Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), M.C.

(OMISSIS), e M.D. (OMISSIS),

domiciliati in Roma, Via degli Scipioni 142, presso l’avv. BRUNI F.,

che li rappresenta e difende unitamente all’avv. F. Baldassarri, come

da mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che per legge li

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1862/2007 della Corte d’appello di Genova,

depositato il 27 dicembre 2007;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

Udito per i ricorrenti il difensore avv. Bruni, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del P.M., Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che

ne ha chiesto il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, la domanda proposta 27 luglio 2007 da B.A., M.C. e M.D. per la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere l’equa riparazione per durata irragionevole di un giudizio di risarcimento danni definito dalla Corte di Cassazione con sentenza dell’11 febbraio 1998.

Hanno rilevato i giudici del merito che nel corso del giudizio promosso dai ricorrenti il 26 febbraio 1999 dinanzi alla C.E.D.U. è sopravvenuta la L. n. 89 del 2001, il cui art. 6 assegna un termine di sei mesi per il trasferimento del giudizio dinanzi ai giudice nazionale. Tale termine non è stato rispettato dai ricorrenti; e quindi il loro ricorso è inammissibile.

Contro questa decisione ricorrono ora per cassazione B.A., M.C. e M.D. affidato a un unico motivo d’impugnazione, cui resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso B.A., M.C. e M.D. deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Sostengono che la tempestiva proposizione del ricorso alla C.E.D.U. il 26 febbraio 1999, prima della L. n. 89 del 2001, li legittima alla richiesta dell’equa riparazione dinanzi al giudice italiano.

Il ricorso è infondato.

E’ infatti indiscusso che il mancato rispetto dei termine di sei mesi dall’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001, rende inammissibile la domanda proposta dinanzi al giudice italiano da chi aveva già proposto alla C.E.D.U. un ricorso sui quale non vi fosse stata ancora pronuncia di ricevibiltà (Cass., sez. 1^, 15 ottobre 2004, n. 20326, m. 577724).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 700,00 per onorari oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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