Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11771 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23967/2015 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S.

COSTANZA n. 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO ALOI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE in persona

del Direttore pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 65/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 10/04/2015 R.G.N. 268/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza n. 65 del 2015, accoglieva in parte l’appello proposto da S.M. nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle Dogane, e in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Genova, condannava l’Agenzia delle Dogane a pagare al lavoratore la somma di Euro 727,86, di cui Euro 94,22 a titolo di interessi legali maturati sino a131 ottobre 2014, oltre interessi legali maturati dal 1 novembre 2014 al saldo, nonchè Euro 11.38 a titolo di interessi legali sull’importo di Euro 169,21 pagato nel novembre del 2012. Confermava nel resto la sentenza impugnata.

2. La Corte d’Appello ricorda che il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1113 del 2013 oggetto dell’appello, pronunciando su due ricorsi riuniti proposti dal lavoratore nei confronti del MIBAC, del Ministero dell’economia e delle finanze (il primo ricorso) e dell’Agenzia delle Dogane (il secondo ricorso), dichiarava il difetto di legittimazione passivo del Ministero dell’economia e delle finanze e condannava il MIBAC a pagare all’attore Euro 1.051,00 di cui 994,00, maturati a titolo di interessi sugli arretrati corrisposti in ritardo, ed Euro 57,24 a titolo di differenze contributive maturate in applicazione dell’aumento previsto dal CCNL, con gli interessi legali su detta somma; respingeva le ulteriori domande dell’attore.

3. Espone, in particolare, che l’appello del lavoratore censurava: il rigetto della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del riassorbimento dell’assegno ad personam, dal luglio 2007, con gli aumenti stipendiali dovuti alla progressione economica disposta dal MIBAC e dall’Agenzia delle Dogane nel 2009; la mancata pronuncia in merito alla domanda avente ad oggetto il riassorbimento dell’indennità personale pensionabile in misura equivalente agli aumenti contrattuali previsti nel rinnovo dei CCNL del Comparto Ministeri dal biennio economico 2000-2001 sino al biennio economico 2004-2005; il rigetto della domanda volta a partecipare alla distribuzione delle somme a titolo di liquidazione degli incentivi ex lege n. 109 del 1994, interrotta dopo la mobilità volontaria dal MIBAC all’Agenzia delle Dogane in data 20 luglio 2005; il rigetto della domanda volta all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione dalla distribuzione degli incentivi concernenti il Fondo di produttività ex CCNL 6 dicembre 2001 e successivo accordo del 24 ottobre 2002, seguito poi dalla verifica del progetto effettuata il 28 novembre 2002; il rigetto della richiesta di condanna per lite temeraria; il rigetto delle domande con cui aveva contestato il riassorbimento dell’indennità personale pensionabile con gli aumenti contrattuali; la mancata pronuncia sul pagamento delle differenze retributive per il trattamento accessorio conseguente al passaggio dalla fascia F5 alla fascia F6 con decorrenza dal 20 luglio 2005; la mancata pronuncia sulla domanda di pagamento degli accessori arretrati corrisposti nel 2006 per i ratei di stipendio dovuti dal 20 luglio 2005 alla data del pagamento effettivo avvenuta con lo statino di ottobre 2006.

4. Quindi il giudice di appello ha premesso una breve ricostruzione della carriera professionale del lavoratore.

Il S. il 19 febbraio 2001 transitava dall’Amministrazione dell’Interno al MIBAC, con inquadramento in Area C, posizione C3. Contestualmente a tale passaggio, risultando il trattamento economico in godimento complessivamente inferiore a quello goduto presso il Ministero a quo, la differenza gli veniva mantenuta mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile, denominato assegno personale pensionabile, inizialmente quantificato nella somma di Lire 10.996,00 annua, da suddividere per dodici mensilità e da riassorbire con successivi aumenti contrattuali.

In seguito a scrutinio professionale all’appellante veniva riconosciuta, con effetto retroattivo decorrente dal suo passaggio al MIBAC, la posizione C3 Super. A seguito di procedura volontaria di mobilità il 10 luglio 2005 il lavoratore transitava alle dipendenze dell’Agenzia delle Dogane ed era inquadrato nell’Area III, fascia retributiva F4.

A seguito di domanda giudiziale, con il quale il ricorrente lamentava l’erroneo inquadramento presso l’Agenzia delle Dogane, giacchè la posizione C3 Super già goduta presso il Ministero comportava l’attribuzione della fascia retributiva F5, il Tribunale di Genova, con sentenza n. 1624 del 2008, riconosceva al S. il diritto all’attribuzione della fascia retributiva F5 con decorrenza dal 20 luglio 2005, rigettava invece l’ulteriore domanda volta all’attribuzione della fascia F6 con la medesima decorrenza sul rilievo che l’avere titolo, in quanto in possesso della fascia F5, che pure lo legittimava all’accesso alla procedura per il conseguimento della fascia superiore, non ne garantiva il superamento.

In esito al giudizio il MIBAC, preso atto dell’erroneo inquadramento, rideterminava il trattamento economico dovuto a decorrere dal 19 febbraio 2001 in ragione della posizione economica 3 Super, cui conseguiva un aumento dello stipendio tabellare e una riduzione dell’assegno pensionabile.

Analogo provvedimento di rettifica dell’inquadramento, con attribuzione della fascia retributiva F5 al 20 luglio 2005, veniva adottato dall’Agenzia delle Dogane il 26 marzo 2009.

Infine, con determinazione del 5 ottobre 2009, l’Agenzia delle Dogane, preso atto dell’illegittimità dell’esclusione dell’appellante dalla procedura selettiva indetta con l’avviso 250/2006, per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6, attribuiva al lavoratore la fascia F6 dal suo passaggio all’Agenzia.

5. La Corte d’Appello ha posto a fondamento della decisione le seguenti argomentazioni, di seguito riportate in sintesi.

Non rilevava la distinzione prospettata tra aumenti contrattuali e aumenti stipendiali ai fini dell’operatività dell’istituto del riassorbimento atteso la finalità dello stesso; nè era ostativo alla sua applicazione la mancanza di una specifica disciplina da parte del CCNL applicabile, occorrendo al contrario una disciplina espressa per escluderlo.

A sostegno della domanda del lavoratore non poteva assumere rilievo l’art. 24, comma 3, del CCNL dell’Agenzia delle Dogane, atteso che non poteva intendersi come volto a prevedere l’applicazione del riassorbimento solo nel passaggio tra Aree.

Non poteva trovare accoglimento neppure la domanda relativa alla liquidazione degli incentivi ex lege n. 109 del 1994, non avendo il lavoratore svolto alcuna deduzione onde dimostrare la sussistenza di lavori giunti alla fase che legittimava la liquidazione alla data del passaggio all’Agenzia delle Entrate, e che non gli erano stati pagati; nessun utile argomento poteva poi trarsi dal D.M. n. 364 del 2001, in quanto relativo ai criteri di ripartizione del Fondo in questione per i lavori per i quali non fosse ancora intervenuto il collaudo.

Anche la domanda volta al pagamento degli incentivi previsti dal Fondo unico di amministrazione (FUA) andava disattesa in quanto l’accordo rimesso alla contrattazione integrativa locale era intervenuto nel 2005, riconoscendo il beneficio al personale in servizio alla data del 2000, così escludendo quindi l’appellante assunto successivamente, non palesandosi l’illegittimità dell’accordo stesso adottato in ragione della previsione della contrattazione collettiva nazionale.

Il Tribunale aveva riconosciuto la somma di Euro 57,24 a titolo di differenze retributive sul trattamento economico fondamentale dovute per il passaggio dalla fascia F5 alla fascia F6, correttamente negando la spettanza di somme ulteriori.

Analogamente non era fondata la censura di omessa pronuncia in relazione al pagamento degli accessori sugli arretrati corrisposti nel 2006 per i ratei dello stipendio dovuti dal 20 luglio 2005 sino al pagamento dell’ottobre 2006.

La Corte d’Appello ha ritenuto fondata l’impugnazione per omessa pronuncia sulla domanda volta al pagamento delle differenze retributive sul trattamento accessorio – straordinari e premi produttività – dovuti per il passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6 dal 20 luglio 2005, ritenendo comunque non pertinenti le censure svolte sul conteggio.

6. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore, prospettando cinque motivi di impugnazione, assistiti da memoria.

7. Resistono con controricorso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e l’Agenzia delle Dogane.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto e contrattuali collettive, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto,

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, art. 45, comma 2, art. 40, comma 3-ter, art. 47-bis, art. 36 Cost., comma 1, art. 24, comma 3 e art. 77, del CCNL 2005 – Comparto Agenzie fiscali – del 28 maggio 2004; art. 28, comma 1, lettera H), CCNL – Comparto Ministeri – 1998/2001 del 16 febbraio 1999, confermato dall’art. 24, comma 3, del CCNL 2002/2005; art. 34, IV comma, CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, confermato dall’art. 24, comma 3, CCNL 2002/2005.

Il ricorrente deduce di aver posto due gruppi di domande concernenti la questione della riassorbibilità del miglior trattamento con i futuri aumenti maturati a vario titolo.

Un primo gruppo di domande riguardava l’indennità ad personam riconosciuta in esecuzione della L. n. 78 del 2000, all’atto del passaggio dal Ministero dell’Interno al MIBAC avvenuto il 19 febbraio 2001, e riguardavano il riassorbimento della predetta indennità in occasione degli aumenti stipendiali dovuti alla progressione di carriera da C3 a C3 super, ed in occasione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL – Comparto Ministeri – relativi ai bienni economici 2000/01, 2002/03, e 2004/05.

Un secondo gruppo di questioni comprendeva le domande proposte nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, ed erano relative al riassorbimento della predetta indennità in occasione degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Comparto Agenzie Fiscali relativi ai bienni economici 2000/01, 2002/03 e 2004/05, in occasione degli aumenti stipendiali dovuti al passaggio dalla fascia retributiva F5 alla fascia retributiva F6 della III Area, di cui al CCNL Comparto Agenzie fiscali.

Ulteriori domande avevano riguardo al mancato riconoscimento delle differenze del trattamento economico fondamentale conseguente al passaggio da F5 a F6, anch’esso conseguente all’erroneo assorbimento in occasione degli aumenti stipendiali.

Il ricorrente riporta in sintesi la decisione della Corte d’Appello e deduce che la stessa sarebbe viziata in quanto nel respingere le diverse domande relative all’illegittimità del riassorbimento dell’indennità personale pensionabile in occasione di aumenti contrattuali o stipendiali, aveva violato e/o falsamente applicato le norme legali e contrattuali sopra richiamate, di cui viene illustrato il contenuto nel corpo del motivo.

Espone, quindi, che dalla disciplina richiamata emerge che l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi; gli unici casi in cui la pubbliche amministrazioni possono incidere sui trattamenti economici sono quelli di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, commi 3-ter e 3-quater e dell’art. 47-bis del medesimo D.Lgs.. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e con esclusivo riferimento agli strumenti contrattuali, non è previsto normativamente il riassorbimento in occasione di aumenti stipendiali collegati a progressioni, la parità di trattamento contrattuale sussiste in relazione a situazioni identiche.

Tanto premesso, rileva che in mancanza di previsione contrattuale nessun riassorbimento può avere luogo nè con riferimento agli aumenti contrattuali, nè con riferimento agli aumenti stipendiali, nè eccezione in tal senso è stata effettuata dalla difesa dello Stato. Ricorda che tutti gli atti posti in essere dal MIBAC, in particolare il DD 31/12/2001, e dall’Agenzia delle Dogane, che avevano riassorbito l’assegno personale in assenza di previsioni contrattuali.

L’istituto del riassorbimento era stato applicato dalle Amministrazioni a fattispecie non prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, costituita dagli incrementi retributivi dovuti a progressioni di carriera a seguito di procedure selettive di riqualificazione.

1.1. Il motivo non è fondato.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di pronunciarsi sulla riassorbibilità dell’assegno ad personam nel caso di passaggio all’esito di mobilità volontaria.

1.2. Questa Corte ha affermato che in difetto di disposizioni speciali, di legge, di regolamento o di atti amministrativi, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo Comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito, argomentando dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), secondo le regole dettate dall’art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda e che a tali disposizioni speciali, attributive di trattamenti “di privilegio”, in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l’amministrazione di destinazione, si ricollega l’ipotesi contemplata dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 2, comma 3 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3), nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi (Cass., n. 10210 del 2020, n. 15371 del 2019, n. 19039 del 2017).

Infatti, in assenza di diversa specifica indicazione normativa, il divieto di reformatio in peius giustifica la conservazione del trattamento più favorevole, attraverso l’attribuzione dell’assegno ad personam, solo sino a quando non subentri, per i dipendenti della Amministrazione di destinazione (e quindi anche per quelli transitati alle dipendenze dell’ente a seguito della cessione) un miglioramento retributivo, del quale occorre tener conto nella quantificazione dell’assegno, poichè, altrimenti, il divario sarebbe privo di giustificazione.

11 criterio generale del riassorbimento opera in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo, cui concorrono nell’insieme anche gli aumenti contrattuali e stipendiali, in quanto solo tale sistema di riassorbimento, oltre a non essere in contrasto con le disposizioni legislative di cui finora si è detto, è conforme al principio di cui all’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” (si cfr. Corte Cost., sentenze n. 141 del 1979; n. 470 del 2002; n. 434 del 2005), e quindi alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito autonomo rilievo, a meno che ciò sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, circostanza non ravvisabile nella specie.

Pertanto, nella giurisprudenza di questa Corte può dirsi ormai consolidato il condiviso orientamento secondo cui, nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, nel caso di passaggio da una Amministrazione ad un’altra è assicurata – in mancanza di disposizioni speciali – la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, il quale, ove risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento.

1.3. Nella fattispecie in esame, come deduce lo stesso lavoratore (pag. 2 del ricorso)., il medesimo era transitato, con decorrenza 19 febbraio 2001, dal Ministero dell’interno al MIBAC ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1933, art. 33 e della L. n. 78 del 2000, art. 5, la cui rubrica reca “Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato”.

Il citato art. 5, comma 3, prevedeva, per quanto qui rileva, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 (termine poi prorogato dalla L. n. 86 del 2001, art. 4, comma 1) era consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2. Qualora il trattamento economico dell’amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell’amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.

Successivamente (come esposto a pag. 4 del ricorso), il lavoratore il 20 luglio 2005 passava per mobilità tra le due Amministrazioni dal MIBAC all’Agenzia delle Dogane.

Trovano, pertanto, applicazione i principi affermati dalla giurisprudenza riportata al punto 1.2. (si v., citate Cass., n. 10210 del 2020, n. 19039 del 2017), di cui la Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione.

1.4. Deve essere, infine, osservato che non è fondato l’argomento – cui ha fatto riferimento il ricorrente – dell’assenza di disposizioni contenute nella contrattazione collettiva applicabile che disciplinino il riassorbimento delle eccedenze retributive che possono verificarsi nei passaggi del personale tra le varie Amministrazioni.

Infatti, secondo quanto si desume dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, mentre alla contrattazione collettiva è demandata la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei pubblici dipendenti, per quanto riguarda il riassorbimento alla contrattazione collettiva compete solo la definizione delle modalità applicative di operatività del relativo principio (già presente, peraltro, per quel che si è detto nell’ambito dello stesso D.Lgs.), sicchè attesa l’inderogabilità della normativa che delinea i criteri generali cui deve conformarsi il trattamento economico dei pubblici dipendenti, nel cui ambito rientra il principio del riassorbimento, in difetto di specifiche disposizioni dell’autonomia collettiva si applicano le disposizioni legislative in materia, essendo comunque preclusa alla contrattazione collettiva la possibilità di escludere l’operatività del suddetto principio (cfr., Cass., n. 5959 del 2012).

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto e della contrattazione collettiva, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: D.Lgs. n. 109 del 1994, art. 18, commi 1 e 1-bis, D.M. n. 364 del 2001, art. 8, comma 1, art. 2697 c.c., comma 1, art. 210 c.p.c., comma 1, art. 213 c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 2.

E’ censurata la statuizione che ha rigettato la domanda relativa alla partecipazione alla distribuzione delle somme ex lege n. 109 del 1994, come specificata.

Dopo aver ripercorso il contenuto della sentenza di appello e la disciplina richiamata, il lavoratore ricorda di aver già ricevuto tali incentivi per una serie di lavori, come indicati, in ragione della attività di coordinamento amministrativo svolta.

Ciò fondava la circostanza che lo stesso, quale coordinatore amministrativo, doveva considerarsi destinatario anche successivamente degli incentivi.

Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare, utilizzando i poteri di cui agli artt. 210,213 e 421 c.p.c., per quali lavori ancora in corso al 19 febbraio 2001, data di assunzione da parte del MIBAC, o iniziati successivamente a tale data, il collaudo fosse stato effettuato successivamente al 20 ottobre 2001, dato che la ricostruzione di tali lavori non era nella disponibilità di esso lavoratore, che pur tuttavia aveva assolto l’onere probatorio, allegando le disposizioni di servizio, di aver svolto le funzioni di controllo di tutti gli atti del settore amministrativo della Soprintendenza, nonchè di aver siglato gli ordinativi di spesa dell’Ufficio ragioneria.

Dalla documentazione prodotta (vi è riferimento ai documenti da n. 41 a n. 72 di primo grado), risultava il ruolo di collaboratore alle figure professionali tecniche della Soprintendenza per l’esecuzione degli interventi sui lavori pubblici, proprio della figura apicale del ricorrente nell’ambito del settore amministrativo della Soprintendenza di Genova.

Inoltre la Corte aveva dato rilievo all’accordo del 3 marzo 2003, in contrasto con il D.M. n. 364 del 2000.

2.1. Il motivo di ricorso, in parte è inammissibile, ed in parte è non fondato.

Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 23605 del 2020), nel rito del lavoro, l’attivazione dei poteri istruttori d’ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l’art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, quale caratteristica precipua del rito speciale, consente l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un’attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti.

2.2. La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione di tale principio.

Nella specie, il rimettente pur deducendo di aver assolto per quanto poteva al proprio onere della prova, si limita a indicare gli immobili in relazione ai quali era già stato destinatario degli incentivi, e a prospettare rinviando a disposizione di servizio che quale coordinatore del settore amministrativo doveva essere destinatario degli incentivi.

Tale deduzione, tuttavia, riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 18 cit., e non offre argomenti rispetto alla sussistenza in concreto, in relazione a specifiche opere e progetti, del diritto all’incentivo, circostanza questa rispetto alla quale la Corte d’Appello, statuendo che “nessuna deduzione ha svolto l’appellante onde dimostrare la sussistenza di lavori giunti alla fase in questione”, ha affermato che non era stato assolto l’onere della prova.

2.3. Nè argomenti possono trarsi dal richiamo effettuato dal lavoratore, ai documenti da 41 a 72 del primo grado, non meglio illustrati nell’oggetto e nel contenuto, in quanto privo di specificità e dunque inammissibile.

2.4. Occorre, inoltre, rilevare che la L. n. 109 del 1994, art. 18, sancisce, tra l’altro, il riparto di una somma per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori.

Il legislatore ha introdotto un compenso ulteriore e speciale in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nell’attività di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, con la suddetta disciplina che è stata più volte riformulata e le modificazioni ed integrazioni rispetto al testo originario hanno principalmente riguardato, da un lato, la platea dei destinatari, dall’altro l’ambito di intervento della contrattazione collettiva decentrata nonchè i rapporti fra quest’ultima e l’esercizio della potestà regolamentare attribuita alle singole amministrazioni (Cass., n. 21398 del 2019).

Nella versione risultante all’esito delle modifiche apportate dalla L. n. 144 del 1999, la norma disponeva, per quel che qui rileva, tra l’altro, che una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare

La giurisprudenza di legittimità ha affermato (si v., Cass., n. 34552 del 2019, Cass., n. 21398 del 2019, n. 13937 del 2017) che il compenso incentivante di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 18, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell’apposito “fondo interno”, e solo ove l’attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo dell’opera da realizzare.

Dunque, come correttamente affermato dalla Corte d’Appello, il legislatore ha attribuito alla contrattazione decentrata uno specifico rilievo in relazione al riconoscimento del compenso incentivante. Il giudice di appello, quindi, a seguito dell’interpretazione del D.M. n. 364 del 2001, ha escluso la rilevanza dello stesso dello stesso nella fattispecie.

Tale interpretazione non è adeguatamente censurata dal lavoratore, limitandosi lo stesso alla semplice contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta nella sentenza impugnata, senza indicare le regole e i principi violati nell’interpretazione, e senza precisare in qual modo il giudice di merito se ne fosse discostato.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La censura è prospettata con riguardo al mancato accertamento da parte del giudice di appello dei lavori ancora in corso al 19 febbraio 2001, data di assunzione da parte del MIBAC, o iniziati successivamente a tale data, in relazione ai quali il collaudo era stato fatto.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Oltre a richiamare quanto esposto nella trattazione del precedente motivo, in particolare punto 2.2., occorre rilevare che il vizio dedotto, riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. nella L. n. 134 del 2012, attiene al vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., n. 18120 del 2020).

La nozione di fatto controverso e decisivo per il giudizio, deve intendersi come riferita a un preciso accadimento o a una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, quali quelle relative al regime dell’onere della prova, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano, come nella specie, il paradigma normativo a profili che esulano dal proprio ambito.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione delle seguenti norme di diritto e contrattuali collettive, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, art. 40, comma 3-ter, art. 47, art. 40, comma 3-quinquies; art. 32 del CCNL – Comparto ministeri – 1998/2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999, confermato dall’art. 24, comma 3, del CCNL 2002/2005.

La censura è proposta rispetto al mancato riconoscimento del diritto alla partecipazione alle somme FUA per l’anno 2001 e conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle stesse.

Il ricorrente ha richiamato la statuizione impugnata e le norme invocate, e ha quindi dedotto che erroneamente la Corte d’Appello aveva ritenuto l’applicabilità retroattiva dell’accordo sindacale del 2005, che escludeva dal FUA i dipendenti non ancora in servizio nell’anno 2000, così violando l’art. 32 del CCNL – Comparto Ministeri – 1998/2001, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 e ponendosi in contrasto con gli accordi di istituto già conclusi nel 2002.

4.1. Il motivo è inammissibile.

L’art. 32 del CCNL – Comparto Ministeri – per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, ha previsto che il Fondo unico di amministrazione è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato.

L’erogazione degli incentivi da attribuire al livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività e attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni.

La Corte d’Appello ha premesso che nella specie era pacifico che l’accordo non veniva concluso nell’immediatezza ma solo nel marzo del 2005, e che le parti sociali avevano stabilito di riconoscere il beneficio al personale in servizio alla data del 2000, da cui derivava l’esclusione dell’appellante assunto successivamente.

Tanto premesso, la Corte d’Appello ha quindi affermato che l’art. 32, valevole per il periodo 1998/2001, rimetteva alle parti sociali l’individuazione tanto dei soggetti quanto dei progetti meritevoli, sicchè non aveva pregio la contestazione secondo la quale perchè il contratto era stato siglato nel 2001 non poteva che riferirsi al futuro, essendone al contrario espressamente prevista una possibile applicazione retroattiva.

La censura del ricorrente oltre a non esaminare la statuizione sull’arco temporale di vigenza dell’art. 32 del CCNL, su cui s’incentra la decisione della Corte d’Appello, contesta l’interpretazione della norma contrattuale e l’accordo in sede di contrattazione decentrata del 2005 in ragione di una serie di documenti, in particolare gli accordi di istituto del 24 ottobre 2002 e del 28 novembre 2002, di cui indica il luogo di produzione in primo grado, senza tuttavia trascriverne il contenuto ai fini di far apprezzare la rilevanza della censura quanto alla prospettata sussistenza, in ragione degli stessi, di un radicamento del diritto alla partecipazione al FUA, con conseguente inammissibilità della censura.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, o anche di un error in procedendo, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità, senza che possa attribuirsi rilievo al fatto che nell’indice si indicano come allegati i fascicoli di parte di primo e secondo grado (Cass., S.U., n. 22726 del 2011, Cass., S.U., n. 8077 del 2012).

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 112 c.p.c..

La Corte d’Appello avrebbe violato l’art. 112 c.p.c., sotto un duplice profilo: nel respingere il motivo di appello finendo per confermare la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva condannato al pagamento in favore del ricorrente della “somma di Euro 57,00” quali differenze per trattamento economico fondamentale collegato al passaggio da F5 a F6 il MIBAC, anzichè l’Agenzia delle Dogane nei confronti del quale la domanda era stata proposta in primo grado e reiterata in appello, così decidendo oltre i limiti della domanda., condannando un soggetto nei cui confronti la domanda non era stata posta.

5.1. Va premesso che la deduzione di omessa pronuncia su una censura che si assume proposta in appello, sia pure dedotta come vizio di violazione di legge, integra un motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dovendosi in tal senso qualificare la censura.

Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente nel dedurre il vizio di omesso esame di censure dedotte in appello, non ha adempiuto all’onere di specificare nel ricorso non solo il tenore delle stesse, ma anche la statuizione del Tribunale rispetto alla quale venivano proposte e l’iniziale prospettazione effettuata con il ricorso introduttivo.

La parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr, Cass. n. 6225 del 2005, Cass. n. 9734 del 2004).

Nè a ciò può ovviare questa Corte atteso che, anche qualora si invochi l’art. 360 c.p.c., n. 4, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.

6. Il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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