Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11767 del 12/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/05/2017, (ud. 14/09/2016, dep.12/05/2017),  n. 11767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21505-2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERNARDO BLUMENSTIHL 71, presso lo studio dell’avvocato STEFANO

MARTINELLI, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore

Dott.sse M.T.M. e G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNG.TEVERE A. DA BRESCIA 9-10, presso lo

studio dell’avvocato ANDREA FIORETTI, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3036/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato STEFANO MARTINELLI;

udito l’Avvocato MARTA BARONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

La s.p.a. Capitalia convenne dinanzi al Tribunale di Roma il notaio P.A., esponendo di aver erogato un mutuo ipotecario in favore di tale B.G. – la quale aveva poi acquistato l’immobile con atto rogato dallo stesso convenuto, che aveva altresì provveduto a perfezionare il predetto contratto di mutuo.

Morosa la mutuataria, ed intrapresa esecuzione sull’immobile, l’attrice apprese dell’inesistenza di un soggetto avente le generalità della B., e della speculare esistenza di P.G. – la cui data di nascita corrispondeva a quella dichiarata dalla mutuataria – con conseguente impossibilità di dar seguito alla procedura esecutiva immobiliare.

Il convenuto, nel costituirsi, eccepì che era stato lo stesso istituto di credito a garantire l’esattezza delle generalità della mutuataria.

Il giudice di primo grado accolse la domanda.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dal notaio, la rigettò.

Avverso la sentenza della Corte capitolina P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 6 motivi di censura.

Resiste Unicredit s.p.a. con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alla motivazione che segue.

Con il primo motivo, si denuncia violazione della L. n. 89 del 1913, art. 49 e ss. mm..

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane l’intrinseca connessione – sono infondati.

La sentenza impugnata, difatti, si conforma ai principi espressi da questo giudice di legittimità in punto di accertamento dell’identità personale tra le parti da parte del notaio, che deve formare oggetto di un convincimento di certezza raggiunto anche al momento dell’attestazione secondo regole di diligenza, prudenza e perizia professionale (Cass. 15424/2004, tra le altre), di tal che anche l’esibizione di una carta di identità – nella specie, peraltro, non esaminata dal notaio – o di altro documento equipollente può non risultare da sola sufficiente alla corretta identificazione della persona fisica (Cass. 8510/1987).

Con apprezzamento di fatto scevro da errori logico-giuridici, la Corte territoriale, valutato correttamente tutto il materiale probatorio rilevante in parte qua, ha ritenuto la condotta del notaio non conforme al modello di diligenza imposti dalla norma, specificando come il professionista si fosse limitato a recepire i documenti forniti dalla banca senza operare a sua volta alcun ulteriore accertamento, onde acquisire ulteriori elementi di valutazione circa l’identità della persona che era tenuto, invece, ad identificare compiutamente.

La motivazione si sottrae, pertanto, alle proposte censure.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1. Il motivo è fondato.

Dallo stesso coacervo probatorio che l’ha condotta ad affermare la responsabilità professionale del notaio, la Corte territoriale non ha poi ritenuto di desumere la ulteriore conseguenza dell’indiscutibile predicabilità di una responsabilità concorrente dell’istituto di credito, che, a sua volta, in sede di istruttoria della pratica di mutuo, aveva omesso del tutto qualsivoglia (seppur necessario) accertamento sull’identità della mutuataria, e senza considerare, ancora, che il mutuo era stato materialmente erogato in favore di un collaboratore dell’istituto di credito, cui la destinataria della somma aveva rilasciato apposita procura speciale.

Con il quarto motivo, si denuncia, in relazione all’art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per ultra petizione.

La doglianza è fondata.

Pur avendo l’odierna resistente specificato l’oggetto della domanda in relazione al suo quantum, chiedendo espressamente la restituzione del capitale mutuato con rivalutazione e interessi al tasso legale dall’erogazione del finanziamento, la Corte d’appello, con decisione viziata da evidente ultrapetizione in parte qua, ha condannato il notaio al pagamento di una somma comprensiva di capitale ed interessi al tasso fisso del 14,50%, calcolando poi su detto somma gli interessi compensativi, nella specie non richiesti.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1223 c.c..

La censura, fondata, è assorbita nell’accoglimento di quella che precede.

Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1226 c.c.. La censura è fondata.

Il ricorrente, con l’atto di appello, aveva espressamente impugnato la statuizione di primo grado, affermando che gli interessi convenzionali non potevano essere liquidati al tasso fisso del 14.50% trattandosi di mutuo a tasso variabile per l’intera durata del contratto. Il giudice di appello ha, in proposito, erroneamente opinato che tale quantificazione fosse frutto di una valutazione equitativa, che il giudice di prime cure aveva invece limitato ai soli interessi compensativi (onde nessuna censura andava mossa, in proposito, da parte dell’appellante), mentre il calcolo degli interessi convenzionali, ancorato a parametri fissi e di agevole rilevazione, non avrebbe potuto essere oggetto, ipso facto, di una valutazione che non presentava alcuna difficoltà oggettiva nella liquidazione del danno.

Il ricorso è pertanto accolto quanto al terzo, quarto, quinto e sesto motivo.

La sentenza impugnata deve essere conseguentemente cassata nei limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Roma in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA