Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11768 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11768

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27266/2017 proposto da:

A.N., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO TURCO, rappresentati e difesi dall’avvocato CONCETTO

FERRAROTTO;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 22, presso lo studio dell’avvocato IGOR TURCO,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPINA CONIGLIONE, e

VINCENZO REINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/05/2017 R.G.N. 768/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dalla locale Università degli Studi, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva condannato l’Università al pagamento, in favore di A.N. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe delle somme quantificate dal consulente tecnico d’ufficio, al quale era stato conferito l’incarico di calcolare l’importo integrativo dovuto ai lavoratori socialmente utili, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 e della L.R. Sicilia n. 23 del 2002, art. 44, includendo nella base di calcolo anche la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha evidenziato che inizialmente il legislatore regionale si era limitato a recepire la disciplina dettata dal richiamato art. 8, che pone a carico dell’utilizzatore l’onere di retribuire il surplus orario degli LSU mediante il versamento di una somma aggiuntiva, non determinata liberamente dal datore, bensì quantificata dallo stesso legislatore attraverso il rinvio alla retribuzione oraria del livello retributivo iniziale previsto per i dipendenti svolgenti analoghe mansioni;

3. i criteri per la individuazione della retribuzione oraria erano stati dettati dalla circolare n. 312 del 13 maggio 1998, con la quale era stato precisato che occorreva computare il trattamento retributivo annuo, detrarre dallo stesso le ritenute previdenziali ed assistenziali, dividere per dodici l’importo ottenuto, ottenendo la retribuzione netta mensile, sulla quale andava calcolato l’assegno integrativo;

4. con la L.R. n. 23 del 2002, art. 44, era stata dettata l’interpretazione autentica della L.R. n. 3 del 1998, art. 1, comma 1, nella parte in cui aveva recepito del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, ed era stato previsto, con efficacia retroattiva, un meccanismo di calcolo che valorizzava, da un lato, la retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti assegnati ad analoghe mansioni, dall’altro ” il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l’orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore”;

5. la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità della disposizione solo nella parte in cui aveva conferito retroattività al diverso sistema di calcolo che, anche all’esito della pronuncia, spiegava effetti a partire dall’anno 2003, determinando il superamento della richiamata circolare perchè, a differenza di quest’ultima, attribuiva rilievo solo alla retribuzione mensile e non a quella annua;

6. sulla base delle argomentazioni sopra riassunte la Corte territoriale ha escluso che potessero rilevare ai fini della quantificazione della tariffa oraria dell’importo integrativo la tredicesima mensilità, l’indennità di ateneo ed in genere tutte le voci retributive corrisposte con cadenza annuale;

7. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’Università degli Studi di Catania.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, la violazione e l’errata interpretazione della L.R. Sicilia n. 23 del 2002 e sostengono, in sintesi, che l’intento del legislatore regionale era quello di prevedere un meccanismo di calcolo dell’importo integrativo più favorevole per i lavoratori socialmente e questa finalità era stata assicurata attraverso l’imposizione di un meccanismo che lasciava immutato il dividendo e modificava il solo divisore;

1.1. non a caso la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittima la retroattività della disposizione, evidenziando che la stessa comportava un maggior esborso per i soggetti utilizzatori e, di conseguenza, avrebbe richiesto che il legislatore regionale si facesse carico della copertura della spesa;

1.2. l’Università di Catania, invece, aveva preteso di ridurre la base di calcolo, escludendo dalla stessa emolumenti che in precedenza erano stati valutati, ed in tal modo aveva finito per attribuire ai lavoratori socialmente utili l’importo orario di Euro 7,07 in luogo di quello, pari ad Euro 7,25, corrisposto in passato;

2. la seconda censura addebita alla sentenza gravata la violazione, sotto altro profilo, della L.R. Sicilia n. 23 del 2002, nonchè l’errata interpretazione del D.Lgs. n. 468 del 1997, perchè la Corte territoriale non ha colto la differenza tra le diverse fattispecie disciplinate dall’art. 8 del richiamato D.Lgs., ed inoltre ha riportato principi di diritto non pertinenti, in quanto affermati dal giudice di legittimità in relazione a fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di causa;

2.1. i ricorrenti sostengono che l’importo integrativo svolge, limitatamente alle ore di surplus, una funzione perequativa rispetto al trattamento retributivo spettante al personale dipendente del soggetto utilizzatore e, pertanto, non può essere inferiore alla retribuzione oraria riconosciuta ai dipendenti assegnati ad analoghe mansioni, i quali ricevono l’indennità di ateneo e la tredicesima mensilità che, seppure corrisposte annualmente, restano pur sempre mensili, perchè maturano pro rata in ragione dei mesi lavorati;

3. il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la sentenza ritenuto che la disciplina regionale abbia innovato circa l’individuazione del dividendo retributivo e che il riferimento alla retribuzione mensile, contenuto nella predetta L.R. n. 23 del 2002, non includesse i ratei mensili di tredicesima mensilità e di indennità di ateneo;

3.1. i ricorrenti premettono che l’Università non ha mai specificamente contestato i conteggi dai quali emerge che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, in precedenza erano stati inclusi nella base di calcolo i due emolumenti in contestazione, in relazione ai quali ribadiscono che gli stessi non possono essere esclusi solo valorizzando il richiamo contenuto nella legge regionale alla retribuzione mensile, trattandosi di voci retributive che maturano mese per mese;

4. i motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati;

4.1. questa Corte da tempo ha affermato che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, l’utilizzazione avviene nell’ambito di un rapporto speciale, che ha matrice assistenziale e coinvolge più soggetti, ossia il lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l’ente previdenziale erogatore dell’assegno (Cass. S.U. n. 3/2007; Cass. 2887/2008; Cass. n. 2605/2013; Cass. n. 6180/2016);

4.2. se ne è tratta la conseguenza che anche l’importo integrativo corrisposto dall’utilizzatore, nei casi in cui l’impegno ecceda l’orario settimanale previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, non ha carattere retributivo, con la conseguenza che del suo ammontare, fissato dal legislatore e sottratto alla determinazione ad opera delle parti del rapporto (Cass. n. 6670/2012), non si può tenere conto ai fini del riconoscimento di emolumenti tipici della prestazione subordinata quali sono la tredicesima mensilità, l’indennità di ferie non godute, il trattamento di fine rapporto (Cass. n. 14334/2010);

5. i richiamati principi, seppure affermati in controversie non sovrapponibili a quella oggetto di causa, orientano anche nella soluzione della questione che il Collegio è chiamato a decidere e portano innanzitutto a disattendere la tesi, sostenuta nel ricorso, secondo cui la legislazione regionale che viene in rilievo dovrebbe essere interpretata in modo da realizzare la piena equiparazione al personale dipendente dell’Università, che mensilmente matura una quota dell’importo annuo dell’indennità di ateneo e della tredicesima mensilità;

4.4. in realtà la diversità di trattamento, non irragionevole, trova la sua giustificazione nelle caratteristiche peculiari del lavoro socialmente utile sicchè l’esegesi delle disposizioni dettate per disciplinare il rapporto speciale non può essere influenzata da principi che presuppongono l’instaurazione del rapporto di impiego con il soggetto utilizzatore;

5. ciò premesso occorre evidenziare che la Regione Sicilia, con la L.R. n. 3 del 1998, art. 1, comma 1, come modificato dalla L.R. n. 4 del 1999, art. 9, si era limitata a richiamare la legislazione statale dettata in tema di lavori socialmente utili, ivi compreso il D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, nella parte in cui prevede che “nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore”;

5.1. successivamente il legislatore regionale, nell’innovare il quadro normativo preesistente, ha fissato un complesso meccanismo di calcolo dell’importo integrativo prevedendo che la tariffa oraria dovesse essere calcolata “detraendo dalla retribuzione iniziale mensile prevista per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore le ritenute previdenziali ed assistenziali, nonchè l’ammontare dell’assegno per le attività socialmente utili (ASU), e dividendo l’importo risultante per il numero di ore eccedenti le 20 ore settimanali (ore ASU) ottenute dalla differenza tra l’orario convenzionale e mensile del dipendente ed il monte ore medio mensile di utilizzazione in attività socialmente utili (ASU), pari a 86 ore”;

5.2. la Corte Costituzionale, sul presupposto che il legislatore regionale avesse in tal modo dettato un criterio di calcolo comportante un maggiore esborso per gli enti utilizzatori, ne ha dichiarato l’illegittimità solo limitatamente all’efficacia retroattiva, per violazione dell’art. 81 Cost., e su questa pronuncia i ricorrenti fanno leva per sostenere che l’applicazione del diverso criterio non poteva risolversi in danno per gli LSU utilizzati dall’Università di Catania la quale, in precedenza, aveva incluso nella base di calcolo gli emolumenti qui in discussione;

6. anche detto argomento non è condivisibile perchè l’interpretazione della legge, sia essa statale o regionale, deve essere condotta nel rispetto dei canoni ermeneutici fissati dall’art. 12 preleggi e, pertanto, il ricorso al criterio sussidiario della mens legis non è consentito nei casi in cui la portata precettiva possa essere desunta dal tenore letterale, chiaro ed univoco, della disposizione, nè, tantomeno, è permesso all’interprete di pervenire ad un risultato finale che, facendo leva sulla ratio dell’intervento normativo e sulle finalità perseguite dal legislatore storico, sia divergente dal testo della norma oggetto di interpretazione;

6.1. l’art. 44 della L.R. Sicilia è chiaro nell’assumere a base di calcolo dell’assegno integrativo la “retribuzione iniziale mensile”, ossia la retribuzione base del livello di inquadramento del dipendente comparabile (in questi termini, in relazione alla legislazione nazionale ed al comparto degli enti locali, Cass. n. 5896/2020) e, pertanto, il riferimento congiunto alla mensilità ed all’importo “iniziale” porta ad escludere che si possa tener conto di emolumenti che vengono corrisposti annualmente, sia pure in proporzione ai mesi lavorati;

6.2. nè può assumere alcun rilievo la circolare n. 312 del 13 maggio 1998 con la quale la Regione aveva indicato ai soggetti utilizzatori il percorso da seguire ai fini della quantificazione della retribuzione oraria, percorso che partiva dalla retribuzione annuale, per giungere poi, attraverso l’applicazione in successione dei relativi divisori, alla quantificazione di quella mensile ed infine del trattamento orario;

6.3. è noto che la prassi amministrativa, di cui sono espressione le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti della Pubblica Amministrazione, non costituisce una fonte di diritti e di obblighi e non pone alcun vincolo quanto all’interpretazione delle disposizioni di legge, potendo solo contribuire, come elemento fattuale concorrente con i dati linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo (cfr. fra le tante Cass. n. 23960/2015; Cass. n. 1018/2006);

6.4. nel caso di specie, pertanto, la circolare non può spiegare alcuna incidenza, sia perchè la stessa si riferisce al testo della L.R. Sicilia n. 3 del 1998 e non tiene conto della L.R. Sicilia n. 23 del 2002, art. 44, sia in quanto il criterio adottato, che valorizza, appunto, la retribuzione annuale e tutti gli emolumenti che concorrono a formarla, non può trovare spazio alcuno a fronte dell’espresso riferimento contenuto nell’ultimo intervento normativo alla sola “retribuzione iniziale mensile”;

6.5. tanto basta per escludere che, ai fini della soluzione della questione qui controversa, possa assumere rilievo la circolare citata, sicchè non è necessario interrogarsi sulla compatibilità dell’interpretazione all’epoca adottata con il dettato del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8, richiamato dalla legislazione regionale, che valorizzava, invece, la sola “retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale”, come quantificata dalla contrattazione collettiva di comparto;

7. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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