Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1177 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 18/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.18/01/2017),  n. 1177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13715-2014 proposto da:

P.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TAVERNITI, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.A.L.E.S. S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del Presidente legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NIZZA 11, presso la sede legale della S.P.A. S.A.L.E.S.,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SANTI LAURINI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1259/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 29/11/2013 R.G.N. 913/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato TAVERNITI BRUNO;

udito l’Avvocato SANTI LAURINI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 29 novembre 2013, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare comminato in data 11 novembre 2010 da Sales Spa nei confronti di P.E..

La Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha ritenuto accertato che il dipendente si era assentato ingiustificatamente per tre giorni di seguito, manifestando vari tentativi di sottrarsi ai propri obblighi dando luogo ad un inadempimento notevole che autorizzava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso P.E. con un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso Sales Spa. Non ha svolto attività difensiva Milano Assicurazioni Spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

4.- Con l’unico motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e di ogni altra norma e principio in materia di licenziamento del lavoratore per giustificato motivo soggettivo e/o per giusta causa e di ogni altra norma e principio in materia di proporzionalità o adeguatezza del licenziamento rispetto all’illecito commesso. Violazione dell’art. 2697 c.c. e di ogni norma e principio in materia di disamina degli elementi probatori portati al vaglio del giudice. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”.

La censura è inammissibile perchè innanzitutto contiene promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di plurime disposizioni di legge, sostanziale e processuale, nonchè di vizi di motivazione, oltre all’invocazione della violazione “di ogni altra norma e principio”, senza alcuna specifica indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi che devono essere riconducibili ad uno di quelli tipicamente indicati dall’art. 360 c.p.c., comma 1 così non consentendo una adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da… irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf., da ultimo, Cass. n. 14317 del 2016).

Inoltre con la doglianza si tende ad una inammissibile rivalutazione del giudizio affidato al sovrano apprezzamento del giudice di merito, travalicando i limiti imposti ad ogni accertamento di fatto dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato da Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014.

5.- Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese riguardo Milano Assicurazioni Spa che non ha svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso per cassazione risulta nella specie proposto in data 29 maggio 2014 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in favore di Sales Spa in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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