Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11765 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10576/2008 proposto da:

S.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA L. A. VASSALLO 26, presso l’avvocato BARBIERI Pasquale,

che lo rappresenta e difender giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/04/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 14 novembre 2007 nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze;

che il Ministro intimato si è costituito, chiedendo la reiezione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione;

che, infatti, il decreto impugnato – come emerge dalla relazione di notificazione apposta in calce allo stesso – è stato notificato al difensore del ricorrente in data 18 dicembre 2007;

che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministro intimato, presso l’Avvocatura generale dello Stato, in data 14 aprile 2008, vale a dire oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione del decreto impugnato – ai sensi del combinato disposto dell’art. 325 cod. proc. civ., comma 2, e art. 326 cod. proc. civ., comma 1 – scaduto in data 16 febbraio 2008;

che le spese del presente grado del giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, in quanto il Ministro dell’economia e delle finanze ha depositato, in data 30 gennaio 2009, un mero atto di costituzione, “rimettendosi alla valutazione di codesta Corte in ordine al governo delle spese”, e non ha svolto ulteriore e specifica attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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