Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11770 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11808/2005 proposto da:

ANAS S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già ANAS Ente Nazionale per le

Strade, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato

in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.L. (c.f. (OMISSIS)), S.P.,

S.L., S.G., nella qualità di eredi di

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso l’avvocato FERRETTI Aldo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRACUTI GIUSEPPE, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 238/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/03/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/04/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FERRETTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – S.A. ha convenuto in giudizio l’Anas con la citazione notificata il 30.12.1980.

Ha proposto una domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva ed ha esposto il seguente fatto.

Suoi terreni erano stati occupati dall’Anas in base a decreto dell’1.9.1971, ma il termine di due anni, per cui l’occupazione era stata autorizzata, era trascorso senza che il decreto di espropriazione fosse stato pronunziato; nel frattempo, l’opera era stata eseguita.

2. – La domanda è stata accolta dal tribunale e la decisione, impugnata dall’Anas, è stata in parte riformata dalla corte d’appello di Brescia, con la sentenza 18.3.2004.

Questi i temi principali affrontati nel giudizio di merito.

Il tempo della trasformazione irreversibile e l’onere di darne la prova, in rapporto da un lato all’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dall’Anas, dall’altro alla determinazione del valore del bene; la rilevanza di un accordo sull’indennità, non seguito però da integrale esecuzione; i criteri seguiti per determinare il valore del bene trasformato e la disciplina legale del risarcimento del danno, anche in rapporto all’applicabilità della rivalutazione monetaria ed al calcolo degli interessi.

3. – L’Anas ha proposto ricorso per cassazione.

Vi hanno resistito con controricorso gli eredi di S.A., P., L. e S.G. e B.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene sei motivi.

2. – Li precede nell’ordine logico il secondo.

E’ un motivo di violazione di norme di diritto e difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 2967 e 2947 cod. civ. e L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13).

La corte d’appello ha rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dall’Anas.

Quando è proposta una domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva – ha osservato – la parte che propone l’eccezione di prescrizione deve provare quando è intervenuta la trasformazione del suolo occupato, se prima o dopo che si sia esaurito il tempo per cui la occupazione è stata autorizzata.

L’Anas non aveva dato questa prova.

Ora, secondo la costante giurisprudenza della Corte, il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita del bene, che è stato occupato in base a dichiarazione di pubblica utilità e successivo decreto che tale occupazione ha autorizzato, sorge e perciò può e deve essere esercitato (art. 2935 cod. civ.), dal momento in cui cessa l’efficacia di tale autorizzazione, se la trasformazione irreversibile si è già verificata, o dal momento in cui si verifica, se interviene dopo (Sez. Un. 6.5.2003 n. 6853).

I fatti che concorrono a determinare la prescrizione debbono poi essere provati da chi la eccepisce (art. 2697 cod. civ.).

Le critiche mosse a questo punto della decisione non sono allora fondate.

Nessuna utilità presenta il rilievo, per cui il termine di sei anni per pronunciare l’espropriazione, fissato nel D.M. 11 settembre 1970, che dichiarava la pubblica utilità dell’opera, sarebbe venuto a scadenza l’11.9.1976.

La circostanza che la corte d’appello abbia ritenuto – in sede di determinazione del valore dei beni – di riferirsi al 1973, come pure aveva fatto il consulente tecnico, e perciò alla data di scadenza del biennio di autorizzazione alla occupazione di urgenza non rivela in concreto un vizio di contraddittorietà della decisione, quanto al punto qui in discussione.

La corte d’appello ha avvertito che il consulente tecnico non aveva proceduto ad alcun concreto accertamento circa il tempo della irreversibile trasformazione: la opposta allegazione fatta nel ricorso è perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè non è corredata dalla riproduzione di una contraria affermazione contenuta in uno specifico luogo della relazione, si da essere verificabile dalla Corte; e per altro verso, la corte d’appello ha detto che non giovava all’Anas, ai fini del calcolo del risarcimento dovuto, riferire il valore del bene ad una data successiva a quella scelta dal consulente, perchè l’ammontare del risarcimento ne sarebbe risultato aumentato.

Questi argomenti danno al capo della decisione un fondamento, logico, sufficiente e conforme a diritto, sì da non risultare inficiati dalla considerazione, pur svolta dalla corte d’appello, che, se dopo la scadenza del termine per le espropriazioni, il progetto era stato riapprovato, con provvedimento del 24.3.1981, segno era che i lavori per la realizzazione dell’opera non erano stati ultimati.

Il punto – su cui è mancata la prova – che l’Anas aveva invece l’onere di dare, non era se a quell’epoca l’opera programmata era stata ultimata, ma quando era intervenuta la trasformazione irreversibile del suolo occupato in danno degli attori.

Si tratta di due diverse situazioni di fatto.

Peraltro, a conclusione dell’esame del motivo, si deve rilevare che, come risulterà dall’esame del motivo che segue, tra le parti, il 12.3.1976, era intervenuto un accordo sulla determinazione dell’indennità.

A tale atto è da riconoscere valore di riconoscimento del diritto al ristoro del sacrificio subito dalla parte privata e quindi di interruzione della prescrizione (art. 2944 cod. civ.), con conseguente slittamento in avanti del termine quinquennale di prescrizione, dunque non compiuto alla data della domanda, rendendo irrilevante la circostanza che il suo termine iniziale si fosse dovuto collocare all’11.9.1973.

Come è stato ricordato nella sentenza 13.10.2007 n. 22018, a partire dalla decisione delle sezioni unite 21.7.1999 n. 485/S.U., circa la possibilità di qualificare i riconoscimenti di debito indennitario come atti interruttivi della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la giurisprudenza di questa Corte ha attribuito tale effetto all’offerta e al deposito dell’indennità, se intervenuti in epoca in cui, essendo maturata l’irreversibile trasformazione del fondo in assenza di un tempestivo decreto di esproprio, il debito a carico dell’amministrazione presentava carattere unicamente risarcitorio e solo a questo si poteva riferire un riconoscimento di debito.

Nè una posizione affatto contraria la Corte ha assunto nella sentenza 29.5.2008 n. 14350, che si è limitata a lasciare spazio ai risultati di un contrario accertamento del giudice di merito compiuto sulla concreta direzione della volontà.

Per converso nel solco dell’orientamento prima richiamato si è più di recente collocata la sentenza 14,2.2008 n. 3700, che ha detto dovere le stesse considerazioni valere per le istanze provenienti dal proprietario, rivolte ad ottenere ristoro per il pregiudizio subito.

3. – Il primo motivo denunzia parimenti la violazione di norme di diritto ed il difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, comma 2;

art. 1325 c.c., art. 1326 c.c., comma 5, art. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1367, 1418 e 1419 cod. civ.).

Tra le parti era intervenuto l’accordo di cui si è detto, in esecuzione del quale, nel 1980, era stata corrisposta la somma di L. 11.017.920, porzione della maggiore indennità pattuita in L. 13.888.320.

La corte d’appello riferisce che l’Anas s’era doluta del fatto che, fosse pure stata la decurtazione non legittima, la somma pagata avrebbe dovuto essere scomputata dall’ammontare del danno.

Il motivo è stato accolto per questa parte, ma non per il resto.

Dove l’Anas aveva sostenuto che l’accordo sulla indennità, intervenuto per la somma maggiore, fosse stato approvato dalla Direzione generale dell’Anas, come era stato previsto dovesse essere, e comunque che un accordo si era formato tra le parti sulla somma minore.

La critica dell’Anas è affidata a queste considerazioni.

Nei suoi scritti difensivi, in particolare nella conclusionale di appello, l’Avvocatura dello Stato aveva svolto la tesi, che non ha trovato risposta, secondo la quale l’accordo avrebbe avuto ad oggetto distinte parti del fondo dell’attore, una delle quali, pur inizialmente occupata, era però risultata non essere stata interessata dall’opera, sicchè l’accordo intervenuto sulla determinazione dell’ indennità, per questa parte sarebbe stato nullo: ciò, perchè l’accordo ha come oggetto l’indennità che pertiene ad un bene soggetto ad espropriazione all’esito del relativo procedimento, mentre per la parte per cui l’accordo non era stato eseguito, era risultato che il bene, pur occupato, non era stato utilizzato.

Il motivo è infondato.

E’ sufficiente rilevare, che il decreto di espropriazione non risulta sia stato emesso, almeno sulla base della originaria dichiarazione di pubblica utilità, che dovè essere rinnovata col provvedimento 24.3.1981 citato nella sentenza e nel ricorso.

Sì che, alla data della domanda, l’accordo aveva addirittura perduto efficacia (Cass. 20.3.2009 n. 6867), perchè l’accordo sull’indennità previsto dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, comma 2, non trasferiva la proprietà del bene e condizione della sua efficacia era che, nel termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, intervenisse o la cessione volontaria o il decreto di espropriazione.

Ed allora, appare affatto fuori centro la problematica della nullità parziale dell’accordo, per la parte rimesta estranea alla trasformazione del fondo privato in opera pubblica, e della sua parziale conservazione, con l’effetto d’aver consumato il diritto della parte privata al risarcimento del danno, problematica che del resto nel ricorso neppur si dice se sollevata con l’appello e non invece nel corso di quel giudizio.

4. – Il terzo è ancora un motivo di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 2043 cod. civ. e L. 25 giugno 1865, n. 2359).

Vi è ripreso il tema per cui c’è contraddizione tra il fatto che a base di calcolo del risarcimento sia stato preso un valore riferito al 1973, mentre ai fini della prescrizione si sia detto non provato quando la trasformazione irreversibile era avvenuta.

Si aggiunge che, siccome l’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità scadeva l’11.9.1976, una volta negato che ci fosse la prova della data in cui la trasformazione irreversibile e la conseguente occupazione acquisitiva si erano determinate, era a quella data che avrebbero dovuto essere riportati tutti gli elementi rilevanti per la determinazione complessiva del risarcimento del danno.

Nell’esame del motivo sì debbono distinguere due punti.

Il primo riguarda la data assunta a termine di riferimento temporale per il calcolo del valore venale del bene, che avrebbe poi servito da base per quello del risarcimento.

Per questa parte non è fondato e gli argomenti per cui non lo è sono questi.

Non è esatto in diritto, lo si è già visto, che la occupazione acquisitiva non potesse essersi verificata prima della scadenza della dichiarazione di pubblica utilità, perchè se questa oltrepassava il termine di efficacia della occupazione di urgenza, l’effetto acquisitivo si produceva non quando scadeva la dichiarazione di pubblica utilità, ma quando si determinava la irreversibile trasformazione.

Per converso si è visto che, se questa fosse già avvenuta alla precedente data di scadenza dell’occupazione di urgenza, lo stesso il diritto al risarcimento del danno non sarebbe rimasto prescritto.

Fatte queste premesse si deve aggiungere che, come pure ha osservato la corte d’appello, la data del 1973, scelta in base alla presunzione che la trasformazione irreversibile fosse avvenuta prima della scadenza del termine di efficacia della occupazione, ha certamente comportato che il valore attribuito al terreno sia stato inferiore a quello che esso avrebbe avuto tre anni dopo, quand’anche maggiorato da rivalutazione, sicchè l’Anas non aveva avuto interesse a dolersi del fatto.

Ora, nel ricorso si sostiene che ciò si è risolto in danno dell’Anas, ma questa affermazione, se pur sottintende il postulato, in sè esatto, che l’aumento del valore d’un bene e la diminuzione di quello della moneta non sono nel tempo termini sempre equivalenti, non è però sorretta dal rimando a specifici elementi di fatto introdotti nel giudizio di merito, idonei a dimostrare l’interesse che la corte d’appello nel caso concreto ha escluso, tanto più in quanto si consideri il breve lasso di tempo intercorso tra i due momenti.

Il secondo riguarda il punto che gli interessi sul montante dovute a ristoro del danno per la perdita del bene sono stati calcolati a partire dal 1973.

Ma quanto a questo il giudice di secondo grado ha detto che l’Anas non se ne era lamentata in appello e a ciò non è stata opposta nel motivo una specifica critica.

Il motivo è dunque nel suo complesso infondato.

4. Il quarto motivo denunzia vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione al D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, sub art. 3, comma 65).

Vi sono svolti due argomenti.

Il primo riguarda il punto della decisione, in cui la corte d’appello ha detto: – “L’indicazione delle quotazioni dei terreni a destinazione industriale correnti alla data dell’accertamento peritale è il frutto della conoscenza diretta, da parte del C.T.U. del mercato immobiliare della zona e non richiedeva certamente l’esplicitazione di particolari linee argomentative.

Ciò, in risposta alla critica – rivolta al tribunale ed al suo consulente dall’Anas – che la valutazione del terreno si fosse basata sulla immotivata presunzione di un valore di L. 30.000 al metro quadrato alla data della stima, poi riportata ai valori del 1973 mediante devalutazione monetaria”.

Questo primo argomento avrebbe dovuto essere considerato fondato.

Invero, l’indagine sul valore venale di un determinato bene in una certa zona ed in un certo tempo può ben risultare facilitata dalla conoscenza che del mercato di quei beni abbia il consulente, ma non può esaurirsi nel prospettare come risultato della stessa un determinato valore senza poggiarsi su elementi di fatto, utilizzati per comparazione, sì che il giudice sìa in grado, quando le parti contestino il risultato, come nel caso è avvenuto, di vagliare la sua rispondenza al reale (si veda Cass. 21.3.2003 n. 4140).

Lo stesso va detto per il secondo argomento.

Esso concerne il fatto che, per determinare il valore del bene all’epoca della sua trasformazione nell’opera pubblica, il consulente è partito da un valore di mercato di un buon numero di anni dopo (nel 1987 rispetto al 1973), ipotizzando nella sostanza, in mancanza di altri possibili dati, un’equiparazione tra l’incremento della svalutazione monetaria e quello dei valori immobiliari nel medesimo lasso di tempo.

La corte d’appello ha detto che se da un punto di vista logico l’argomento sarebbe fondato, non si può però escludere che non lo sia nel caso concreto ed ha osservato che ciò “è quanto pare aver constatato il consulente tecnico di ufficio, sulla scorta delle proprie cognizioni tecniche e dell’esperienza professionale, di guisa che il criterio di devalutazione da lui adottato non può essere giudicato aprioristicamente errato, in mancanza di elementi idonei a confutare la bontà dell’opzione seguita”.

Tuttavia inficia la risposta già lo stesso vizio rilevato nell’esame del primo punto, ovverosia la circostanza che a base della ricezione del dato offerto abbiano potuto essere poste solo le cognizioni tecniche del consulente e la sua esperienza professionale e non anche dati da lui ricercati, idonei a corroborarne le conclusioni.

E però, l’elemento offerto dal consulente ha solo costituito la base per determinare l’ammontare del risarcimento, che è poi stato liquidato con i criteri riduttivi inerenti all’impiego del metodo legale imposto dalla norma richiamata nel motivo, di cui la Corte costituzionale ha però dichiarato l’illegittimità con la sentenza 24 ottobre 2007, n. 349, per la ragione che non prevedeva un ristoro integrale del danno subito per effetto dell’occupazione acquisitiva.

Ciò comporta che, accolto il motivo di ricorso, anche nel caso che il valore di mercato del bene risultasse determinato in misura inferiore a quello ritenuto nella sentenza impugnata, non potrebbe trovare applicazione altro criterio di liquidazione del danno che quello della sua equiparazione a quel valore, si da condurre ad un risarcimento superiore, pur dovendo essere mantenuto fermo il tetto cui è pervenuta la corte d’appello, non essendo stata la sentenza impugnata anche dalle parti private (Cass. 11.2.2008 n. 3189).

Considerato il sensibile scarto esistente tra i due criteri di liquidazione, la cassazione della sentenza potrebbe rivelarsi inutile.

Considera allora la Corte, che in una situazione siffatta, il ricorrente ha l’onere di allegare la persistenza del proprio interesse alla decisione del ricorso, in mancanza di che un motivo quale quello in esame sia da dichiarare inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Nel caso, l’Anas non ha allegato il suo persistente interesse a che la Corte sì pronunci sul fondo del motivo, che dunque deve essere dichiarato inammissibile.

5. – Il quinto motivo è infondato.

E’ impugnato il capo della sentenza, che, a integrazione della liquidazione del danno, ha proceduto alla sua rivalutazione.

Sulla base del richiamo della sentenza 4766 del 2002 di questa Corte è stato dedotto il vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.): si è sostenuta la natura di credito di valuta del diritto al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, in ragione della norma dettata dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 7 bis, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, sub art. 3, comma 65.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale – già richiamata – ha comunque tolto fondamento alla critica (Cass. 11.2.2008 n. 3189).

6. – Con l’ultimo motivo si lamenta che gli interessi siano stati calcolati dal 1973 sulla intera somma alla fine dichiarata dovuta, non invece anno per anno sulla somma dovuta al termine di ciascuno (come suggerito dalla sentenza 1712 del 1995 delle sezioni unite) o con altro criterio analogo al precedente, ma come questo idoneo ad evitare che l’interesse sia calcolato sin dall’inizio sull’ammontare del risarcimento secondo la rivalutazione finale.

Tutto ciò a fondamento della deduzione di vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, in relazione all’art. 1223 cod. civ., art. 2043 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1).

Il motivo è però inammissibile.

La corte d’appello ha affermato di non potersi distaccare dal criterio seguito sul punto dal giudice di primo grado e questo per la mancanza d’un motivo di impugnazione.

Sarebbe stato allora necessario impugnare tale ragione della decisione, ma ciò non è avvenuto.

7. – Il ricorso è in conclusione rigettato.

8. – L’onere delle spese segue la soccombenza; è tuttavia giustificata una parziale compensazione delle stesse in ragione della metà, in considerazione del fatto che, al momento in cui il ricorso è stato proposto, alcuni dei motivi per cui lo è stato apparivano fondati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida per l’intero in Euro 5.200,00 – Euro 5.000,00 dei quali per onorari di avvocato – e dichiara compensate per metà.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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