Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11768 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 14/09/2016, dep.12/05/2017),  n. 11768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23439-2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), M.M., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE TIZIANO 110, presso lo studio dell’avvocato SIMONE

TABLO’, rappresentate e difese dall’avvocato PAOLO MAISTO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI

49, presso lo studio dell’avvocato CARLO CICALA, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO BAUDINO BESSONE giusta

procura speciale in calce al controricorso;

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC E DEI SOCI personalmente C.S.,

N. e G. in persona del curatore G.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio

dell’avvocato LUCA PERONE, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIA PAOLA ROULLET giusta procura speciale in calce al

controricorso;

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA in persona del Dirigente del Servizio

Affari Legali Dott. N.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI ANTONIELLI

D’OULX giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.E.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 552/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato PAOLO MAISTO;

udito l’Avvocato GIANFRANCO VECCHIO per delega;

udito l’Avvocato MILENA LIUZZI;

udito l’Avvocato LUCA PERONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

A. e M.M. convennero dinanzi al Tribunale di Ivrea il notaio B.V., sostenendo di aver subito danni in conseguenza dell’omessa segnalazione, da parte del professionista, di un’ipoteca, iscritta il (OMISSIS), su di un immobile da loro acquistato in data (OMISSIS).

Il convenuto, nel costituirsi, eccepì la natura simulata dell’atto di compravendita (e la conseguente, mancata corresponsione del prezzo da parte delle attrici al fittizio alienante), e l’assenza di nesso causale tra la sua condotta e l’evento di danno lamentato, chiedendo la chiamata in causa della simulata venditrice (la s.n.c. (OMISSIS), nelle more fallita, e con essa C.E. quale legale rappresentante illimitatamente responsabile) e della propria compagnia assicuratrice (la Reale Mutua s.p.a.), dalla quale chiese di essere manlevato.

Il giudice di primo grado accolse (in parte) la domanda attorea e quella di manleva proposta dal convenuto.

La corte di appello di Torino, investita dell’impugnazione principale proposta dal notaio e da quelle incidentali degli appellati, accolse la prima e rigettò la domanda delle attrici.

Avverso la sentenza della Corte piemontese A. e M.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi di censura.

Resistono con controricorso B.V., la reale Mutua e il Fallimento C..

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1415 e 1416 c.c., e in ogni caso omesso esame sul punto.

Il motivo – con il quale si contesta la carenza di legittimazione del notaio a far valere la simulazione dell’atto di compravendita – è privo di pregio.

Al di là delle questioni processuali sollevate da entrambe la parti sul punto, difatti, ragione più liquida del rigetto del motivo (così dovendosi ritenere integrata la motivazione della sentenza di appello) è quella per cui il notaio, terzo rispetto all’atto di compravendita, risultò senz’altro pregiudicato dall’apparenza dell’atto, poichè causa petendi della domanda risarcitoria era stata, nella specie, il negozio a titolo (asseritamente) oneroso ed il conseguente pagamento del prezzo da parte delle odierne resistenti. Di tal che la natura simulata dell’atto (accertata in sede di merito tanto dal Tribunale quanto dalla Corte territoriale con motivazione del tutto esente da vizi logico-giuridici) consente di ritenere insussistente (come condivisibilmente affermato dal giudice di appello a fl. 8 della sentenza impugnata) il nesso causale tra il conclamato inadempimento del notaio B. (i.e. l’omessa segnalazione dell’ipoteca iscritta nel (OMISSIS)) e gli esborsi sostenuti dalle ricorrenti in seguito alle procedure esecutive intentate successivamente dai creditori sull’immobile. Inammissibile risulta poi la censura di omesso esame di fatto decisivo, essendo la questione della legittimazione ad agire del notaio questione di diritto e non “di fatto” (quest’ultimo rettamente inteso, ai fini della sua rilevanza ex art. 360 c.p.c., n. 5 nuovo testo, come accadimento storico extraprocessuale, immotivatamente non considerato dal giudice, nella fase endoprocessuale e poi in sentenza, benchè oggetto di discussione).

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2230 e 2232 c.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo è manifestamente infondato.

La “manifesta irrilevanza” della condotta del notaio” agli invocati fini risarcitori, predicata dal giudice di appello, è difatti da ritenersi conseguenza diretta ed immediata, all’evidenza, non dell’altrettanto pacifica “grave inadempienza contrattuale” di cui quest’ultimo si era reso responsabile, bensì dell’accertata natura simulata dell’atto di alienazione, e dell’altrettanto conseguente interruzione di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra la condotta e l’evento, come esaustivamente e condivisibilmente ritenuto dalla Corte territoriale ai ff. 8 e 9 della sentenza.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1218 c.c..

Il motivo è inammissibile.

Costituisce ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale la valutazione del nesso etiologico tra condotta ed evento costituisce giudizio di fatto, devoluto al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente e correttamente motivato, ed ove questa Corte non possa, come nella specie, rilevare l’esistenza di vizi logico-giuridici nel dipanarsi della motivazione della sentenza.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore di ciascuno dei contro ricorrenti, in complessivi Euro 6200, di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA