Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI

11, presso lo studio dell’avvocato PINTO ALDO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CIPRIANI MICHELE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PISA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), QUESTURA DI

PISA;

– intimati –

avverso il decreto nel procedimento n. 257/2014 del GIUDICE DI PACE

di PISA, depositata il 13/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato Vesselina Panova del ricorrente che ha chiesto si

riporta agli scritti e chiede l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 8222/2014:

“In data 29.01.2014 il sig. G.G., cittadino albanese, veniva attinto da decreto espulsivo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della fica pubblica, emesso dal Prefetto di Pisa, col divieto di reingresso nel territorio nazionale prima di cinque anni. In pari data il Questore di Pisa, non essendo possibile l’immediata esecuzione del provvedimento, nè potendo trattenere presso un C.I.E., per indisponibilità di posti, il sig. G. ordinava al ricorrente di lasciare il t.n. entro sette giorni.

Il sig. G. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera e contro il provvedimento del Questore, eccependo l’illegittimità del decreto prefettizio per erronea applicazione della legge (in particolare, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 e Direttiva 2008/115), perchè, da una parte, al sig. G. non sarebbe stato permesso di optare per il rimpatrio volontario, e perchè, dall’altra, non ricorrevano i presupposti di legge per l’accompagnamento coattivo.

Il Giudice di Pace di Pisa, in parziale accoglimento del ricorso del sig. G., accertata la mancanza dei presupposti giustificativi dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, ordinava, con decreto, al ricorrente di allontanarsi volontariamente dal territorio nazionale entro venti giorni dalla data di notifica della sua decisione.

Avverso il provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per Cassazione il sig. G., affidandosi ai seguenti motivi:

1) Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) per omessa pronuncia su capo della domanda, e per pronuncia su domanda non proposta. per aver il Giudice di Pace, da un lato, omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati; dall’altro, per avere ordinato l’allontanamento del sig. G. entro il termine di venti giorni, così riformando il decreto impugnato in senso difforme da quanto richiesto;

2) Violazione e/o falsa applicazione e/o erronea applicazione di norme di diritto e di norme processuali sulla competenza (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8; D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, commi 1 e 2; art. 702/ter c.p.c., comma 5), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 2);

3) Violazione e/o falsa applicazione e/o erronea applicazione di norme di diritto (art. 13, commi 3, 4, 4bis, 5 del T.U.I.; art. 3 e art. 7, commi 1, 3, 4, della Direttiva 2008/115; art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il Giudice di Pace omesso di considerare un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che, se considerato, avrebbe dovuto portare, sic et simpliciter, all’annullamento dei provvedimenti impugnati: segnatamente, il ricorrente aveva eccepito che le condizioni per disporre l’accompagnamento immediato alla frontiera non sussistevano, e che al sig. G. non era stata data la possibilità di optare per il rimpatrio volontario.

I primi tre motivi devono essere trattati congiuntamente perchè logicamente connessi.

La doglianza circa l’omessa pronuncia è infondata. in quanto dall’esame dei motivi di censura dedotti davanti al giudice di pace, così come riportati in ricorso non se ne coglie alcuno esclusivamente diretto a censurare i presupposti del provvedimento espulsivo. Tutti i motivi sono rivolti a contestare la legittimità della misura dell’allontanamento coattivo. Peraltro il giudice di pace dà espressa giustificazione della legittimità del provvedimento espulsivo, limitandosi ad escludere l’esistenza dei presupposti della scelta adottata in sede di attuazione dell’espulsione.

Per quanto riguarda il vizio di ultrapetizione occorre rilevare che l’illegittima opzione dell’accompagnamento coattivo non determina l’annullamento del provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto. Nel nostro sistema di diritto positivo interno il rimpatrio del cittadino straniero che sia entrato o soggiorni irregolarmente nel nostro territorio si compone di due fasi che sfociano in due provvedimenti diversi a natura vincolata, emessi da autorità diverse (l’espulsione il Prefetto; le misure attuative il Questore) e che si fondano su requisiti del tutto autonomi e non sovrapponibili.

L’attribuzione all’autorità prefettizia del potere di decidere sulla sussistenza delle condizioni per la partenza volontaria non determina, di conseguenza, nel caso tale valutazione sia illegittimamente eseguita, la caducazione automatica del provvedimento di espulsione potendo incidere esclusivamente sul provvedimento (o sui provvedimenti) che il questore dovrà assumere in attuazione della determinazione (partenza volontaria o esecuzione coattiva) in precedenza assunta dal prefetto.

Nella specie il giudice di pace del tutto legittimamente ha limitato l’annullamento al segmento provvedimentale relativo all’esclusione della partenza volontaria, disponendo ultra vires anche il termine entro il quale procedere al rimpatrio volontario. Sotto tale specifico profilo, tuttavia, la censura formulata è inammissibile per difetto d’interesse dal momento che il ricorrente aveva richiesto l’adozione dell’opzione relativa alla partenza volontaria e che non ne ha censurato l’entità temporale. Del tutto superfluo risulta pertanto l’esame dei presupposti (pericolo di fuga; pericolosità sociale; radicamento; disponibilità di redditi e abitazione) relativi alla concessione della partenza volontaria, che forma il nucleo del terzo motivo, dal momento che il giudice di pace ha ritenuto sussistenti le condizioni per il rimpatrio volontario così come richiesto dal cittadino straniero.

Il quarto motivo ha ad oggetto la mancata ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello stato e la mancata condanna dell’Autorità amministrativa al pagamento delle spese del procedimento di merito. Quest’ultima censura è manifestamente infondata perchè la parte convenuta non era costituita. Per quanto riguarda l’altra censura deve osservarsi che non rientra nella competenza del giudice di merito salvo il rigetto da parte della Commissione addetta all’esame dell’istanza ove ritualmente formulata.

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione e per l’effetto rigetta il ricorso. Non si pronuncia alcuna statuizione sulle spese processuali in mancanza della costituzione della parte resistente.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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