROILO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

NICOLA PISANI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e la improcedibilità del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27.06-27.07.2007, il Tribunale per i minorenni di Potenza dichiarava D.C.L. padre naturale della minore B.G., nata a (OMISSIS), già riconosciuta dalla madre B.E., disponendo che la bambina assumesse il cognome paterno in aggiunta a quello materno e condannando il D.C. a versare alla B. la somma di Euro 1.000,00 mensili, quale contributo al mantenimento della loro figlia.

Con sentenza del 13.05-29.07.2008, la Corte di appello di Potenza, sezione per i minorenni, respingeva sia l’appello principale del D. C. volto ad escludere l’attribuzione del suo cognome alla minore e ad ottenere la riduzione dell’entità del contributo per il suo mantenimento sia la richiesta della B. di aumento della medesima contribuzione. Al riguardo riteneva che l’importo di Euro 1.000,00 mensili, che in considerazione delle condizioni economiche del D.C. rappresentava il minimo necessario per una vita decente della bambina, ragione per cui non poteva essere ridotto, non potesse nemmeno essere aumentato apparendo conforme alle necessità della minore. La Corte compensava infine le spese, “non essendo state integralmente accolte le richieste dell’appellata”.

Avverso questa sentenza la B. ha proposto ricorso per cassazione notificato al D.C. a mezzo posta, il 22-29.07.2009.

Con atto notificato a mezzo posta il 5-9.10.2009, il D.C. ha proposto controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere:

disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale, essendo stato il controricorso con il ricorso incidentale depositato il 3.11.2009, dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla relativa notificazione, termine perentorio prescritto dall’art. 370 c.p.c., comma 3, artt. 371 e 369 c.p.c. (cfr. Cass. 198104001; 200006994; Cass. SU 200916503).

– dichiarata l’irricevibilità dei documenti inseriti nel ricorso principale della B., in funzione illustrativa del merito delle censure, estranei al novero di quelli contemplati dall’art. 372 c.p.c..

A sostegno del ricorso principale la B. denunzia:

1. “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia da parte della Corte di Appello di Potenza sull’appello incidentale proposto dalla signora B. conclusivamente formulando il seguente quesito di diritto “Dato che l’odierna ricorrente, signora B., aveva proposto alla Corte di Appello di Potenza, Sezione per i minorenni, rituale appello incidentale avverso il capo della sentenza del Tribunale per i minorenni di Potenza, con il quale era stato posto a carico di D.C.L., dichiarato dalla stessa sentenza padre della minore B.G., un assegno di mantenimento nella misura di Euro 1.000,00 mensili, perchè esso, a giudizio dell’appellante incidentale, era da ritenere inadeguato per difetto a fronte del complesso dei redditi percepiti dall’obbligato, pari ad almeno Euro 60.600,00 mensili in base alla documentazione acquisita in prime cure; e considerando che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona non contiene alcun riferimento all’appello incidentale, nè nell’epigrafe, nè nella scarna motivazione, nè nel dispositivo, dica la Ecc.ma Corte Suprema che la Corte di appello ha in tale modo omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e che tale omissione si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c. denunziabile in sede di legittimità in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

La censura non è fondata.

L’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza d’appello, non può essere dalla ricorrente utilmente prospettata in ordine all’appello incidentale da lei ritualmente proposto, in quanto, sebbene i giudici d’appello non abbiano espressamente qualificato come gravame incidentale la sua richiesta volta all’aumento del contributo economico paterno per il mantenimento della figlia, risulta che il contenuto della domanda della B. di riforma della prima sentenza, quale anche precisato in sede di conclusioni trascritte nell’epigrafe della pronuncia impugnata, è stato esaminato ed argomentatamente deciso nel merito, con riflessi coerenti con il relativo rigetto, pure sul regime delle spese del secondo grado.

2. “Omessa motivazione in merito alle istanze istruttorie proposte dall’appellante incidentale signora B. in riferimento a un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” conclusivamente precisando “Dato che l’appellante incidentale aveva avanzato alla Corte di Appello di Potenza le istanze istruttorie sopra precisate al fine di integrare-aggiornare le risultanze istruttorie acquisite in primo grado in merito alle capacità economiche del soggetto obbligato al mantenimento della minore e dunque al fine dell’accertamento di un dato obbiettivo in riferimento al quale la Corte di Appello avrebbe dovuto determinare la misura dell’assegno di mantenimento, e considerato che la Corte di Appello ha motivato … che la somma di Euro 1.000,00 per il mantenimento della minore … non può essere aumentata apparendo conforme alle necessità della minore, senza palesare di avere preso in esame e valutato le istanze istruttorie predette, dica la Ecc.ma Corte Suprema che la Corte di appello di Potenza, omettendo la presa in considerazione e valutazione delle istanze istruttorie avanzate dall’appellante principale ha impedito l’accertamento di quel dato obbiettivo (l’effettiva capacità economica del D.C.) in riferimento al quale avrebbe dovuto assumere la decisione sulla misura dell’assegno di mantenimento e, conseguentemente, ha reso viziata sotto il profilo motivazionale la decisione emessa sul punto”.

3. “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)” per il caso che fossero ritenuti implicitamente respinti sia l’appello incidentale che le istanze istruttorie, conclusivamente precisando “dato che il contrasto tra le parti del giudizio in esame in merito alla misura dell’assegno dovuto da D.C. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore (da ridursi, rispetto a quella di Euro 1.000,00 mensili fissata dal Tribunale per i minorenni di Potenza, secondo la richiesta dell’appellante principale D.C.; da aumentarsi per contro secondo la richiesta dell’appellante incidentale signora B.) andava risolto dalla Corte di Appello di Potenza all’esito della presa in considerazione e della valutazione delle risultanze acquisite nel giudizio di primo grado in merito alle capacità economiche del soggetto obbligato e individuando le effettive esigenze della minore, al fine di pervenire ad una pronuncia di determinazione dell’assegno in misura adeguata, dica la Ecc.ma Corte Suprema che la Corte di appello, confermando la misura dell’assegno di mantenimento in Euro 1.000,00 mensili con le sole parole che essa non può però essere aumentata apparendo conforme alle necessità della minore è incorsa nel vizio di omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

4. “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) conclusivamente precisando “dato che il contrasto tra le parti del giudizio in esame in merito alla misura dell’assegno dovuto da D.C. a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore (da ridursi, rispetto a quella di Euro 1.000,00 mensili fissata dal Tribunale per i minorenni di Potenza, secondo la richiesta dell’appellante principale D. C.; da aumentarsi per contro secondo la richiesta dell’appellante incidentale signora B.) andava risolto dalla Corte di Appello di Potenza all’esito della presa in considerazione e della valutazione delle risultanze acquisite nel giudizio di primo grado in merito alle capacità economiche del soggetto obbligato e individuando le effettive esigenze della minore, al fine di pervenire ad una pronuncia di determinazione dell’assegno in misura adeguata, dica la Ecc.ma Corte Suprema che la Corte di appello, confermando la misura dell’assegno di mantenimento in Euro 1.000,00 mensili con le sole parole che essa non può però essere aumentata apparendo conforme alle necessità della minore è incorsa nel vizio di insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I motivi che strettamente connessi consentono esame unitario, sono fondati nei limiti delle argomentazioni che seguono.

La filiazione naturale fa sorgere a carico del genitore tutti i doveri di cui all’art. 147 cod. civ. propri della procreazione legittima, compreso quello di mantenimento che, unitamente ai doveri di educare ed istruire i figli, obbliga i genitori ex art. 148 cod. civ. a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale.

Nella determinazione del contributo previsto dall’art. 277 c.c., comma 2 per il mantenimento del figlio minore nato fuori del matrimonio, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il giudice, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in virtù del rinvio contenuto nella L. n. 54 del 2006, art. 4 deve tener conto non solo delle esigenze attuali del figlio, ma anche tra l’altro delle risorse economiche dei genitori, in modo da realizzare il principio generale di cui all’art. 148 cod. civ., secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr. cass. 200923630).

Le risorse economiche dell’obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale col contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche in funzione diretta del soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo, e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore. Inoltre, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, poichè si verte in tema di conservazione del contenuto reale del credito fatto valere con la domanda originaria, deve ammettersi la possibilità, per il genitore istante, di chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell’obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Ne deriva che la proposizione, in primo grado o in appello, di simili istanze o eccezioni non ricade sotto il divieto di “ius novorum”, nè con riguardo al giudizio di primo grado (art. 183 c.p.c., comma 4), nè con riguardo al giudizio di appello (art. 345 c.p.c., comma 1. (cfr Cass. 200610119).

Alla luce del dettato normativo e dei richiamati principi di diritto la motivazione dell’impugnata sentenza si rivela viziata ed inidonea a giustificare il rigetto dell’appello incidentale, sia perchè insufficiente in rapporto all’accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della relativa decisione (in tema, cfr. da ultimo, Cass. SU 200828054), non integrati da non meglio individuate necessità o dal riferimento ad una vita decente della minore, sia perchè del tutto assente in ordine alle istanze istruttorie dedotte dalla B. a conforto delle affermate sopravvenienze, implicante omissione di motivazione su punto decisivo della controversia.

Conclusivamente si deve respingere il primo motivo del ricorso principale, accogliere nei precisati sensi il secondo, il terzo ed il quarto motivo del medesimo ricorso, dichiarare improcedibile il ricorso incidentale, e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie nei sensi di cui in motivazione gli altri motivi del medesimo ricorso, dichiara improcedibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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