Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11770 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 21/12/2016, dep.12/05/2017),  n. 11770

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19803-2013 proposto da:

A.G., (OMISSIS), T.M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DANIELE GRANARA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 13,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CECILIA FELSANI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ISIDE STORACE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 598/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato DANIELE GRANARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

FATTI DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 22 maggio 2013, ha confermato sia il rigetto dell’opposizione proposta dai locatori, A.G.P. e T.M.R., al decreto ingiuntivo richiesto dal conduttore, M.D., per il pagamento della somma di Euro 8.575,74 a titolo di indennità per la perdita dell’avviamento commerciale,sia il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai locatori.

Avverso questa decisione propongono ricorso A.G.P. e T.M.R. con sei motivi, illustrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso M.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene il ricorrente che il conduttore M. non aveva diritto all’indennità di avviamento non avendo subito alcun danno per la perdita dell’avviamento commerciale poichè venduto l’azienda a tale L.A., che gli aveva corrisposto l’indennità di avviamento, ed aveva riaperto l’attività nello stesso immobile.

I ricorrenti lamentano che dovevano essere ammessi alla prova della verità di tali circostanze.

Sollevavano sul punto una eccezione di illegittimità costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 24 e 3 Cost..

2. Il motivo è infondato.

Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, da cui il collegio non intende discostarsi, l’indennità di avviamento spetta al conduttore indipendentemente dalla prova del danno subito per la risoluzione del contratto.

Infatti l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 34 è dovuta al conduttore uscente a prescindere da qualsiasi accertamento circa la relativa perdita ed al danno che il conduttore stesso abbia subito in concreto in conseguenza del rilascio, con la conseguenza che essa spetta anche se egli continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze.

(Nella specie, il conduttore aveva continuato a svolgere l’attività di farmacista, avente natura commerciale oltre che professionale, in uno stabile prospiciente quello di proprietà del locatore ove tale attività era stata esercitata precedentemente).

Cass., Sentenza n. 7992 del 02/04/2009; Cass., sentenza n. 2834 del 26/02/2002.

3. La sollevata eccezione di incostituzionalità della norma è infondata,come più volte questa Corte ha affermato.

Infatti è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, comma 6 per contrasto con l’art. 3 Cost. e art. 42 Cost., commi 2 e 3, nella parte in cui non condiziona il diritto alla indennità dovuta al conduttore alla effettiva esistenza di un danno conseguente al rilascio dell’immobile e non consente al locatore di sottrarsi al pagamento dell’indennità fornendo la prova dell’assenza del danno, state la legittimità – ritenuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 300 del 1983 – della scelta compiuta dal legislatore nell’assegnare alla indennità le funzioni di ristoro del danno normalmente patito a seguito della perdita dell’avviamento commerciale, nonchè di strumento calmieratore del mercato locatizio e di conservazione delle imprese esercenti attività particolari.

Cass, sentenza n. 2485 del 06/03/1998; cass. sent 1-12-94 n.10271; Cass. 1-4-1993 n. 3895.

4. Con il secondo motivo si denunzia errata applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 2, mancata applicazione dell’art. 34, comma 1 e di uno dei modi ed i risultati a seguito dei relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dell’art. 113 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa valutazione del contenuto del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo.

Il ricorrente si duole che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile, perchè proposta tardivamente, l’eccezione di non debenza dell’indennità di avviamento perchè la cessazione del contratto era riconducibile a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore.

5. Si osserva preliminarmente che la denunzia formulata con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 è inammissibile in quanto non rispetta il modello legale per cui è possibile denunziare il vizio di motivazione in cassazione nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile al procedimento in oggetto, essendo stata la sentenza pubblicata in data 22 maggio 2013.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014.

6. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’eccezione era stata formulata in primo grado tardivamente ed è infondato il motivo di impugnazione con cui il ricorrente ritiene di aver dedotto tempestivamente l’eccezione già nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

Infatti nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, come riportato nel ricorso, si fa riferimento solo alla possibilità di offerta da parte dei ricorrenti della stipula di un nuovo contratto dopo che la disdetta era stata già inviata, circostanza che non concretizza la cessazione del contratto per cause imputabili al conduttore, ma rappresenta unicamente delle trattative o delle richieste dei ricorrenti per concludere un nuovo contratto di locazione.

7. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omesso esame circa il contenuto del terzo motivo di ricorso.

8. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 1322 c.c., art. 1375 c.c., n. 1, e art. 1590 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omesso esame circa il complessivo contenuto dall’art. 8 del contratto di locazione stipulato in data 1 aprile 2000.

9. Il successivo motivo viene formulato nuovamente con il n. 4 e si denunzia violazione dell’art. 1322 c.c., art. 1575 c.c., n. 12, artt. 1576 e 1590 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione dell’art. 61 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omesso esame della perizia asseverata dal geometra B.E., nonchè della documentazione fotografica prodotta sub 17 in primo grado.

10. Con il quinto motivo si denunzia violazione dell’art. 1575 c.c., n. 1, artt. 1576, 1577 e 1590 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

11. Con il sesto motivo si denunzia violazione degli artt. 1576 e 1590 e 1609 c.c. in relazione all’art. 1322 ex art. 360 c.p.c., n. 5. 12. I motivi si esaminano congiuntamente e sono inammissibili. Preliminarmente si ricorda di nuovo che la formulazione del vizio di motivazione non corrisponde al modello del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

I ricorrenti nella sentenza richiedono una nuova rivalutazione dell’accertamento in fatto della Corte d’appello, che ha ritenuto che non vi era la prova dello stato in cui l’immobile era stato concesso in locazione,essendo solo generico il riferimento al buono stato di manutenzione contenuto del contratto di locazione; che l’inconveniente di infiltrazioni alle murature era eccedente l’ordinaria manutenzione spettante al conduttore; in ordine alla previsione dell’art. 12 del contratto di locazione, secondo la quale il conduttore si impegnava ad eseguire tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. travalicando i limiti di quanto spettante ai locatori,la Corte ha osservato che tale articolo non viene invocato nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo per la prima volta con l’atto di appello. Inoltre sul punto la Corte ha ribadito che non vi era prova dello stato dell’immobile al momento dell’inizio del rapporto, per cui era impossibile un raffronto con la situazione dell’immobile al momento della riconsegna.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori e spese generali come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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