Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11767 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11767

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

O.E., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’Avvocato POTO NICOLA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LIQUIDAZIONE COATTA AMMNISTRATIVA COMAS SOC. COOPERATIVA ARL;

– intimata –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VENERE,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Dott. ACIERNO MARIA;

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che è stato depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 20693/2013:

“Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da O.E., la quale aveva formulato domanda di ammissione al passivo nei confronti della Comas coop. a r.l. posta in liquidazione coatta amministrativa, affermando di essere stata lavoratrice subordinata della cooperativa e di avere di conseguenza diritto ad ottenere il pagamento del TFR della tredicesima e della quattordicesima mensilità.

A sostegno del rigetto, il Tribunale ha affermato che l’opponente non ha provato nè l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nè le condizioni di svolgimento della prestazione con riguardo sia alle mansioni esercitate sia il tempo di esecuzione dell’attività lavorativa.

Quanto al primo requisito l’estratto contributivo è stato prodotto tardivamente in violazione delle preclusioni stabilite nella L. Fall., art. 99, quanto al secondo, le buste paga ed i modelli CUD sono risultati privi di data certa anteriore al decreto ministeriale di apertura della liquidazione coatta amministrativa, con conseguente difetto di prova sulle mansioni e le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la O. sulla base dell’unico seguente motivo:

nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 2697, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonchè la L. n. 4 del 1953, art. 1. Tale ultima legge stabilisce come deve essere predisposto il prospetto paga. La Cooperativa si è attenuta a tali prescrizioni e la ricorrente ha prodotto le buste paga redatte in aderenza alla legge. I prospetti hanno valore confessorio in quanto a pena di sanzioni penali devono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri paga o registri equipollenti per lo stesso periodo di tempo. Per escluderne l’efficacia probatoria era pertanto necessario confrontarne la veridicità rispetto ai registri obbligatori. Ad ulteriore sostegno probatorio sono stati prodotti anche i modelli CUD che hanno valore probatorio presuntivo.

La censura è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi sulla base della quale è stata esclusa la valenza probatoria delle buste paga e dei CUD. Il Tribunale ha ritenuto che fossero documenti privi di data certa anteriore al decreto di liquidazione coatta amministrativa. Questo specifico profilo non ha formato oggetto di censura nè i documenti risultano prodotti ritualmente ex art. 369 c.p.c..

Pertanto ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere ritenuto inammissibile”.

Il collegio accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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