Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11768 del 27/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 27/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 27/05/2011), n.11768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22757-2007 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALLEVA PIERGIOVANNI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CASSA PREVIDENZA AGENTI – GRUPPO ALLIANZ S.P.A. (già Gruppo RAS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio

degli avvocati MINUTOLO BONAVENTURA, ZUCCHINALI PAOLO, TRIFIRO’

SALVATORE, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 655/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/09/2006 R.G.N. 573/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato ANTONINI GIORGIO per delega ALLEVA PIERGIOVANNI;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Siracusa, Sezione Distaccata di Lentini, depositato il 22.5.1998, B.G. convenne in giudizio la Cassa di Previdenza Agenti del Gruppo RAS (qui di seguito, per brevità, indicata anche come Cassa) e premesso che:

– era stato rappresentante legale e procuratore della Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS) spa per l’agenzia di (OMISSIS) dal 1.10.1971 al 7.6.1993, data in cui il rapporto era cessato, e, in tale qualità, aveva costituito un conto di deposito presso la Cassa di Previdenza Agenti del Gruppo RAS;

– il rapporto di agenzia, come accertato dal Pretore di Lentini con sentenza del 26.4.1996 passata in giudicato, era cessato ad nutum e non per giusta causa;

– benchè sollecitata varie volte all’erogazione della somma ormai detenuta sine titulo, la Cassa solo in data 11.11.1997 aveva proceduto a corrispondergli l’importo di L. 103.630.359, quale saldo al 31.12.1996, oltre a L. 4.691.816 per quanto maturato sul rendimento della gestione fondi affidata alla Banca Popolare di Bergamo;

– tale pagamento non era stato tuttavia completo, giacchè l’erogazione era avvenuta ai sensi dell’art. 18 della Convenzione Nazionale per la Cassa di Previdenza, mentre, in ragione di quanto statuito con la ridetta sentenza del Pretore di Lentini, avrebbe dovuto essere applicato l’art. 16 della medesima Convenzione e, pertanto, la liquidazione del conto individuale avrebbe dovuto essere effettuata entro sei mesi dalla cessazione del mandato e, quindi, entro il 7.12.1993;

– poichè a tale data il saldo contabile era pari a L. 81.570.510, la Cassa era tenuta al pagamento in suo favore della rivalutazione monetaria e degli interessi legali;

ciò premesso, chiese che, in applicazione dell’ari. 16 della Convenzione citata, la Cassa fosse condannata al pagamento della complessiva somma di L. 47.077.066, di cui L. 34.391.740 per rivalutazione monetaria e L. 12.685.326 per interessi legali.

Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Giudice adito respinse la domanda.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 18.7 – 2.9.2006, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dal B., condannò la Cassa al pagamento della somma di Euro 8.212,79, oltre accessori.

A sostegno del decisum la Corte, per ciò che ancora qui rileva, ritenne quanto segue:

– attesa la accertata nullità del recesso ad nutum intimato dalla preponente all’agente, quest’ultimo andava reintegrato nei diritti spettantigli per l’ipotesi di recesso in tronco (consistenti nel diritto alla liquidazione delle proprie spettanze da parte della Cassa di Previdenza entro sei mesi dallo scioglimento del contratto di agenzia, ai sensi dell’art. 16 della Convenzione), posto che, diversamente, egli avrebbe subito un danno, consistente nella mancata corresponsione delle somme accantonate al momento della loro esigibilità effettiva, assolutamente ingiustificato;

– doveva pertanto ritenersi il diritto del B. alla corresponsione, sulla somma di L. 81.570.510, quale saldo contabile del conto di deposito esistente presso la Cassa alla data del 7.12.1993, delle somme maturate a titolo di accessori del credito dalla data predetta all’11.11.1997, allorchè la Cassa gli aveva versato l’importo di L. 103.630.359, oltre a L. 4.691.816, cosicchè, sulla scorta della espletata CTU, era dovuta all’ex agente l’ulteriore somma di L. 15.902.175, pari ad Euro 8.212,79;

– doveva inoltre tenersi conto che, essendo stato l’incremento dei titoli facenti parte del conto individuale, nel tempo intercorso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la data della liquidazione, inferiore agli interessi maturati, il danno, consistente nella mancata immediata disponibilità della somma, andava quantificato nella differenza, a favore dell’ex agente, fra l’incremento (minore) derivato dall’investimento nei titoli e l’importo (maggiore) degli interessi maturati a decorrere dalla data in cui la somma avrebbe dovuto essere erogata all’interessato;

– non era invece condivisibile l’assunto dell’appellante secondo cui gli interessi suddetti sarebbero stati dovuti in aggiunta al rendimento dell’investimento finanziario, atteso che la tesi secondo cui la Cassa avrebbe dovuto erogare l’importo di L. 81.570.510, portato dal conto individuale, sin dalla data del 7.12.1993, aveva come logica e naturale conseguenza che la situazione fattuale da cui andavano prese le mosse era quella esistente alla data predetta, allorchè il conto del ricorrente riportava il predetto saldo di L. 81.570.510, cosicchè, da tale data, andavano sviluppati i conteggi e la consequenziale condanna a carico della Cassa doveva necessariamente essere limitata alla differenza fra la somma effettivamente erogata in data 11.11.1997 e la maggiore somma che invece avrebbe dovuto a tale data essere corrisposta. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale B.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. La Cassa Previdenza Agenti – Gruppo Allianz spa (già Gruppo RAS) ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1218, 1223, 1224 e 1282 c.c., assumendo che, poichè gli interessi legali moratori costituiscono una forfetizzazione di danno comunque dovuta, a prescindere dal riconoscimento e dalla misura del danno medesimo, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ridurre l’importo di quanto spettante ad esso ricorrente a titolo di interessi, attuando così una sorta di compensatio lucri cum damno.

2. Osserva il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 1124 c.c., aumentando la somma capitale spettante al B. nel 1993 (quale controvalore dei titoli in deposito) degli interessi legali fino alla data dell’11.11.1997 e detraendo poi dalla somma complessivamente dovuta quella già corrispostagli.

Nè ha rilievo, a sostegno della pretesa del ricorrente, la circostanza che i titoli in deposito avessero nel frattempo goduto di un incremento, posto che, in ipotesi di tempestiva liquidazione, i titoli in parola non sarebbero rimasti a lui intestati, sicchè nessun diritto poteva essere vantato sul ridetto incremento nel frattempo verificatosi.

3. In definitiva il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 15,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2011

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