Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11765 del 14/05/2010
Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11765
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 10576/2008 proposto da:
S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA L. A. VASSALLO 26, presso l’avvocato BARBIERI Pasquale,
che lo rappresenta e difender giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 14 novembre 2007 nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze;
che il Ministro intimato si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione;
che, infatti, il decreto impugnato – come emerge dalla relazione di notificazione apposta in calce allo stesso – è stato notificato al difensore del ricorrente in data 18 dicembre 2007;
che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministro intimato, presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 14 aprile 2008, vale a dire oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del decreto impugnato – ai sensi del combinato disposto dell’art. 325 cod. proc. civ., comma 2, e art. 326 cod. proc. civ., comma 1 – scaduto in data 16 febbraio 2008;
che le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, in quanto il Ministro dell’economia e delle finanze ha depositato, in data 30 gennaio 2009, un mero atto di costituzione, “rimettendosi alla valutazione di codesta Corte in ordine al governo delle spese”, e non ha svolto ulteriore e specifica attività difensiva.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010