Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 21/01/2021), n.1177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6276-2018 proposto da:

UNIVERSITA’ AGRARIA DI MORICONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRC.NE GIANICOLENSE, 233, presso lo studio dell’avvocato FILOMENA

CERRONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CLAUDIA FEDERICO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MORICONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MICHETTI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4416/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 17/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO;

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 4416/2017, depositata il 17 luglio 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello del Comune di Moricone così rigettando, in integrale riforma della decisione di prime cure, l’impugnazione proposta dall’Università Agraria di Moricone di un avviso di accertamento relativo all’ICI dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2007;

– per quel che qui ancora rileva, il giudice del gravame ha ritenuto che l’atto impugnato risultava correttamente motivato quanto ai presupposti, ed all’oggetto, della pretesa impositiva, siccome esponeva, relativamente alle aree di PRG oggetto di imposizione, l’indicazione di “… dati catastali (foglio e particelle)… superficie dei terreni…la sottozona di appartenenza… il valore a metro quadrato attribuito a ciascuna sottozona…”;

2. – l’Università agraria di Moricone ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

– resiste con controricorso il Comune di Moricone.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 7, ed alla L. n. 1766 del 1927, artt. 1 e 12, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, assumendo, in sintesi, che, – venendo in considerazione beni di dominio collettivo a destinazione (agro-silvo-pastorale) vincolata (L. n. 1766 del 1927, artt. 11 e s.s.; R.D. n. 332 del 1928, artt. 39 e 41), – trovava applicazione, nella fattispecie, l’esenzione dall’ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h), con riferimento ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 984, art. 15, nè essendo consentito all’Ente locale, con lo strumento di regolazione generale urbanistica, mutare la destinazione d’uso di beni in questione;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e dell’art. 24 Cost., sul rilievo che l’avviso di accertamento impugnato era connotato da carenza assoluta di motivazione;

– deduce, in particolare, la ricorrente che la motivazione dell’avviso di accertamento faceva riferimento ad atti allo stesso non allegati, nè riprodotti nel loro contenuto essenziale, e che, pertanto, indeterminata rimaneva la pretesa impositiva, così, esercitata per difetto di specifica indicazione dei singoli cespiti, del loro valore unitario e dei criteri di stima;

2. – in via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195); risulta, così, inammissibile l’integrazione dell’esposizione dei fatti di causa, qual contenuta nel ricorso, al fine di contestare la difesa svolta da controparte in ordine alla novità del primo motivo di ricorso, per quanto pur da dette integrazioni affatto emerga la specifica allegazione della reclamata causa di esenzione dal tributo;

3. – il primo motivo di ricorso è inammissibile;

3.1 – come, difatti, reso esplicito dal contenuto della gravata sentenza, – oltrechè dalla medesima esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, – la questione relativa all’applicabilità della fattispecie di esenzione, – qual ora delineata dalla ricorrente con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. h), – non è mai stata posta a fondamento nè del ricorso introduttivo del giudizio, – ove, dunque, la disciplina processuale del rito tributario esplicita che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754), nè delle difese svolte in sede di gravame, – il cui oggetto, peraltro, è connotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che, determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva (individuati nell’atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell’atto (quale causa petendi della domanda di annullamento), comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335) -;

– viene, così, in rilievo una questione nuova, in quanto tale inammissibile nel giudizio di cassazione che ha, per sua natura, la funzione di controllare la conformità della decisione del giudice di merito alle norme e ai principi di diritto, così che sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, esorbitano dal giudizio di legittimità (v., ex plurimis, Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905);

4. – destituito di fondamento è, poi, il secondo motivo di ricorso;

4.1 – la Corte ha ripetutamente rilevato (in tema di ICI) che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, – e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, – a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, – che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa (v., tra le tante, Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571), – oltrechè la specifica indicazione (come occorso nella fattispecie, con riferimento al valore di aree edificabili) del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658);

4.2 – a fronte degli accertamenti operati dal giudice del gravame, – che, come anticipato, ha rilevato che l’atto impugnato esponeva l’indicazione di “… dati catastali (foglio e particelle)… superficie dei terreni…la sottozona di appartenenza… il valore a metro quadrato attribuito a ciascuna sottozona…”, – inconcludenti risultano, quindi, le censure svolte dalla ricorrente, ove si consideri che:

– le note non allegate all’atto impugnato (l’una delle due proveniente, tra l’altro, dalla stessa contribuente; v. a fol. 3 del ricorso, ov’è riprodotta la motivazione dell’avviso di accertamento), – che avevano riguardo all’individuazione delle aree sottoposte a tassazione ed alla relativa “estensione… in mq.”, – per come accertato dal giudice del gravame (quanto a “… dati catastali (foglio e particelle)… superficie dei terreni… sottozona di appartenenza… “), risultavano riprodotte, nel loro contenuto essenziale, nello stesso avviso di accertamento;

– il valore unitario (a mq.) dei terreni in questione, – che pur risulta chiaramente esposto nell’avviso di accertamento (v., anche, a fol. 3 del ricorso, cit.), – conseguiva da deliberazione consiliare (n. 35 del 17 novembre 2006) che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. g), aveva individuato “per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili” (sulla legittimità dell’atto impositivo che si fondi su siffatte determinazioni v., ex plurimis, Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068);

– secondo un consolidato principio di diritto della Corte, l’obbligo di allegazione all’avviso d’accertamento, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all’obbligo di allegazione perchè la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755);

5. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.400,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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