Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del controricorso e del contestuale ricorso

incidentale, dall’Avv. LIPANI Damiano, nel cui studio, in Roma, Via

Ennio Quirino visconti, 20 è elettivamente domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 110/12/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 12, in data 18 dicembre 2006,

depositata l’08 gennaio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito, per il contribuente, l’Avv. Nicolò Scrittone, per delega

del difensore;

Presente il Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che non ha

mosso osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nei ricorsi iscritti nel R.G. ai n.ri 5888 e 9567 del 2 008 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 110/12/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 12, il 18.12.2006 e DEPOSITATA l’8 gennaio 2007.

La Commissione Regionale, ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate, ritenendo illegittima l’applicazione dei parametri previsti dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 183, dopo avere rilevato che il dato parametrico utilizzato era a ritenersi inidoneo, in assenza di altri elementi, a sostanziare la prova del fondamento della pretesa fiscale.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento IRPEF e CSSN, per l’anno 1996, si articola in unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi da 179 a 189, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, deducendosi che i parametri sono di per sè sufficienti a fondare la pretesa fiscale, senza necessità di riscontro o di elementi ulteriori di prova.

3 – L’intimato resiste con controricorso e con contestuale impugnazione incidentale, affidata ad un mezzo, censura la decisione in punto spese.

4 – Al quesito posto con il ricorso principale, si ritiene possa rispondersi, richiamando, anzitutto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 105/2003), la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate, sia pure che – dovendo i parametri essere elaborati in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (così l’art. 184 citato), è necessario un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima. Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, è stato affermato che il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei – non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui, ad esempio, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi (Cass. n. 19556/2007, n. 10960/2007, n. 14252/2007, n. 26388/2005, n. 18038/2005). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonchè in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenersi viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da suggerire l’inattendibilità dei dati riscontrati rispetto all’ausilio statistico.

4 bis – Il motivo svolto con il ricorso incidentale va esaminato tenendo dell’epoca del consolidarsi del principio di diritto applicato e di quegli altri affermati in sede di applicazione dell’art. 366 bis c.p.c..

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di consiglio e di rigettare i motivi del ricorso principale e di quello incidentale, per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso con la contestuale impugnazione incidentale e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che, in base ai motivi sviluppati in relazione, e condivisi dal Collegio, entrambe le impugnazioni, previa loro riunione, vanno rigettate;

Considerato, altresì, che le spese del giudizio, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi degli applicati principi vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA