Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11768 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE BURGIO, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACHERUSIO 18, presso lo

studio dell’avvocato FERRANTE FRANCESCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DE LUCA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1268/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

04/07/2012, depositata l’11/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO

Che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 23745/2013:

“La Corte d’Appello di Torino ha dichiarato nullo per violazione del contraddittorio il lodo arbitrale con il quale il Comune di Burgio è stato condannato a pagare a R.A. a titolo di compenso per prestazioni professionali la somma di Euro 40.000 oltre accessori.

A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato per quel che ancora interessa:

è infondata la censura relativa all’invalidità della convenzione d’arbitrato dal momento che la clausola compromissoria era contenuta nei due disciplinari per il conferimento dell’incarico professionale congiunto per la redazione dei progetti definitivi per lavori architettonici; tali disciplinari erano stati approvati da una delibera di Giunta sottoscritta dal Sindaco; i contratti erano sottoscritti dal Sindaco che ne aveva piena legittimazione ai sensi dell’art. 24 dello Statuto del Comune di Burgio; è irrilevante la mancata sottoscrizione da parte del dirigente del quale il Comune era sprovvisto ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107. La legittimazione statutaria era da considerarsi valida, essendo stato abrogato l’art. 128 Cost. ed essendo i Comuni definiti dal nuovo art. 114 Cost. come enti autonomi con propri statuti, poteri e finzioni secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e non secondo la legge statale. Lo Statuto comunale si pone come un atto normativo atipico con caratteristiche specifiche di rango paraprimario o sub primario posto in posizione di solfa ordinazione rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e a porre i principi generali da svilupparsi in sede regolamentare. Infine il sindaco, quale soggetto esponenziale del Comune nella sua unitarietà, ha un generale potere di rappresentanza processuale e sostanziale dell’ente verso l’esterno ex art. 50 T.U.E.L.. Non si ravvisa neanche una nullità contrattuale delle delibere di conferimento dell’incarico per mancata attestazione della copertura di spesa dal momento che l’importo contrattualmente previsto, inferiore a 100.000 Euro consentiva alla stazione appaltante l’affidamento di incarichi di progettazione a professionisti di fiducia e che la spesa in questione sarebbe stata compresa nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione dell’amministrazione e rientranti nel finanziamento concesso all’amministrazione regionale. In più era stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e la clausola d’immediata esecutività.

La circostanza che al momento delle delibere non risultasse ancora assunto dal comune l’onere di spesa è irrilevante poichè ai sensi dell’art. 12 dei disciplinari era previsto il pagamento delle prestazioni professionale dopo la formale approvazione del progetto.

La copertura è intervenuta con provvedimenti successivi muniti del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 151, comma 4.

E invece fondata la censura relativa alla violazione del contraddittorio. Il lodo è stato pronunciato senza che fosse data alle parti la possibilità di esaminare la produzione da parte del Comune della copia dello statuto e del regolamento di contabilità.

In ordine al giudizio rescissorio la Corte ha riconosciuto il diritto della R. a richiedere il compenso per la progettazione mentre ha escluso gli onorari relativi all’approvazione formale del progetto in quanto condizionata al finanziamento dell’opera da parte della regione, venuto a mancare.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Burgio, affidandosi ai seguenti motivi:

Nel primo motivo viene dedotta la l’errata applicazione del principio di separazione dei poteri in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essere stata rilevata la nullità delle delibere relative all’incarico professionale all’arch. R. perchè non sottoscritte dal dirigente competente ma dal sindaco in violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione dei principi di finanza pubblica così come declinati nelle leggi che si sono succedute in ordine alla ritenuta non necessità della preventiva indicazione della copertura finanziaria della spesa relativa all’incarico professionale in oggetto e la conseguente nullità delle delibere comunali che hanno approvato la proposta di conferimento di tale incarico, oltre che del contratto ivi contenuto.

Osserva la parte ricorrente che sia nell’art. 23 dell’abrogato TULPC sia nella L. n. 144 del 1989, art. 23, sia nel D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 123, sia nella L. n. 142 del 1990, art. 55 sia nell’attualmente vigente D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 153 è previsto l’obbligo a pena di nullità del contratto della preventiva indicazione ed attestazione della copertura finanziaria.

Precisa ulteriormente la parte ricorrente che nella specie la copertura non poteva esserci perchè il progetto doveva essere approvato e finanziato dalla Regione, come peraltro precisato in contratto e di fatto è venuta a mancare per la mancanza del predetto finanziamento.

Il visto di regolarità contabile sul quale la Corte d’Appello ha fondato la valutazione di validità del contratto svolge la propria funzione nella fase esecutiva della spesa rendendola possibile in concreto ma non attesta l’esistenza della copertura finanziaria e della corretta imputazione del capitolo di spesa.

La copertura, infatti, non vi è mai stata, essendo soltanto rimessa al futuro.

Le delibere sono pertanto carenti dell’indicazione del capitolo di bilancio d’imputazione della spesa e dell’accertamento della relativa capienza nonchè mancanti di una benchè minima indicazione della spesa necessaria per la realizzazione dell’opera. Alla loro emanazione non vi era alcuna copertura finanziaria da parte del Comune e tale copertura è definitivamente mancata in futuro per l’omesso finanziamento regionale.

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 1363 c.c. con riferimento all’interpretazione del contratto in contestazione fornita dalla Corte d’Appello secondo la quale non tutto il compenso era condizionato al finanziamento regionale ma soltanto la parte relativa al progetto esecutivo.

Deve, preliminarmente rilevarsi che la nullità del lodo è stata accertata con statuizione passata in giudicato. La censura sub. 1 risulta conseguentemente inammissibile per carenza d’interesse mentre i motivi secondo e terzo possono essere esaminati congiuntamente in ordine alla soluzione del giudizio rescissorio. La preesistenza della copertura finanziaria e la sua attestazione secondo le competenze, la specificità e le modalità previste dalla legge, costituisce un presupposto indefinibile e da accertarsi anche officiosamente (ma nella specie il profilo è censurato ancorchè in ordine alla fase rescindente). Deve rilevarsi al riguardo che la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente affine di ritenere sussistente la copertura finanziaria dell’incarico professionale conferito all’arch. R. il visto di regolarità contabile intervenuto da parte del responsabile dell’area tecnica con i provv. n. 17 e 18 del 2003. Tale visto, tuttavia, pur se considerato nella sentenza impugnata come attestante l’esistenza della predetta copertura non ha, nella specie, avuto tale finalità dal momento che, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata “la spesa in questione (quella relativa all’incarico professionale ndr.) sarebbe stato compresa nel quadro economico dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione e rientranti nel finanziamento che sarebbe stato concesso dall’Amministrazione regionale”.

Ne consegue che, essendo incontestata la sopravvenuta mancanza di tale finanziamento, la copertura finanziaria non poteva ritenersi integrata dal predetto visto di regolarità contabile, avente anch’esso un’efficacia condizionata alla concessione del finanziamento.

Il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 prescrive al comma 1 che: Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5.

L’art. 153, comma 5 stabilisce che: “Il responsabile dei servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa” mentre il visto di cui all’art. 151, comma 4, come indicato dalla parte ricorrente costituisce un requisito di esecutività dell’impegno di spesa in quanto: I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Tale ultima attestazione non può sanare, di conseguenza, la accertata ed incontestata mancanza di copertura finanziaria non essendo stata fondata in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa come richiesto nel citato D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 153 ma in funzione di avvera mento di una condizione sospensiva che è venuta a mancare. Tale evento sopravvenuto, pertanto, non consente, come ha erroneamente ritenuto la Corte d’Appello di scindere la convenzione relativa al conferimento dell’incarico all’arch. R. in due prestazioni autonome, una sola delle quali rimessa all’avveramento della condizione, dal momento che la mancanza del finanziamento ha fatto venir meno integralmente la copertura e resa radicalmente invalida la delibera ed il regolamento contrattuale ivi contenuto. In conclusione, assorbito anche il terzo motivo, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto”.

Il collegio accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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