Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23817-2007 proposto da:

C.G. e M.L., nella qualità di eredi di

C.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VITE

7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRIAS PIERGIORGIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, – ASSESSORATO DELLA DIFESA

DELL’AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso UFFICIO

LEGALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, rappresentata e difesa dagli

avvocati TRINCAS SANDRA, CAMBA ALESSANDRA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 18/09/2006 R.G.N. 476/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per: cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.N. convenne in giudizio l’Ente Minerario Sardo (Emsa) e l’Inpdap chiedendo la condanna dell’Inpdap, in solido con l’Ente Minerario Sardo, e per esso con la Regione Autonoma della Sardegna, al pagamento in suo favore della somma corrispondente ai contributi previdenziali versati dall’Emsa e non ritenuti utili ai fini della determinazione dell’assegno di pensione, con riferimento all’intera durata del rapporto di lavoro intercorso con tale Ente, nonchè di quanto spettantegli per contributi non utilizzati per la ricongiunzione.

Radicatosi il contraddittorio, ed avendo l’Emsa richiesto in via riconvenzionale la condanna dell’Inpdap, in solido con il C., per la quota a carico dell’Ente, alla restituzione della contribuzione indebitamente versata alla Cassa Cpdel, il processo venne interrotto a causa della cessazione dell’Emsa e quindi riassunto nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna, quale successore a titolo universale dell’Ente Minerario Sardo.

Quindi il Giudice adito accolse la domanda di ripetizione della contribuzione azionata in via riconvenzionale dall’Emsa nei confronti dell’Inpdap e quella azionata dal C. relativamente all’eccedenza dei contributi versati per la ricongiunzione del servizio prestato alle dipendenze della Banca d’Italia, respingendo le altre domande.

La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza del 21.6 – 18.9.2006, rigettò l’impugnazione proposta dal C..

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale C. N. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi:

La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente, ha resistito con controricorso.

L’Inpdap non ha svolto attività difensiva.

A seguito della morte del ricorrente si sono costituiti i suoi eredi, C.G. e M.L., che hanno notificato e depositato atto di rinuncia all’azione e agli atti, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio senza condanna alle spese.

La Regione Autonoma della Sardegna ha accettato la rinuncia agli atti “così come formulata”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Stante la regolarità della rinuncia e dell’accettazione va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Non è luogo a pronunciare sulle spese, attesa l’avvenuta accettazione della rinuncia, da parte della controricorrente, così come formulata dai rinunciane, ossia senza condanna alle spese, mentre l’Inpdap non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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