Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11766 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 07/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14053-2016 proposto da:

REPLATZ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARENULA 16,

presso lo studio dell’Avvocato STEFANO SBORDONI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1145/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 27 marzo 2015, e avverso l’ordinanza della CORTE di APPELLO di

VENEZIA, depositata il 4 dicembre 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7

aprile 2017 dal Consigliere ALBERTO GIUSTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Venezia, con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., depositata il 4 dicembre 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla s.r.l. Replatz contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza n. 1145 del 2015 del Tribunale di Venezia in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione;

che avverso la detta ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. e la sentenza di primo grado la Replatz ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 1 giugno 2016;

che l’intimata Amministrazione non ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il ricorso è inammissibile per tardività;

che ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello;

che si tratta di orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sicchè non ricorrono i presupposti per rinviare la causa alla pubblica udienza presso la sezione ordinaria;

che è stato infatti chiarito:

– che la novella dell’art. 133 c.p.c., comma 2 operata con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l’art. 348-ter c.p.c., comma 3, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, senza che rilevi che la comunicazione sia integrale o meno (Cass., Sez. 6-3, 5 novembre 2014, n. 23526);

– che nella ipotesi di ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., comma 1, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3 deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza (o dalla notificazione della stessa, se anteriore), senza che sia applicabile il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass., Sez. 6-3, 21 luglio 2015, n. 15235);

che il termine breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016, n. 25513);

che il termine previsto dall’art. 348-ter c.p.c. è da ritenersi applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello, nei casi in cui questa risulti consentita (Cass., Sez. 3, 13 ottobre 2016, n. 20662; Cass., Sez. 6-2, 6 febbraio 2017, n. 3067);

che nella specie, a fronte della rituale comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità della Corte d’appello avvenuta telematicamente lo stesso giorno del deposito il 4 dicembre 2015 alle ore 10:24 sia all’Avvocato Stefano Sbordoni che all’Avvocato Martina Zancan, l’uno e l’altra difensori di Replatz, come per tabulas è desumibile dalla attestazione telematica della cancelleria della Corte d’appello del 4 dicembre 2015, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità e la sentenza di primo grado è stato proposto soltanto il 1 giugno 2016, una volta scaduto il termine di sessanta giorni decorrente dal 4 dicembre 2015;

che il ricorso è inammissibile;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata Amministrazione svolto attività difensiva in questa sede;

che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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