Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11766 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 09/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.V., ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244, presso lo studio dell’avvocato

FASSARI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DE LIGUORI

DOMENICO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO VBF ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA N. 4958 R.G., depositato il

06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO MARIA;

udito l’Avvocato DE LIGUORI Domenico difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 19455/2013:

“Il Tribunale di Nola ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da L.V., in qualità di lavoratrice dipendente della società fallita s.r.l. VBF italia con la quale era stato lamentato di non aver ricevuto le spettanze per TFR, tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi, indennità di mancato preavviso oltre alle mensilità di novembre e dicembre 2010: A tal fine l’opponente integrava la documentazione depositata al momento della domanda d’insinuazione al passivo con estratto contributivo INPS ove era attestato che la medesima aveva lavorato tino all’ottobre 2010.

A sostegno del rigetto il Tribunale ha affermato:

c’è contraddizione tra quanto dichiarato e quanto documentato (cessazione ad ottobre e buste paga novembre e dicembre). L’estratto contributivo INPS e le due buste paga sono insufficienti in mancanza del CUD. Senza questo ulteriore documento è impossibile procedere ad alcun accertamento della sussistenza del credito anche mediante CTU. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la L., affidato ai seguenti motivi:

In primo luogo viene denunciata sotto il profilo dell’omesso esame di un fitto decisivo l’omesso esame del CUD e della complessiva documentazione prodotta che avrebbe indotto ad una decisione di segno opposto.

Rileva la parte ricorrente di aver regolarmente prodotto i CUD 2009, 2010, 2011 oltre alle buste paga e all’estratto contributivo che non necessita della sottoscrizione personale del Dirigente per giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è manifestamente fondato. La parte ricorrente ha indicato (foliario atti produzione ricorrente n. 6) dove reperire i CUD regolarmente prodotti in sede di opposizione al passivo e nel presente precedente unitamente al fascicolo della fase di merito ex art. 369 c.p.c..

Come può agevolmente riscontrarsi, sono in atti i CUD 2008, 2009, 2010, 2011 dai quali possono trarsi quegli elementi di fatto mancanti al fine di accertare e determinare la pretesa azionata se esaminati in correlazione all’estratto contributivo INPS che non richiede a pena d’invalidità la sottoscrizione personale del dirigente (Cass. 4297 del 2003) e le buste paga che non presentano alcuna contraddizione in quanto quelle successive alla conclusione del rapporto hanno ad oggetto 13 e 14esima mensilità ed altre indennità derivanti dalla fine del rapporto ed il TFR. In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere accolto”.

Il collegio condivide senza rilievi la relazione, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Nola in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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