Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11771 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17619-2009 proposto da:

I.A.A., elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 123, presso l’avvocato ROSELLI NICOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI RISIO GIUSEPPINA, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

F.A.;

– intimato –

avverso il decreto n. 2900/2009 del TRIBUNALE di VASTO, depositato il

11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 12.03.2009, il Giudice tutelare presso il Tribunale di Vasto autorizzava il rinnovo del passaporto in favore di I. A.A., nata in (OMISSIS), e non anche l’iscrizione della sua figlia minore Fu.Al., dati i contrasti esistenti tra l’istante ed il padre della bambina, F.A..

L’ I. proponeva reclamo avverso il provvedimento, lamentando che il diniego di autorizzazione all’iscrizione sul suo passaporto della figlia, di nazionalità (OMISSIS), non aveva consentito il superamento del contrasto esistente tra lei ed il F. ed aveva mortificato il diritto della minore a godere del patrimonio affettivo del ramo genitoriale materno.

Con decreto del 5-11.06.2009, il Tribunale di Vasto respingeva il reclamo della I., in ragione della necessità che la minore non fosse esposta a rischi di notevole entità per la sua incolumità fisica, data la situazione della (OMISSIS), Stato nel quale il Ministero degli Esteri italiano aveva vivamente sconsigliato i viaggi, a meno che non dettati da ragioni di effettiva necessità.

Avverso questo decreto l’ I. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 10.07.2009 al F., che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso l’ I. denunzia la violazione dell’art. 155 c.c. con conclusiva formulazione del quesito di diritto, impugnando, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, il decreto con cui il Tribunale di Vasto ha respinto il suo reclamo avverso il decreto reso il 12.03.2009, con cui il Giudice tutelare presso il medesimo Tribunale non ha ricompreso la possibilità d’iscrizione di sua figlia minore nell’autorizzazione concessa al rinnovo del passaporto della ricorrente, possibilità d’iscrizione già prevista dalla L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 14 e ormai venuta meno a seguito dell’entrata in vigore (avvenuta il 25.11.2009) delle modifiche apportate alla L. n. 1185 del 1967, artt. 14 e 17, dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 20 ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 in attuazione degli obblighi comunitari, per i quali il passaporto ordinario, anche in caso di minori, può essere soltanto individuale.

Il ricorso è inammissibile.

In tema di autorizzazione al rilascio di passaporto al genitore con figli minori, contemplato dalla L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, lett. B quando difetti l’assenso dell’altro genitore, non è ravvisabile il carattere della definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal giudice in esito a reclamo, con cui sia stato confermato il decreto del giudice tutelare, che in sede di rinnovo del documento, abbia negato l’autorizzazione all’iscrizione su di esso del figlio minore. Trattasi, infatti, di provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato dalla citata L. n. 1185 del 1967, art. 4 volto non a dirimere in via definitiva un conflitto di diritti soggettivi tra i genitori del minore (ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all’interesse del figlio (in tema cfr Cass. 198003934; 198901416;

199007957), e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell’interesse del minore, come tale non idoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost..

Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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