Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11765 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 18/06/2020), n.11765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19644-2018 proposto da:

Italiana Costruzioni Srl, elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Anicio Gallo 3, presso lo studio dell’avvocato Franco Caponi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Francesco Camuniello;

– ricorrente –

contro

L’Elettrica Srl;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2952/2017 della Corte d’appello Di Firenze,

depositata il 29/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– con il presente ricorso è chiesta la cassazione della sentenza che ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello notificato da Italiana Costruzioni s.r.l. il 3/6/2017 a fronte della notifica della sentenza di primo grado avvenuta a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8 comma 4, in data 2/5/2017;

– il ricorso è articolato su un unico motivo;

– non ha svolto attività difensiva l’intimata L’Elettrica s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, per avere la corte d’appello fiorentina erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello, sull’assunto che la notifica dell’impugnazione avvenuta il 3/6/2015 era tardiva rispetto al termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello, fissato dall’art. 325 c.p.c.;

tale termine era applicabile nel caso di specie a seguito dell’intervenuta notifica della sentenza di prime cure, effettuata dalla parte vittoriosa a mezzo del servizio postale e perfezionatasi, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 4, per compiuta giacenza il 2/5/2015;

– tuttavia, deduce parte ricorrente, la corte territoriale era incorsa in errore nel computo dei giorni perchè non aveva tenuto conto che il decimo giorno successivo al deposito del piego presso l’ufficio postale a seguito della temporanea assenza del destinatario e cioè il 2/5/2015 era sabato e che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, la scadenza andava prorogata al primo giorno seguente non festivo e cioè il 4/5/2015, con l’ulteriore rilevante conseguenza che la notifica dell’impugnazione avvenuta il 3/6/2015 era tempestiva;

– il motivo è fondato poichè come osservato da questa Corte nella sentenza delle sezioni unite n. 1418/2012 il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (nel testo di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie “ratione temporis”) – in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al medesimo art. 8, comma 2, deve essere qualificato come termine “a decorrenza successiva” e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all’art. 155 c.p.c., comma 1, cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale; tale termine deve ritenersi compreso fra quelli “per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza” di cui al cit. art. 155, comma 5, con la conseguenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo;

– l’applicazione del principio al caso di specie porta ad escludere la correttezza del calcolo effettuato dalla corte territoriale e giustifica in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, restitutorio, alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, per l’esame nel merito dell’appello proposto da Italiana Costruzioni s.r.l. e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, altra sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile – 2, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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