Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/06/2020), n.11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30769-2018 proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lufrano

con studio in Civitanova Marche, via G. Matteotti n. 146;

– ricorrente –

contro

Ministero della giustizia, in persona del ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato,

con sede in via dei Portoghesi 12 a Roma;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona, depositata il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– G.A.K. – persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del giudice procedente emesso ai sensi del T.U.S.G., art. 126, comma 3, (a seguito di rigetto, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, dell’originaria istanza di ammissione) – proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al suo difensore;

– con ordinanza del 7 marzo 2018, il Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione, ritenendo che il provvedimento di ammissione adottato dal giudice procedente avesse effetto ex nunc, e non retroagisse al momento della proposizione dell’istanza dinanzi al C.O.A.;

– per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso G.A. sulla base di un motivo;

– il Ministero della Giustizia resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136, nonchè del CEDU, art. 6, per non avere il Tribunale ritenuto che gli effetti del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice procedente retroagissero al momento in cui l’istanza era stata avanzata al Consiglio dell’ordine;

– il ricorso incidentale denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 99, 126 e 170, per non avere l’ordinanza impugnata dichiarato inammissibile l’opposizione, attesa l’impossibilità di impugnare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato adottato dal giudice T.U.S.G., ex art. 126, comma 3;

– il Collegio rileva preliminarmente l’inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, dell’opposizione proposta dalla parte avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore;

– invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell’istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacchè l’ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l’insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato (Cass., Sez. 6 -2, n. 1539 del 27/01/2015);

– questa Suprema Corte ha, d’altra parte, già affermato (cfr. Cass. n. 7072/2018) che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale (conf. Cass. n. 10239/2013; Cass. n. 9808/2013);

– nel caso in esame, l’opposizione ha investito il decreto di liquidazione dei compensi e, quindi, la legittimazione spettava in via esclusiva al difensore, ancorchè la decisione avesse escluso la portata retroattiva dell’ammissione disposta ex art. 126 comma 3, in quanto tale questione giuridica è stata esaminata incidenter dal giudice dell’opposizione, ai limitati fini della determinazione dei compensi liquidabili;

– l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato avverso il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore si estende al ricorso per cassazione, dovendosi ribadire che il patrocinato non può considerarsi soccombente nel procedimento di liquidazione del detto compenso e non ha interesse a dolersi dell’esiguità della liquidazione (cfr. Cass., Sez. 2, n. 10705 del 15/05/2014):

– va, pertanto, disposta la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., perchè l’opposizione non poteva essere proposta per difetto di legittimazione dell’opponente;

– anche il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, perchè è fondato sull’erroneo presupposto che sia stato impugnato “il provvedimento del giudice che si è pronunciato sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126,” (così a p. 5 del ricorso incidentale), senza considerare che oggetto dell’opposizione era invece il decreto di liquidazione del compenso al difensore;

– l’esito complessivo di entrambi i ricorsi giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato perchè l’opposizione non avrebbe potuto essere proposta; compensa le spese del giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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