Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1177 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 3904-2013 proposto da:
CONSIGLIO ORDINE PSICOLOGI LAZIO 9651290589,

IN

PERSONA DEL PRESIDENTE E LEGALE RAPP.TE P.T.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 79,
presso lo studio dell’avvocato LENTINI LUCA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BENEMEGLIO STEFANO C.F.BNMSFN45P26H501Z, elettivamente
domiciliato in ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11,
presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che lo

Data pubblicazione: 21/01/2014

rappresenta

e

difende

unitamente

all’avvocato

GUGLIELMANA MARILENA;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 3339/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato Lentini Luca difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Guglielmana Marilena difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

;,

_
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 dicembre 2009 Benemeglio Stefano impugnava, davanti al
Tribunale di Roma, sia la delibera n. 200 del 16 maggio 2009 sia la delibera
sanzionatoria n. 320 del 25 settembre 2009, con le quali il Consiglio
,

dell’Ordine degli Psicologi del Lazio gli aveva comminato la sanzione della

sospensione all’esercizio della professione per sei mesi per aver violato gli
artt. 2. 5, 7,8,38 e 40 del codice deontologico degli psicologi italiani “per
avere in difetto del titolo di psicoterapeuta, reclamizzata la propria attività
nell’ambito dell’Istituto di Psicologia Analitica, mediante affissione in
Bologna nel maggio 2005 di due manifesti concernenti “l’ipnosi che ti fa
dimagrire senza dieta, ansia e paura,

fame nervosa, disturbi alimentari,

,
smettere di fumare, il potere della comunicazione, asta, cerchio, triangolo,
regressioni in ipnosi per conoscere la causa dei tuoi problemi autocontrollo
ecc.”.
Il Tribunale di Roma con sentenza n.

149 del 2010 ha rigettato

l’impugnazione
Avverso tale sentenza ha proposto appello Benemeglio per quattro motivi di
appello
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine degli Psicologici contestando

.

le doglianze dell’appellante e richiedendo il rigetto dell’appello
E’ intervenuto il P.M. che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.
La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3339 del 2012 accoglieva il
reclamo e, in riforma della sentenza impugnata, annullava la delibera n. 320
del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio e, conseguentemente,
,
annullava la sanzione. Condanna il Consiglio dell’Ordine degli Psicologici del

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_
Lazio al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio. A
_
sostegno di questa decisione la Corte di Roma osservava, anzitutto, che era
fondato il motivo di appello relativo alla asserita liceità della pubblicità
realizzata da Benemeglio mediante i manifesti affissi in Bologna nel maggio

realizzavano

una pubblicità ingannevole

in violazione delle norme

deontologiche, così come sostenuto dal Consiglio dell’ordine degli Psicologi
del Lazio, perché quei manifesti non preannunciavano, né promettevano
l’attuazione da parte di Benemeglio

Stefano di terapie ipnotiche al fine di

curare patologie, ma preannunciavano e pubblicizzavano lo svolgimento di
conferenze e di convegni aventi ad oggetto il tema solo teorico dell’utilizzo di
terapie ipnotiche per la cura di alcune patologie. Per altro i manifesti di cui si
dice, non solo non affermavano che nel corso delle conferenze Benemeglio
avrebbe messo in pratica sui pazienti

le nozioni teoriche illustrate nella

relazione, ma neppure lasciavano intendere che Benemeglio si occupasse
anche dal punto di vista pratico di curare patologie psichiche tramite l’ipnosi.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Consiglio dell’Ordine
degli Psicologici del Lazio per un motivo articolato su due profili, illustrati
con memoria. Benemeglio Stefano ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
In via preliminare, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal
controricorrente, (pagg. 38,39 controricorso), il ricorso in esame essendo
proposto contro una sentenza depositata in cancelleria il 21 giugno 2012, non
è soggetto al regime della formulazione del quesito di diritto ex art. 366 bis
_
cpc., che era stato introdotto con il D.Igs. 2 febbraio 2006, n. 40, atteso che la
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2005. In particolare, la Corte romana riteneva che i due manifesti non

_
legge 18 giugno 2009 n. 69 ne ha disposto l’abrogazione con riferimento ai
ricorsi per cassazione proposti nei confronti di sentenze pubblicate a partire
dal 4 luglio 2009 (art. 47 in combinato disposto con l’art. 58).
1.= Con l’unico motivo, articolato su due profili, il Consiglio dell’Ordine
.

artt. 2,5,7,8, 38 e 40 del codice deontologico degli Psicologi italiani, nonché
dell’art. 2 comma uno, della legge n. 245/2006 (art. 360 n.3 cpc.); b)
l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio: i due manifesti che realizzano pubblicità ingannevole ad opera del
sig. Benemeglio
A) Secondo il ricorrente, avrebbe errato nell’aver sostenuto in aperto contrasto
con le risultanze documentali che i “due manifesti oggetto della controversia
non costituivano pubblicità ingannevole perché non preannunciavano, né
promettevano lo svolgimento da parte di Benemeglio Stefano attività che
questi non fosse abilitato a svolgere. Piuttosto, da un’attenta analisi dei due
manifesti prodotti, si evince, chiaramente, che con essi venivano reclamizzati
l’utilizzo di pratiche ipnotiche finalizzate alla cura di diverse patologie
psichiche, atteso si legge in uno dei manifesti depositati “l’ipnosi che ti fa
, dimagrire senza dieta ansia, paure, fame nervosa disturbi alimentari, smettere
di fumare” e nell’altro manifesto: “regressione per conoscere la causa dei tuoi
problemi, smettere di fumare, disturbi alimentari, dimagrire, autocontrollo”. Il
riferimento a conferenze seminario risulta essere all’evidenza generico ed
indefinito (a dispetto della sua collocazione grafica nel manifesto), non vi è, in
realtà, alcuna indicazione temporale in merito allo svolgimento della citata
_
conferenza, anzi appare quanto mai particolare che una conferenza possa
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degli psicologi del Lazio lamenta: a) la violazione e falsa applicazione degli

tenersi sistematicamente tutti i martedì e i venerdì.
B) Secondo il ricorrente la decisione impugnata presenterebbe, altresì, un
vizio di motivazione per il mancato e insufficiente esame di punti decisivi
della controversia, dato che avrebbe omesso di valutare un fatto di causa e,
cioè, che il comportamento

sanzionato non riguardava il fatto che

Benemeglio avesse abusivamente esercitato in concreto l’attività di terapeuta,
ma la responsabilità disciplinare dell’incolpato sotto il profilo dell’equivocità
del messaggio e della sua idoneità ad indurre
_ in errore il pubblico in ordine sia
al nesso tra tecniche ipnotiche e scienza psicologica, sia all’abilitazione di
esso Benemeglio alla psicoterapia.
1.1.= La censura, sotto entrambi i profili in cui è articolata, è infondata, e non
può essere accolta non solo, e non tanto, perché si risolve nella richiesta di
.

una valutazione di merito in ordine al contenuto dei manifesti oggetto della
controversia, nuova e diversa da quella affermata dalla Corte romana che,
sorretta da ampia e logica motivazione, non è suscettibile di essere
riesaminata in sede di legittimità, ma e, soprattutto, perché, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente,

la decisione impugnata è coerente con la

nonnativa che si pretende sia stata lesa o falsamente applicata e cioè la
normativa del codice deontologico degli Psicologi italiani, nonché la
normativa di cui all’art. 2 comma 1, della legge n. 245/2006. Piuttosto, come
ha avuto modo di affermare la Corte romana, il caso in esame non poteva
essere ricondotto alla normativa che si ritiene sia stata violata, perché i
manifesti, oggetto della controversia, non integravano gli estremi di una
pubblicità ingannevole.
Come ha chiarito la Corte romana, seguendo le indicazioni dello stesso
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Ordine degli psicologici del Lazio. Benerneglio ” era stato sanzionato non
perché si occupava di ipnosi nell’esercizio della sua professione di psicologo”,
ma perché, avendo “reclamizzato l’uso dell’ipnosi a fini terapeutici che sono
propri ed esclusivi di chi è abilitato all’esercizio della psicoterapia e non
essendo abilitato all’esercizio dello psicoterapia, con i manifesti in
contestazione aveva realizzato una pubblicità ingannevole in violazione delle
norme deontologiche che regolano l’attività dello psicologo pubblicizzando
un’attività psicoterapica da parte di un soggetto non abilitato. Epperò, come
ha chiarito la Corte romana i due manifesti in contestRzione non costituivano
pubblicità ingannevole perché preannunciavano

e pubblicizzavano

lo

svolgimento di conferenze e seminari e nell’ambito di quelle conferenze e
.
seminari —così come precisato nei manifes -d- Benemeglio aveva la veste di
relatcre unico e non quella

di terapeuta. E di più, la decisione in esame

specifica che i manifesti, non solo non affermavano che nel corso delle
conferenze Benemeglio avrebbe messo in pratica sui pazienti le nozioni
teoriche illustrate nella relazione, ma non lasciavano neppure intendere che
Benemeglio si sarebbe occupato anche dai punto di vista pratico di curare
patologie tramite ipnosi. La Corte romana, altresì, ritrovava una conferma del
risultato interpretativo esplicitato nel fatto che il Consiglio non aveva mai
accusato Benerneglio di avere esercitato abusivamente in concreto l’attività di
psicoterapeuta curando patologie mediante i ‘ipnosi, né con la delibera che ha
approvato il capo di incolpazione, né con la delibera che ha comminato la
sanzione. né nel corso del giudizio.
Pertanto, la lettura logica esaustiva e ponderata dei manifesti oggetto della
controversia non solo non consentiva di identificare alcuna pubblicità

.


Il Consigliere relatore
11 Presidente

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NERI

Roma, 2 1 GEN. 2014

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