Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 18/01/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1177 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE

Relatore: ACIERNO MARIA
Data pubblicazione: 18/01/2018

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SENTENZA

sul ricorso 20584/2015 proposto da :

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Boustala Ismail, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Luigi Migliaccio, giusta procura in calce al ricorso,
-ricorrente contro

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Ministero
Questura

dell’Interno,
di

Napoli, in

in

persona

persona

del

del

Ministro

legale

pro

tempore,

rappresentante

pro

tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope
legis;
-controricorrenti avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/07/2017 dal cons. ACIERNO MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO
IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato L. Migliaccio che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo
grado, ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero avverso il
provvedimento del Questore di Napoli con il quale era stata rigettata
la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari
formulata in virtù del rapporto di coniugio con cittadina italiana.
A sostegno della decisione la Corte ha affermato che i provvedimenti
espulsivi a carico del cittadino straniero sono ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno anche

perché

infradecennali,

in

quanto

altrimenti si renderebbe inefficace ex post l’esercizio del potere
espulsivo. Inoltre il richiedente è risultato estremamente pericoloso in
quanto

gravato

da

numerosi

precedenti
2

anche

in

tema

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stupefacenti. E’ invece superfluo l’accertamento sul requisito della
convivenza coniugale.
Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il
Boustala con due motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero
degli Interni.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 19, comma 2,
d.lgs n. 286 del 1998, dell’art. 28 c.1 lettera b), del d.p.r. n. 394 del
1999 in relazione ai principi costituzionali, CEDU e della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea per avere la Corte d’Appello
ritenuto ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi
familiari la preesistenza di due provvedimenti espulsivi. Il divieto di
espulsione stabilito nell’art. 19, comma 2, d.lgs n. 286 del 1998
richiede esclusivamente il rapporto di coniugio e non la regolarità del
soggiorno del cittadino straniero, secondo il più recente ma ormai
consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Nel secondo motivo viene dedotto errar in procedendo in relazione
all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello omesso di
esaminare il requisito della convivenza, da ritenersi fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Deve rilevarsi che il rigetto dell’appello proposto dal ricorrente si
fonda su due rationes decidendi: la prima riguardante la “insanabile
irregoalrità” del soggiorno del Boustala nel territorio italiano; la
seconda “l’estrema pericolosità dello stesso”.
Questa seconda ratio decidendi non risulta censurata in nessuno dei
motivi di ricorso, rispettivamente fondati il primo sull’ininfluenza del
soggiorno irregolare e il secondo sull’omesso esame del requisito
della convivenza.
3

Il

ricorso

deve,

pertanto

ritenersi

inammissibile

alla

luce

del

seguente consolidato principio di questa Corte, così massimato: “ove
la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed
autonome,

ciascuna

delle

quali

giuridicamente

e

logicamente

sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione

di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura
relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma
motivazione non impugnata,

in nessun caso potrebbe produrre

l’annullamento della sentenza” ( Cass. 9752 del 2017).
All’inammissibilità

consegue

l’applicazione

del

principio

della

soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore
della parte controricorrente da liquidarsi in E 3000 per compensi ed
E 200 per esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2017 .

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