Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11771 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23518-2007 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AMITERNO

3, presso lo studio dell’avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARCONE BRUNO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE CHIETI, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 76,

presso lo studio dell’avvocato D’AMORE SEVERINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato LA PACE ANTONIO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 684/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/06/2007 r.g.n. 430/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato NOTARMUZI STEFANO per delega BRUNO MARCONE;

udito l’Avvocato LA PACE ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 84/2006 il Giudice del lavoro del Tribunale di Chieti rigettava l’opposizione proposta dalla dott. B.M.L., avverso il decreto ingiuntivo emesso il 12-7-1997, con cui il Pretore di Chieti aveva ingiunto alla stessa di pagare in favore della ASL di Chieti la somma di l. 39.591.185 (Euro 20.447,14).

Avverso la detta sentenza la B. proponeva appello evidenziando che con sentenza n. 577/1990 il Pretore di Chieti aveva ottenuto, quale medico convenzionato per il servizio di guardia medica con la USL (OMISSIS) di Ortona, la condanna di quest’ultima al pagamento delle quote mensili di caro-vita pari al valore in atto nel semestre novembre 1985/aprile 1986 per il settore industriale, determinato il L. 684.189 ed ella aveva così riscosso la somma di cui sopra, comprensiva di rivalutazione e interessi. In sede di appello proposto dalla USL il Tribunale di Chieti, con sentenza dell’I 1-10-1993, aveva invece rigettato il suo ricorso e di seguito la ASL di Chieti, assumendo di essere subentrata alla disciolta USL di Ortona nella legittimazione attiva per la riscossione del credito in questione, all’uopo aveva richiesto ed ottenuto dal Pretore di Chieti il decreto ingiuntivo da lei opposto.

Tanto premesso, in particolare, l’appellante, si doleva del difetto di legittimazione attiva della ASL poichè il credito azionato in giudizio apparteneva ad un rapporto e alle correlative obbligazioni riconducibili alle gestioni anteriori al 31-12-1994, per le quali era intervenuta la successione a titolo particolare della Regione Abruzzo, sulla quale gravavano debiti e crediti facenti parte delle gestioni pregresse, come ritenuto da consolidata giurisprudenza.

Nel merito, poi, la appellante si doleva della mancanza di prova scritta per il decreto ingiuntivo rilevando la vigenza del principio della irripetibilità dei compensi indebitamente corrisposti, nonchè per la mancata valutazione comparativa tra l’interesse pubblico al recupero dell’indebito e la condizione personale del l’obbligato, medico convenzionato al primo incarico, peraltro precario, di guardia medica.

La B. concludeva quindi la revoca del decreto opposto con il rigetto delle domande della ASL di Chieti.

La appellata si costituiva resistendo al gravame.

La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza depositata il 26-6-2007, rigettava l’appello e compensava le spese.

In sintesi la Corte territoriale respingeva l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ASL, confermava la sussistenza del requisito della prova scritta e riteneva inapplicabile nella fattispecie l’invocato principio della irripetibilità dei compensi indebitamente corrisposti, non venendo in considerazione nella specie un rapporto di pubblico impiego e non essendovi stato alcun errore della P.A. (che aveva pagato in esecuzione della sopra citata sentenza del Pretore di Chieti).

Per la cassazione di tale sentenza la B. ha proposto ricorso con due motivi.

La ASL di Chieti ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto tardiva (in quanto sollevata solo in sede di appello) e peraltro infondata l’eccezione di difetto di legittimano ad causarti della ASL di Chieti, trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e risultando la legittimazione in capo alla regione, quale titolare della singola gestione liquidatoria (come previsto dalle disposizioni della L. n. 724 del 1994, art. 6. comma 1 della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, e della L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 41 nell’interpretazione autentica fornita dalla L.R. Abruzzo n. 123 del 1999, art. 1).

In particolare la ricorrente rileva che è di tutta evidenza l’errore in cui incorre la Corte d’Appello allorchè individua nella Asl di Chieti l’unico soggetto giuridico al quale farebbero capo tutte le obbligazioni riconducibili alle gestioni anteriori al 31-12-1994, relegando le gestioni liquidatorie in un ruolo puramente interno, senza alcuna incidenza sulla soggettività giuridica che apparterrebbe unicamente alle ASL. Il motivo è fondato.

Osserva in primo luogo il Collegio che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della Asl di Chieti, pur essendo stata proposta “solo in sede di appello”, andava comunque rilevata d’ufficio.

Come questa Corte ha più volte affermato “la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legittimatio ad causam, ma al merito della controversia, con la conseguenza che il difetto di titolarità deve essere provato da chi lo eccepisce e deve formare oggetto di specifica e tempestiva deduzione in sede di merito. Al contrario il difetto di legittimazione ad causam deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio” (v. Cass. 26-9-2006 n. 20819, Cass. 28-12-2009 n. 27426, v. anche fra le altre, Cass. 23-11- 2005 n. 24594, Cass. 6-2-2004 n. 2326, Cass. 28-10-2002 n. 15177).

La questione relativa all’asserito subentro della ASL di Chieti alla disciolta USL di Ottona concerneva chiaramente la legittimatio ad causam della azienda attrice (opposta) e come tale era senz’altro rilevabile d’ufficio.

Nel merito, poi, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della detta ASL di Chieti risulta fondata.

In base al principio costantemente affermato da questa Corte e che va qui ribadito, “per effetto della soppressione delle Unità sanitarie locali e della conseguente istituzione della Aziende unità sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L., con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; tale successione delle Regioni è caratterizzata da una procedura di liquidazione, che è affidata ad una apposita gestione stralcio, la quale è strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante ed individuata nell’ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettività dell’ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria) ed è rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore” (v. Cass. S.U. 26-2-1999 n. 102, Cass. S.U. 30-11-2000 n. 1237, nonchè fra le altre Cass. 23-7- 2002 n. 10730, Cass. 29-7-2002 n. 11197, Cass. 21-8-2003 n. 12302, Cass. 13-11-2003 n. 17135).

Come pure è stato precisato e va qui nuovamente enunciato, “questa disciplina comporta che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse U.S.L. spetta alle Regioni o anche alle gestioni liquidatorie, ove convenute nella loro qualità di organi delle prime (v. Cass. 26-1- 2010 n. 1532, Cass. S.U. 15-11-2005 n. 23023, Cass. 8-7-2005 n. 14336).

Con riferimento, poi, alla L.R. Abruzzo n. 146 del 1996, art. 41, questa Corte ha affermato che tale disposizione va interpretata, in conformità con quanto disposto dalla Legge Nazionale n. 724 del 1994 (e giusta disposto dell’art. 117 Cost.) nel senso che “ente legittimato è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non l’ASL” (v. Cass. 9-5-2000 n. 5858, Cass. 9-6-2000 n. 7866).

Per vero la stessa Regione Abruzzo ha emanato, con la L. n. 123 del 1999 (art. 1, comma 7) una norma di dichiarata interpretazione autentica della L. n. 146 del 1996 cit., art. 41, in forza della quale ha escluso “ogni legittimazione passiva – sostanziale e processuale della regione – stante la diretta ed esclusiva responsabilità contabile delle passività delle gestioni liquidatorie a tutto il 31-12-1994”.

Sennonchè, come pure questa Corte ha avuto modo di chiarire, “poichè, nel quadro normativo precedente, la legittimazione della Regione (da ritenere concorrente con quella della gestione liquidatoria) discendeva da una interpretazione della norma regionale in conformità con i principi della Costituzione e della legislazione nazionale, la norma regionale, che si pretende interpretativa, ha in effetti valore innovativo, e non può trovare applicazione in fattispecie (come quella in esame) verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore” (v. Cass. 3 1-8-2007 n. 18449, Cass, 27-4-2010 n. 10060).

In tale quadro ed alla luce di tali principi, deve ritenersi che la “Azienda unità sanitaria locale di Chieti, in persona del legale rappresentante e Direttore Generale …” (che come tale ha agito in sede monitoria e come tale si è costituita nel giudizio di opposizione) era priva di legittimatio ad causam (e ciò in base alla stessa prospettazione della domanda, fondata sull’erroneo asserito “subentro”‘ in universum ius alla disciolta USL di Ortona).

D’altra parte, contrariamente a quanto sostiene la controricorrente, alcuna rilevanza contraria può assumere il semplice richiamo al conferimento di un “nuovo mandato al fine di esperire l’azione di recupero”, relativa allo specifico contenzioso della ex U.S.L. di Ortona, contenuto nella Delib. 8 giugno 1995, in esecuzione della quale era stata conferita la procura all’avv. Antonio La Pace, in calce al ricorso monitorio, giacchè quest’ultima comunque risultava chiaramente rilasciata dal Direttore Generale quale legale rappresentante della Azienda Unità Sanitaria Locale di Chieti, senza riferimento alcuno (nè nella stessa procura nè nella delibera sottostante) ad una qualifica di commissario liquidatore o ad una gestione liquidatoria.

Pertanto, così accogliendosi il primo motivo, restando assorbito il secondo (avanzato, “in via subordinata”, in merito alla ravvisabilità della prova scritta ex art. 633 c.p.c., nel caso di specie), la impugnata sentenza, che ha confermato i rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo, va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (in quanto la causa non poteva essere proposta dalla Azienda Sanitaria Locale di Chieti), con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese dei giudizi di merito e di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; condanna la ASL di Chieti alle spese dei giudizi di merito, liquidate per ciascun grado in complessivi Euro 830,00, di cui 30,00 per esborsi, 350,00 per diritti e 450 per onorari, e di legittimità determinate in Euro oltre Euro 2.000,00 per onorari, oltre, per ciascuna liquidazione, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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