Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11768 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (OMISSIS), B.

D.(OMISSIS), B.R. (OMISSIS),

domiciliati in Roma, Via Granisci 36, presso gli avv. CALO’ M. e C.

Totino, che li rappresentano e difendono unitamente all’avv. S.

Dragogna, come da mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma di Trento, domiciliata in Roma, Via P.A. Micheli

78, presso l’avv. FERRARI U., che la rappresenta e difende unitamente

agli avv. N. Pedrazzoli e M. Dalla Serra, come da procura speciale;

– controricorrente –

contro

Comune di Mezzolombardo;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/2006 della Corte d’appello di Trento,

depositata il 27 dicembre 2006;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;

uditi i difensori avv. Calò, per i ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, e avv. Ferrari per la controricorrente,

che ne ha chiesto il rigetto;

Udite le conclusioni del P.M. Dr. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso, previa riunione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.M., B.D. e B.R., proprietari nel comune di (OMISSIS) di un terreno sottoposto a procedimento di espropriazione, convennero in giudizio la Provincia Autonoma di Trento, chiedendo una più congrua determinazione dell’ indennità di espropriazione.

Costituitasi in giudizio, la Provincia Autonoma di Trento eccepì di essere priva di legittimazione passiva, in quanto era il comune di Mezzolombardo l’ente espropriante. Gli attori chiesero e ottennero pertanto un termine per chiamare in giudizio il comune di Mezzolombardo, che, costituitosi, eccepì l’inammissibilità della domanda proposta tardivamente nei suoi confronti.

Con sentenza n. 5/2005, depositata il 12 gennaio 2005, la Corte d’appello di Trento, in accoglimento delle eccezioni proposte dalle amministrazioni convenute, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Trento e l’inammissibilità della domanda proposta tardivamente nei confronti del comune di Mezzolombardo.

Ritennero i giudici del merito:

a) che il comune di Mezzolombardo aveva proceduto all’espropriazione di propria iniziativa e non per delega della Provincia Autonoma di Trento;

b) che all’espropriazione controversa non è applicabile il D.P.R. n. 327 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003, perchè le opere che la giustificano furono dichiarate indifferibili e urgenti il 30 giugno 2002; sicchè il termine per proporre opposizione alla liquidazione dell’indennità era quello di trenta giorni previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20.

Contro questa sentenza fu proposto dai B. il ricorso contrassegnato dal n. 12849/2005, affidato a quattro motivi d’impugnazione, cui ha resistito con controricorso la Provincia Autonoma di Trento.

Nelle more del giudizio promosso da B.M., B. D. e B.R. per la cassazione di tale sentenza, il 6 maggio 2005 fu disposta la definitiva espropriazione degli immobili e confermata la liquidazione dell’indennità già confermata nel precedente giudizio di opposizione.

Contro questa ribadita liquidazione B.M., B. D. e B.R. proposero nondimeno una nuova opposizione, contestando ancora la congruità dell’indennità di espropriazione. Ma la Corte d’appello di Trento, con sentenza ancora impugnata per cassazione, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto proposta tardivamente rispetto al precedente provvedimento di liquidazione.

Hanno ritenuto infatti i giudici del merito che, quand’anche fosse applicabile il D.P.R. n. 327 del 2001, i termini di opposizione alla liquidazione dell’indennità di espropriazione rimarrebbero pur sempre quelli previsti dalla L.P. n. 6 del 1993, in ragione dell’autonoma competenza legislativa della Provincia Autonoma di Trento.

Contro questa sentenza B.M., B.D. e B.R. hanno proposto il ricorso contrassegnato dal n. 13414/2007 affidato a quattro motivi, d’impugnazione, illustrati da memoria cui resiste con controricorso la Provincia Autonoma ci Trento.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso n. 12849/2005 i ricorrenti deducono violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 6, comma 8, e vizi di motivazione della decisione impugnata.

Sostengono che non è in atti e non è stata mai comunicata la dichiarazione di indifferibilità e urgenza del 30 giugno 2002, cui i giudici del merito hanno riferimento per escludere l’applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001. E aggiungono che tale dichiarazione non sarebbe stata comunque idonea a precludere l’applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, perchè mai comunicata. Sicchè la Provincia Autonoma di Trento era legittimata quale autorità delegante, in quanto il Comune di Mezzolombardo agiva per l’allargamento di una strada provinciale e, come risulta dai documenti in atti, in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento. Nè vi era una delega che trasferisse integralmente al comune i poteri espropriativi.

Con il secondo motivo del ricorso n. 12849/2005 i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 54 e 57, della L. n. 865 del 1971, art. 20 e della L. n. 2359 del 1865, art. 51, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Richiamando, le argomentazioni esibite a fondamento del primo motivo, lamentano innanzitutto che i giudici del merito abbiano erroneamente esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, ai fini della decorrenza del termine di opposizione alla liquidazione dell’indennità di espropriazione. Secondo questa disposizione il termine di trenta giorni per l’opposizione decorre dalla notifica del decreto di esproprio, che nel caso in esame non è stato ancora adottato.

Aggiungono poi che comunque non sarebbe applicabile la L. n. 865 del 1971, art. 20, relativo all’opposizione all’indennità di occupazione di urgenza, perchè i termini per l’opposizione all’indennità di espropriazione avrebbero avuto lo decorrenza dal decreto di espropriazione, già prevista anche dalla L. n. 2359 del 1865, art. 51.

Con il terzo motivo del ricorso n. 12849/2005 i ricorrenti deducono violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata, pronunciata in mancanza di prova sia del difetto di legittimazione della Provincia Autonoma di Trento sia della supposta dichiarazione di indifferibilità e urgenza dell’opera in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001.

Con il quarto motivo del ricorso n. 12849/2005 i ricorrenti eccepiscono in via subordinata l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 42 Cost., sostenendo che la norma comporterebbe un trattamento deteriore per i procedimenti di espropriazione già avviati.

2. Con il primo motivo del ricorso n. 13414/2007 i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art.. 117 Cost., lett. l), del D.P.R. n. 670 del 1972, art. 8 (Statuto Regione Trentino Alto Adige, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, della L.P. Trento n. 6 del 1993, artt. 6 e 9, del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, e L. n. 2359 del 1865, art. 51, vizi di motivazione della decisione impugnata.

Lamentano che i giudici del merito hanno dichiarato inammissibile la loro opposizione, nell’erroneo presupposto dell’inapplicabilità del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2, e in ragione di un’erronea interpretazione della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, e della L.P. Trento n. 6 del 1993, artt. 6 e 9, applicati invece della L. n. 2359 del 1865, art. 51.

Sostengono che i termini per l’opposizione alla liquidazione dell’indennità hanno natura processuale e sono perciò sottratti alla competenza legislativa dei la Provincia Autonoma di Trento. E aggiungono che non è applicabile l’abrogato della L. n. 865 del 1971, art. 19, relativo all’opposizione:: all’indennità di occupazione di urgenza, perchè i termini per l’opposizione all’indennità di espropriazione hanno decorrenza dal decreto di espropriazione, secondo quanto previsto sia dalla L. n. 2359 del 1865, art. 51, sia dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2.

Con il secondo motivo del ricorso n. 13414/2007 i ricorrenti deducono violazione dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, vizi di motivazione della decisione impugnata, per avere erroneamente ritenuto che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fosse antecedente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001. Aggiungono che l’amministrazione resistente non ha provato che la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera fosse stata tempestivamente comunicata agli interessati.

Con il terzo motivo del ricorso n. 13414/2007 i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, non preveda un’opposizione alla stima già successiva all’adozione del decreto di espropriazione.

Con il quarto motivo del ricorso n. 13414/2007 i ricorrenti eccepiscono in via subordinata l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 42 Cost., sostenendo che la norma comporterebbe un trattamento deteriore per i procedimenti di espropriazione già avviati.

3. I ricorsi vanno riuniti, per evidente connessione.

E’ fondato e assorbente il primo motivo del ricorso n. 12849/2005.

Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, “il principio fondamentale in tema di legittimazione passiva nelle controversie concernenti l’indennità di esproprio, ove vi sia stata delega al compimento, oltre che dei lavori, degli atti procedimentali, è che parte dei rapporto espropriativo è il soggetto espropriante a cui vantaggio è pronunciato il decreto di esproprio” (Cass., sez. 1^, 18 gennaio 2000, n. 467, m. 532913, Cass., sez. 1^, 25 luglio 1997, n. 6959, m. 506253), “non l’autorità o l’ente munito del potere di emettere atti della procedura ablativa” (Cass., sez. 1^, 11 ottobre 1999, n. 11370, m. 530571, Cass., sez. 1^, 20 gennaio 2004, n. 821, m. 569513), “atteso che detto giudizio ha, come oggetto, unicamente la controversia circa il rapporto sostanziale patrimoniale tra espropriato e beneficiario del provvedimento ablativo” (Cass., sez. 1^, 13 giugno 1998, n. 5924, m. 516454, Cass., sez. 1^, 13 dicembre 1999, n. 13934, m. 532088, Cass., sez. 1^, 16 gennaio 2004, n. 539, m. 569446).

Nel caso in esame è indiscusso che, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l’espropriazione è stata disposta “a favore della Provincia Autonoma di Trento”, essendo destinata alla realizzazione di una strada provinciale.

Non v’è dubbio pertanto che legittimata passiva in queste giudizio è la Provincia Autonoma di Trento, in quanto beneficiarla del provvedimento ablativo, a nulla rilevando che fosse stato delegato il Comune di Mezzolombardo per la procedura di espropriazione e l’esecuzione dei lavori.

Sicchè, a sentenza impugnata va cassata con rinvio, per la decisione nel merito della controversia, restando assorbita la questione della tempestività dell’opposizione nei confronti del Comune di Mezzolombardo, privo di legittimazione.

4. ne consegue che il ricorso n. 13414/2007 è inammissibile per difetto di interesse.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso n. 13414/2007; in accoglimento del primo motivo del ricorso n. 12849/2005, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Trento in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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