Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11770 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1390-2010 proposto da:

INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI

INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI MASSIMO,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1752/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/12/2008 R.G.N. 925/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per: inammissibilità e in subordine,

accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7.10 – 23.12.2008 la Corte di Appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione proposta dall’Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti nei confronti di D.M.A. avverso la pronuncia di prime cure che aveva riconosciuto a quest’ultima la pensione indiretta, quale vedova dell’ing. C.F., deceduto il (OMISSIS) ed iscritto all’Inarcassa dal 1.1.1967 al 30.9.1973. A sostengo del decisum la Corte territoriale osservò che, a norma della L. n. 6 del 1981, art. 7 nel testo sostituito dalla L. n. 290 del 1990, art. 5 doveva ritenersi sufficiente, ai fini del diritto alla pensione indiretta, l’iscrizione del professionista all’Inarcassa per il periodo minimo di cinque anni, essendo invece irrilevante che l’iscrizione fosse cessata anteriormente al verificarsi del rischio protetto. Avverso l’anzìdetta sentenza della Corte territoriale l’Inarcassa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata D.M.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La notifica del ricorso, come da relata in calce, è stata effettuata a mezzo del servizio postale.

Non è stato tuttavia depositato il relativo avviso di ricevimento.

Secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 70/2002; 13639/2010).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non è luogo a pronunciare sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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