Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 12/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.12/05/2017),  n. 11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7498-2014 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BRENNA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI SPA, già denominata IL DUOMO

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3396/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 4/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato ROBERTO BRENNA;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2010 B.M. propose appello avverso la sentenza n. 5732/2010 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.p.a. – società assicuratrice per la r.c.a. dell’autovettura VW Lupo tg. (OMISSIS), di proprietà di L.C. Impianti S.r.l. e condotta da Be.Ga., sulla quale l’appellante si trovava come trasportato allorchè, in data (OMISSIS), era avvenuto il sinistro di cui si discute in causa – al pagamento, in favore del B., della somma di Euro 160.158,00, a titolo di danno non patrimoniale, e della somma di Euro 718,03, a titolo di danno patrimoniale, con deduzione dell’acconto già versato di Euro 90.000,00, ed aveva dato atto della rinuncia della domanda di manleva proposta da DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.p.a. nei confronti dei terzi chiamati in causa L.C. Impianti S.r.l. e Be..

Si costituì DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.p.a. chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata in data 4 settembre 2013, a modifica del capo 2 della sentenza appellata, condannò la predetta società assicuratrice al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 111.321,70, oltre interessi in misura legale dal 5 maggio 2010 al saldo, confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò l’appellata alle spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte territoriale B.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su quattro motivi.

DUOMO UNIONE ASSICURAZIONI S.p.a. ha resistito con controricorso.

Sia il ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione degli artt. 99, 101, 112, 324 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, artt. 342 e 346 c.p.c. e art. 2909 c.c. per avere la Corte d’Appello di Milano riformato il capo della sentenza di primo grado relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale (eliminazione della personalizzazione) in assenza di qualsiasi domanda/impugnazione in proposito con conseguente vizio di nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento agli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c., art. 185 c.p.c., artt. 2, 29 e 30 Cost. in ragione della mancata personalizzazione del danno non patrimoniale e quindi della mancata adozione di un criterio di liquidazione secondo equità”, il ricorrente sostiene che la “mancata personalizzazione del danno, ovvero l’eliminazione della personalizzazione… riconosciuta dal Tribunale” sarebbe stata affermata “in violazione delle sopra richiamate norme di legge in tema di risarcimento del danno”.

3. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi fondati e vanno, pertanto, accolti.

Ed invero, in mancanza di impugnazione specifica al riguardo, il danno non patrimoniale si era ormai cristallizzato” sicchè sussiste la lamentata violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., avendo erroneamente la Corte di merito, in difetto di specifico appello sul punto, affermato che, dovendosi riconoscere “anche il danno patrimoniale correlato alla diminuzione della capacità lavorativa specifica, non si giustifica a questo punto la personalizzazione del danno non patrimoniale, come contemplata nella sentenza di primo grado, in ragione del 30%, tenuto conto “delle condizioni soggettive del danneggiato e dell’entità delle lesioni e delle precisazioni del ctu in tema di incidenza usurante delle accertate lesioni su talune attività lavorative, in particolare quelle che prevedono l’impiego ergonomico dell’arto superiore destro””.

A quanto precede va pure aggiunto che, comunque, nella liquidazione del danno non patrimoniale, nel cui ambito va ricompreso il danno da riduzione alla capacità lavorativa generica – che è “voce” distinta ed autonoma dal danno patrimoniale da attività lavorativa specifica (arg. ex Cass. 25/08/2014, n. 18161, tra le molte altre) – il Giudice del merito deve procedere alla sua necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, qualora, come nel caso all’esame, per soddisfare esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale, proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano;

pertanto, erroneamente la Corte di merito ha escluso ogni personalizzazione operata, invece, dal Tribunale (v. sentenza impugnata p. 8).

4. Con il terzo motivo si lamenta “Violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), con riferimento agli artt. 1226, 2043 e 2056 c.c. e art. 132 c.p.c. nella parte in cui la riduzione della capacità lavorativa è stata determinata in percentuale pari al danno biologico in assenza di qualsiasi motivazione”.

In particolare il B. si duole che la Corte di appello, pur riconoscendo il danno da perdita della capacità lavorativa, lo abbia ritenuto “sostanzialmente equiparabile al danno biologico”, senza motivare al riguardo.

4.1. Il motivo all’esame, con il quale, al di là del richiamo in rubrica a vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, si lamentano vizi motivazionali, è fondato, mancando nella sentenza impugnata ogni motivazione sul punto evidenziato dal ricorrente.

5. Con il quarto motivo, deducendo, “Omessa pronuncia sulla richiesta di prova per testimoni, relativamente a capitoli di prova ritualmente dedotti volti a dimostrare l’esistenza e la quantificazione del danno non patrimoniale, violazione dell’art. 112 e 193 c.p.c e quindi vizio di nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia completamente omesso di emettere una qualsiasi pronuncia sulla richiesta, formulata in primo grado e reiterata in appello, di ammissione della prova articolata.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., sez. un., 18/12/2001, n. 15982; Cass. 11/02/2009, n. 3357; Cass. 18/03/2013, n. 6715; Cass., ord., 5/07/2016, n. 13716).

6. In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso e va dichiarato inammissibile il quarto motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e dichiara inammissibile il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

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