Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11769 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11769

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23037/2015 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 73,

presso lo studio degli avvocati ROBERTO D’ADDABBO, e VINCENZO

AUGUSTO, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

ASL BA – AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI (già AUSL

BA/(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO DE FEO;

– controricorrente –

e contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2038/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/09/2014 R.G.N. 932/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Bari ha respinto l’appello di S.S. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti della ASL di Bari e di B.R., volto ad ottenere:

a) l’accertamento dell’illegittimità delle Delib. n. 1404 del 1999 e Delib. n. 2256 del 1999, con le quali era stata affidata al B. la dirigenza dell’Area Gestione Risorse Finanziarie ed all’appellante quella del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), integrante una struttura semplice;

b) la reintegrazione nell’incarico dirigenziale in precedenza ricoperto o in altro equivalente di direzione di struttura complessa;

c) la condanna della Asl convenuta al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno professionale, biologico e morale;

2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che lo S. aveva ricoperto l’incarico di dirigente dell’area Gestione Risorse Finanziarie fino alla scadenza e successivamente in via di mero fatto sino a quando, con la Delib. n. 1404 del 1999, era stato nominato in via temporanea B.R., perchè lo stato di malattia dell’appellante non consentiva l’affidamento a quest’ultimo;

3. ha rilevato che il ricorrente non poteva invocare, perchè non applicabile ratione temporis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 21, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2009, nè poteva fare leva su principi riferibili alla revoca dell’incarico dirigenziale, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il termine apposto all’atto era spirato già il 31 dicembre 1998;

4. ha aggiunto che la ASL non era tenuta ad effettuare prima del nuovo conferimento la verifica dei risultati ed ha evidenziato che il provvedimento di mancata conferma era stato motivato mediante il richiamo al prolungato stato di malattia dello S., non compatibile con il ruolo strategico che lo stesso pretendeva di ricoprire;

5. il giudice d’appello ha precisato, inoltre, che l’affidamento degli incarichi dirigenziali, sulla base del regolamento adottato dalla azienda, è ispirato al principio della rotazione e deve tener conto del curriculum formativo e professionale del personale interessato;

6. nel caso di specie i richiamati principi erano stati rispettati dalla Asl, perchè la nomina del B. era solo temporanea ed inoltre l’appellante, pur lamentando il mancato rispetto della procedura prevista dall’art. 28 del CCNL 1998/2001, non aveva mosso alcuna contestazione alle motivazioni addotte nella Delib. n. 1404 del 1999, con la quale erano stati valutati i titoli e le competenze del B., nè aveva allegato circostanze dalle quali desumere che l’azienda avrebbe dovuto effettuare una scelta diversa;

7. la Corte territoriale ha aggiunto che il dirigente non ha un diritto soggettivo a ricoprire un determinato incarico, sicchè priva di fondamento era la domanda volta ad ottenere le differenze di trattamento retributivo, così come infondata era la pretesa risarcitoria attesa l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. e, quindi, l’impossibilità di ravvisare un illegittimo demansionamento nella successiva attribuzione dell’incarico di dirigente di struttura semplice;

8. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S.S. sulla base di cinque motivi, ai quali l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ha replicato con controricorso mentre è rimasto intimato B.R.;

9. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, nonchè degli artt. 51 e 57 del c.c.n.l. 1994/1997 per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente affermato che non potesse essere ravvisata una revoca dell’incarico conferito con la deliberazione del 26 maggio 1998;

1.1. sostiene che al contrario detto incarico doveva essere ritenuto definitivo e finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi, che dovevano essere valutati prima di procedere all’affidamento del medesimo incarico ad altro soggetto;

1.2. aggiunge che la malattia, durata solo pochi giorni, non poteva giustificare la nomina di B.R. e contesta la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d’appello evidenziando che era stato valorizzato solo il giudizio negativo espresso dal Direttore Generale e dal Direttore Amministrativo mentre era stato del tutto ignorato l’accertamento compiuto dal Nucleo di Valutazione che aveva attribuito al dirigente la “validazione” massima del 100%;

1.3. rileva che illegittimamente il termine apposto all’incarico era stato indicato nel 31.12.1998 ed invoca del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19, comma 2, per sostenere che il termine stesso non poteva essere inferiore a due anni e pertanto, anche in relazione agli obiettivi fissati, la scadenza andava individuata nel 26 marzo 2000;

1.4. si era quindi verificata una revoca dell’incarico, illegittima perchè disposta in violazione delle disposizioni contrattuali richiamate in rubrica;

2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, insiste sulla violazione della disciplina contrattuale già richiamata nel primo motivo ed invoca anche il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 21, perchè il giudice d’appello ha errato nel ritenere che le determinazioni sulla conferma o meno dell’incarico non dovessero essere precedute dalla valutazione del dirigente, da effettuare in contraddittorio con lo stesso;

3. il terzo motivo addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del c.c.n.l. 1994/1997 e dell’art. 18 del c.c.n.l. 1998/2001 per la dirigenza non medica del Servizio Sanitario Nazionale e sostiene che sino allo spirare del termine minimo biennale ed al compimento delle procedure di verifica dei risultati l’amministrazione avrebbe dovuto applicare, in caso di momentaneo impedimento del dirigente assente perchè malato, le disposizioni contrattuali che disciplinano la sostituzione temporanea;

4. con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 19 e 26 e degli artt. 51 e segg. del CCNL per il quadriennio 1994/1997 perchè ha errato la Corte territoriale nel ritenere che l’Azienda non fosse tenuta ad effettuare una comparazione tra i dirigenti e a tener conto della posizione funzionale posseduta al momento dell’inquadramento nella qualifica dirigenziale;

4.1. sostiene che la ASL ha motivato la scelta attraverso mere formule di stile ed aggiunge che, ove fosse stata effettuata la necessaria valutazione comparativa, l’azienda non avrebbe potuto conferire l’incarico al B. il quale non possedeva i requisiti necessari per dirigere una struttura complessa;

5. infine con la quinta critica è denunciata la violazione della L.R. n. 36 del 1994, del Regolamento Regionale di Organizzazione Generale delle Aziende Sanitarie, del Regolamento in materia di Affidamento, Valutazione e Revoca degli Incarichi approvato con Delib. Direttore Generale n. 572 del 1998;

5.1. il ricorrente sostiene che l’incarico di direzione dell’area Gestione Risorse Finanziarie doveva essere necessariamente conferito ad un dirigente apicale del ruolo amministrativo e, quindi, erano illegittimi entrambi gli affidamenti, sia quello provvisorio che quello definitivo, tanto più che l’amministrazione non aveva in alcun modo esplicitato le ragioni della scelta;

6. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni, innanzitutto perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

6.1. è noto che nel giudizio di cassazione, a critica vincolata ed essenzialmente basato su atti scritti, essendo ormai solo eventuale la possibilità di illustrazione orale delle difese, i requisiti di forma imposti dall’art. 366 c.p.c., perseguono la finalità di consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, e, pertanto, qualora la censura si fondi su atti o documenti è necessario che di quegli atti il ricorrente riporti il contenuto, mediante la trascrizione delle parti essenziali, precisando, inoltre, in quale sede e con quali modalità gli stessi sono stati acquisiti al processo (Cass. S.U. n. 34469/2019);

6.2. è poi necessario che la parte assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5, riguarda le condizioni di ammissibilità del ricorso mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento, sempre che lo stesso sia stato specificamente indicato nell’impugnazione (sulla non sovrapponibilità dei due requisiti cfr. fra le tante Cass. 28.9.2016 n. 19048);

6.3. il ricorso, che è tutto incentrato sull’errata interpretazione e valutazione degli atti deliberativi di conferimento degli incarichi dirigenziali allo S. ed al B., di detti atti riporta solo minimi stralci, non sufficienti per apprezzare la decisività delle censure, sicchè, a fronte di detta omissione, non può valere a soddisfare il requisito della specifica indicazione imposto dell’art. 366 c.p.c., richiamato n. 6, il solo richiamo, contenuto nell’esposizione sommaria dei fatti, alla sede di allocazione dei documenti;

7. si aggiunga che, come è stato evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale è pervenuta al rigetto delle domande sulla base di una pluralità di argomenti che, intersecandosi fra loro, ruotano intorno a tre presupposti attinenti al merito della causa: l’insussistenza di una revoca dell’incarico conferito allo S., la natura provvisoria di quello assegnato al B., la serietà delle condizioni di salute del ricorrente che rendevano inopportuno il rinnovo;

7.1. i motivi sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge censurano innanzitutto la valutazione delle risultanze istruttorie e degli atti deliberativi e sono formulati operando un’inammissibile commistione fra profili di fatto e ragioni giuridiche, poichè le violazioni delle norme di legge e delle disposizioni contrattuali vengono ancorate ad una ricostruzione dei fatti di causa dissonante rispetto a quella che si legge nella sentenza impugnata;

7.2. inoltre il ricorrente, oltre a non censurare in modo specifico la decisione impugnata nella parte in cui ritiene che l’incarico conferito al B., in quanto provvisorio, fosse sottratto al rispetto del procedimento previsto per il conferimento definitivo, contrappone una diversa lettura degli atti deliberativi a quella fatta propria dalla Corte territoriale e ciò fa senza assolvere all’onere di specificazione e senza denunciare la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, applicabili anche agli atti unilaterali, che il giudice d’appello avrebbe violato nell’interpretazione delle delibere asseritamente illegittime;

8. infine il ricorso non censura tutte le plurime rationes decidendi sulle quali è fondata la decisione gravata ed in particolare non si confronta con quanto si legge a pagina 10 della pronuncia lì dove, ribadito il principio secondo cui il dirigente non è titolare di un diritto soggettivo al conferimento dell’incarico, si sostiene che infondatamente l’appellante aveva preteso di far discendere il diritto all’assegnazione della struttura complessa dalla sola illegittimità delle Delib. n. 1404 del 1999 e Delib. n. 2256 del 1999, alla quale aveva ancorato anche tutte le domande risarcitorie;

9. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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