Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10940-2018 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la

FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’Istituto medesimo, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURO PANZOLINI, ROSSANA CATALDI, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappres. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6357/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/(19/2(119 dal Consigliere Relatore, Dott. ROSARIO

CAIAZZO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Fondiaria SAI s.p.a.- poi incorporata per fusione dalla UnipolSAI Assicurazioni s.p.a.- convenne innanzi al Tribunale di Roma Poste Italiane s.p.a. chiedendone la condanna alla restituzione della somma complessiva di Euro 6.017,85 per aver consentito a soggetti diversi dai legittimi beneficiari di incassare tre distinti assegni di traenza non trasferibili.

Si costituì Poste Italiane s.p.a.

Il Tribunale rigettò la domanda.

Con sentenza del 9.10.17, la Corte d’appello di Roma accolse l’appello proposto dalla UnipolSAI s.p.a., condannando Poste Italiane s.p.a. al pagamento della suddetta somma, ravvisandone la responsabilità sulla base del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, avendo pagato gli assegni non trasferibili a soggetti non legittimati cartolarmente, a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del prenditore, emergendo una deroga agli artt. 1992 e 1189, c.c..

Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Non si è costituita UnipolSai Assicurazioni s.p.a..

Il Consigliere delegato ha formulato la proposta ex art. 380bis, c.p.c., cui ha aderito parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 43 L.Ass., non avendo la Corte d’appello valutato la sussistenza della prova liberatoria fornita, ex art. 1218 c.c., in ordine alla condotta diligente della banca negoziatrice nel pagare gli assegni, non essendo emersi evidenti segni di contraffazione del titolo e dei documenti di riconoscimento acquisiti.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 1992, c.c., non avendo la Corte d’appello correttamente valutato il grado di diligenza di Poste Italiane s.p.a. nel pagare gli assegni, dopo aver ricevuto l’autorizzazione della banca trattaria/emittente, in quanto i documenti di riconoscimento del prenditore e il titolo non presentavano evidenti segni di alterazione.

I due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi – sono manifestamente fondati.

Invero, va affermata la natura contrattuale della responsabilità della banca che abbia negoziato un assegno di traenza quale girataria per l’incasso a favore di un soggetto diverso dal legittimo beneficiario, sulla scorta della recente sentenza delle SU, n. 12477/18, peraltro confermativa sul punto di SU n. 14712/07: “Ai sensi del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, comma 2 (c.d. L. Bancaria), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell’assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176 c.c., comma 2”.

Ed è proprio sulla scorta dell’operata riconduzione della responsabilità della banca negoziatrice nell’ambito della responsabilità contrattuale derivante da contatto qualificato, che le Sezioni Unite ritengono che la tesi secondo cui la banca risponde del pagamento dell’assegno non trasferibile prescindendo dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sull’identificazione non possa più essere sostenuta; una forma di responsabilità oggettiva, infatti, potrebbe predicarsi solo in difetto di un rapporto in senso tato contrattuale tra danneggiante e danneggiato, come ad esempio nelle ipotesi tipiche disciplinate dagli artt. 2048 e 2053 c.c., appartenenti però all’ambito della responsabilità aquiliana, laddove, invece, nella logica della responsabilità contrattuale (anche nella forma della responsabilità da contatto sociale qualificato), la colpa torna a recuperare la propria centralità ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.. La conseguenza che si ricava da queste considerazioni di carattere generale è che nell’azione promossa dal danneggiato, la banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell’art. 1176 c.c., 2 comma, dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.

Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello, nel ritenere che il citato art. 43 sia da interpretare a prescindere dalla sussistenza o meno di una colpa nell’errata identificazione del prenditore, e che sia irrilevante la difesa di Poste Italiane s.p.a. riguardo all’eccezione di aver adottato opportuni comportamenti prudenziali all’atto della presentazione dei titoli per l’incasso, ha pronunciato in maniera difforme dal principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del grado di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA