Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11766 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11178/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.U.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

07/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Ministro dell’economia e delle finanze, con ricorso del 14 aprile 2008, ha impugnato per cassazione – deducendo un motivo di censura – il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro depositato in data 7 dicembre 2007, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso di P.U., quale erede di P.N. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, ha condannato il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento della complessiva somma di Euro 6.664,00;

che P.U., benchè ritualmente intimato, non sì è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta da P.U. con ricorso del 9 marzo 2007, era fondata sui seguenti fatti: a) il dante causa dell’intimato – P.N. -, con ricorso del 24 settembre 1955, aveva impugnato dinanzi alla Corte dei conti il provvedimento con il quale gli era stato negato un più favorevole trattamento pensionistico per aggravamento di infermità; b) P.N. era deceduto in data (OMISSIS); c) il processo presupposto era stato riassunto da P.U. in data 5 aprile 2005; e) la Corte adita aveva deciso la causa con sentenza in data 6 marzo 2006;

che la Corte d’Appello di Catanzaro ha accolto la domanda, osservando, in particolare, che, jure hereditatis, spetta al ricorrente la somma di Euro 6.664,00, in riferimento a 6 anni e otto mesi di irragionevole durata del processo presupposto, computati, previa detrazione di tre anni di ragionevole durata, dal 24 settembre 1955 al 25 maggio 1965, data del decesso di P.N..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorrente censura il decreto impugnato, per violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 della CEDU, osservando che fino alla data del 1 agosto 1973 non poteva essere riconosciuto alcun indennizzo;

che il ricorso merita accoglimento;

che, infatti, questa Corte ha più volte enunciato il principio, secondo cui, posto che la finalità della L. 24 marzo 2001, n. 89, è quella di apprestare, in favore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela internazionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell’istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugge il periodo di svolgimento del processo presupposto anteriore al 1 agosto 1973 – data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato -, dovendosi, peraltro, tenere conto della situazione in cui la causa si trovava a quel momento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14286 del 2006, 16284 del 2009);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie – posto che il dante causa dell’intimato, P. N., ha iniziato il processo presupposto con ricorso del 24 settembre 1955, che lo stesso è deceduto in data (OMISSIS) e che i Giudici a quibus hanno accolto la domanda, osservando che, jure hereditatis, spetta all’erede la somma di Euro 6.664,00, in riferimento a 6 anni e otto mesi di irragionevole durata del processo presupposto, computati, previa detrazione di tre anni di ragionevole durata, dal (OMISSIS), data del decesso di P.N. -, è del tutto evidente che, alla luce del su ribadito principio, all’odierno intimato, jure hereditatis, non spettava alcun indennizzo, con riferimento, appunto, al periodo dal (OMISSIS), in quanto anteriore alla data del 1 agosto 1973;

che, conseguentemente, la domanda proposta da P.U. con il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere respinta;

che la peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione per intero delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda. Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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