Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11767 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10100/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.C., F.A.M., F.D.

B., F.M.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

19/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per

cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del

19 dicembre 2007 nei confronti di C., A.M.,

D.B. e F.M.;

che nessuno degli intimati si è costituito nè ha svolto attività

difensiva.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 19 dicembre 2007 nei confronti di C., A.M., D.B. e F.M.;

che nessuno degli intimati si è costituito nè ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile;

che copia di esso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione agli intimati a mezzo del servizio postale in data 31 marzo 2008;

che, tuttavia, il ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento del piego raccomandato col quale è stata spedita detta copia del ricorso agli intimati;

che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento di notificazione e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 627 del 2008, pronunciata a sezioni unite, 9342 del 2008 e 1694 del 2009);

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

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