Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11771 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FARANO COOP AGR. A.R.L., (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 22, presso lo studio dell’avvocato D’ISIDORO

VINCENZO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del procuratore legale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO GEMMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DEL VECCHIO ELENA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO ASSOPOA SCPA;

– intimata-

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato

l’11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 16812/2013:

“Il Tribunale di Foggia ha respinto l’impugnazione avverso il decreto del giudice delegalo di ammissione al passivo nel fallimento della ASSOPOA di un credito di Equitalia per Euro 332.683.45 in via privilegiata e di Euro 27.450,38 in via chirografaria, proposta dalla Coop. Farano, altra creditrice privilegiata del predetto fallimento.

L’impugnazione si fondava sull’insufficienza della documentazione allegata da Equitalia, mancando la produzione delle cartelle esattoriali nonchè l’inesistenza giuridica della notificazione.

Il Tribunale a sostegno del rigetto ha affermato la sufficienza ed idoneità dell’allegazione e produzione dei ruoli ai fini dell’ammissione al passivo salvo che se sorgono contestazioni il credito deve essere ammesso con riserva destinata ad essere sciolta su istanza del curatore o del concessionario;

la non necessità della produzione ai fini dell’ammissione al passivo, della notificazione delle cartelle sottese al ruolo;

l’assenza, nella specie di contestazioni inerenti la natura dei credili fiuti valere da Equitalia.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Farano. Ha resistito con controricorso Equitalia.

Nel primo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di omessa ed insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato per non aver dato rilievo alla circostanza che le cartelle sono state notificate direttamente dall’Agente di riscossione, avvalendosi del servizio postale.

La censura è inammissibile dal momento che alla fattispecie si applica la nuova e attualmente vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ai sensi della quale è necessario censurare l’omesso esame di un fatto decisivo e non più soltanto un deficit motivazione. Peraltro il contenuto della censura sembra più rivolto ad evidenziare un error in iudicando in ordine all’omesso controllo della notificazione delle cartelle esattoriale, sul quale si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità in ordine alla sufficienza della prova dell’iscrizione a ruolo ribadita anche di recente da Cass. 6216 del 2014 e della irrilevanza della previa notifica della cartella esattoriale.

Nel secondo e terzo motivo di ricorso vengono dedotte censure attinenti alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento.

L’adesione all’orientamento sopra individuato consente di ritenere assorbite dal rigetto del primo motivo l’esame di tali ulteriori censure.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio, constatato che è stato depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio da parte ricorrente regolarmente notificato a parte controricorrente, dispone l’estinzione del giudizio. In ordine alle spese processuali del presente giudizio, il Collegio condivide integralmente la relazione ed applicando il principio della soccombenza virtuale, condanna il ricorrente alle spese processuali del presente giudizio in favore della parte controricorrente.

PQM

La Corte dispone l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 5.000,00 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge in favore della parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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