Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11766 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11766

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11316/2017 proposto da:

D.G.M., domiciliato ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FILIPPO VITRANO;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA

REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 962/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 05/11/2016 R.G.N. 1117/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Palermo, adita dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di D.G.M. ed aveva condannato l’Assessorato al pagamento della somma di Euro 2017,20 a titolo di differenze retributive conseguenti all’applicazione dei c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che non erano stati recepiti in sede regionale con le modalità ed i termini previsti dalla L.R. Sicilia n. 16 del 1996, come modificata dalla L.R. Sicilia n. 14 del 2006;

2. il giudice d’appello ha premesso che l’orientamento in precedenza espresso in merito alla diretta applicabilità della contrattazione nazionale non era stato condiviso da questa Corte che, con sentenza n. 356/2016, aveva cassato la decisione con la quale, in fattispecie analoga, era stato riconosciuto il diritto del personale forestale a percepire gli adeguamenti economici incidenti su componenti del cosiddetto “minimo retributivo nazionale conglobato”;

3. in adesione al principio di diritto affermato nella richiamata sentenza n. 356/2016 ha evidenziato che la legge regionale richiede una Delibera di Giunta per il recepimento del contratto che, quindi, non è automatico ma subordinato ad un atto formale, per di più a contenuto discrezionale quanto alla parte economica;

4. ha, pertanto, ritenuto infondata la domanda basata sull’erroneo presupposto dell’applicazione diretta ed immediata della contrattazione nazionale;

5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.G.M. sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposte difese con tempestivo controricorso l’Assessorato Regionale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione L.R. Sicilia 6 aprile 1996, n. 16, artt. 45 bis e 45 ter, come introdotti dalla L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14, art. 43. L.R. Sicilia 14 aprile 2006, n. 14, art. 49, art. 1374 c.c.” e sostiene, in sintesi, che il principio dell’autonomia di fonti collettive di ambiti territoriali diversi, affermato da questa Corte con la sentenza n. 356/2016 e richiamato dal giudice d’appello, seppure condivisibile in astratto, non può operare nella fattispecie, poichè la Regione Sicilia in epoca successiva all’entrata in vigore della L. n. 14 del 2006, di riordino del settore forestale non ha stipulato alcun contratto territoriale, nè poteva farlo perchè il legislatore regionale aveva imposto il recepimento della contrattazione nazionale;

1.1. il ricorrente aggiunge che la L.R. n. 14 del 2006, art. 49, si esprime nel senso della doverosità del recepimento che, tra l’altro, è unilaterale e non consegue ad un confronto con le associazioni sindacali, sicchè ove l’adempimento formale sebbene doveroso venga omesso, la disciplina dettata dal contratto nazionale va comunque apprezzata ex art. 1374 c.c., ai fini della quantificazione dell’obbligazione retributiva gravante sull’amministrazione regionale;

2. la seconda censura, ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza gravata la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. q) e art. 17, lett. f) dello Statuto della Regione Siciliana nella parte in cui impone, quanto allo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, di riservare agli stessi un trattamento non inferiore a quello del personale dello Stato, obbligo, questo, non rispettato nella fattispecie in quanto agli addetti al settore forestale non è stata corrisposta la medesima retribuzione prevista per i dipendenti operanti nello stesso settore in altre regioni;

3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, non meritano accoglimento alla luce del condiviso e consolidato indirizzo di questa Corte in base al quale, in fattispecie analoghe alla presente, è stata disattesa la tesi, anche qui prospettata dal ricorrente, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 12357/2020, 34468/2019, 31386/2019, 31385/2019, 31276/2019, 15118/2019, 15613/2019, 15118/2019, 15117/2019, 15015/2019, 15556/2019, 15369/2019, 18165/2018, 17966/2018, 17421/2018, 16839/2019, 30711/2017, 20988/2017, 20987/2017, 27398/2016, 27396/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 356/2016);

4. le richiamate pronunce, all’esito della ricostruzione del quadro normativo alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., hanno ritenuto necessaria, ai fini del recepimento della contrattazione collettiva nazionale, l’adozione della Delibera di giunta e del decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale imposto dalla diversità delle fonti normative applicabili ratione temporis, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell’ente;

3. è stata anche esclusa la prospettata violazione dell’art. 36 Cost. (Cass. 12357 del 2020, Cass. nn. 31276, 15284 e 15368 del 2019, Cass. nn. 17966 e 17421 del 2018) sul rilievo che non è di per sè sola sufficiente a fondare la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi;

4. il Collegio intende dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate perchè ne condivide le motivazioni, alle quali rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. e perchè il ricorrente non prospetta, nel ricorso e nella memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., argomenti idonei a far rimeditare l’orientamento consolidato già espresso;

5. il ricorso è inammissibile nella parte in cui afferma che andava comunque riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in relazione al ritardo con il quale la Regione Sicilia aveva provveduto a recepire la contrattazione nazionale;

6. la sentenza impugnata non fa cenno alla pretesa risarcitoria che il ricorrente assume di aver fatto valere, sicchè trova applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione in entrambi i gradi del giudizio di merito, ma anche di specificare in quale atto e con quale modalità l’allegazione sia avvenuta, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 2038/2019, Cass. n. 15430/2018; Cass. 31276 del 2019 pronunciata in relazione a controversia sovrapponibile a quella in esame);

7. gli oneri richiamati nel punto che precede non sono stati assolti dal ricorrente, il quale si è limitato ad argomentare sul diritto al risarcimento del danno, senza neppure allegare di avere formulato in via subordinata la domanda risarcitoria e di averla riproposta in sede di appello;

8. la decisione gravata, che ha escluso la diretta applicabilità della contrattazione collettiva nazionale ed ha ritenuto requisito imprescindibile l’espresso recepimento da parte degli organi regionali, va, pertanto, confermata;

9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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