Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11765 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11765

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35318/2019 proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARENULA 21,

presso lo studio dell’avvocato DANILO TONON, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA (OMISSIS) già AZIENDA

OSPEDALIERA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLIBIO n. 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARLA FIASCHI, MARIA RACHELE PALLUCCO;

UNIVERSITA’ DI PISA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II n. 18, presso lo studio dell’avvocato LAURA MARRAS, rappresentata

e difesa dall’avvocato SANDRA BERNARDINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 631/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/09/2019 R.G.N. 406/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PIERLUIGI FERRARI, per delega verbale Avvocato

DANILO TONON;

udito l’Avvocato MARIA ROMANA CILIUTTI, per delega verbale Avvocato

CARLA FIASCHI;

udito l’Avvocato FRANCESCO PIGNATIELLO, per delega verbale Avvocato

SANDRA BERNARDINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 16 settembre 2019 n. 631 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il reclamo ex lege n. 92 del 2012, proposto da B.P., professore associato dell’UNIVERSITA’ di Pisa, avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che, confermando l’ordinanza della prima fase, aveva respinto la impugnazione del B. avverso il provvedimento di allontanamento dalle attività di dirigente medico svolte presso la Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa.

2. La Corte territoriale condivideva i principi espressi nell’arresto di Cass. n. 25670/2017, secondo cui, in tema di assegnazione alle aziende sanitarie di professori e ricercatori universitari per l’esercizio di attività assistenziale, il potere del direttore generale di disporne la sospensione e l’allontanamento nei casi di gravissime mancanze ai doveri d’ufficio, previsto dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, non ha carattere disciplinare nè può considerarsi “strumentale” al potere disciplinare del rettore; esso va configurato come potere autonomo, che il Direttore generale è abilitato ad esercitare tutte le volte in cui ritenga ricorrere i presupposti di legge, alla sola condizione del previo parere espresso, entro ventiquattro ore dalla richiesta, da un apposito Comitato di tre garanti.

3. Il procedimento di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, si era svolto regolarmente, con intervento del Comitato dei Garanti e con esercizio del diritto di difesa da parte del B., come emergeva dai documenti (docc. 59, 62, 68, 70, 71 della A.O.)

4. Nel merito, nonostante l’intervenuta prescrizione del reato di cui il B. era stato chiamato a rispondere in sede penale, era pacifico che le sue condotte – l’avere richiesto ed incassato direttamente onorari per visite effettuate in regime di intramoenia, dirottato i pazienti ad una struttura convenzionata ove effettuava interventi (formalmente a nome di altro operatore), fissato appuntamenti senza osservare le procedure-integravano le gravissime mancanze ai doveri d’ufficio che giustificavano l’allontanamento.

5. Dall’esame delle sentenze penali rese in sede di legittimità e di giudizio di rinvio emergeva che la condotta non era contestata e che la questione in discussione concerneva la sua qualificazione giuridica. La Corte d’appello aveva comunque precisato le condotte commesse dal B..

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza B.P., articolato in cinque motivi, cui hanno opposto difese con controricorso l’UNIVERSITA’ di PISA e la AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA (OMISSIS).

7. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, nonchè degli artt. 1173,1228 e 2087 c.c., censurando la sentenza per avere escluso che tra il docente universitario e L’Azienda Ospedaliero Universitaria intercorra un rapporto di lavoro subordinato.

2. Nell’assunto del ricorrente, il rapporto tra il docente universitario, l’Università e la Azienda Ospedaliero Universitaria compendia due distinti rapporti di lavoro subordinato, il primo intercorrente con l’Università, per lo svolgimento dell’attività di didattica e di ricerca, il secondo con la Azienda Ospedaliero Universitaria per l’esercizio dell’attività di assistenza medica. Tale ricostruzione troverebbe conferma nella disciplina del D.Lgs. n. 517 del 1999, nei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di giurisdizione, nei regolamenti interni adottati dalla Azienda Ospedaliero Universitaria controricorrente.

3. Con il secondo mezzo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, art. 2119 c.c., D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, deducendosi che il provvedimento di allontanamento definitivo si qualificherebbe come licenziamento di fatto.

4. Si afferma che, ove si escludesse la titolarità del potere disciplinare in capo al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, lo svolgimento dell’attività assistenziale resterebbe sottratto al potere disciplinare e si determinerebbe una disparità di trattamento tra medici universitari e medici non universitari della medesima Azienda, questi ultimi soggetti al potere disciplinare del direttore generale. Il potere disciplinare del direttore generale nei confronti dei medici universitari troverebbe conferma nelle disposizioni del codice etico della Azienda Ospedaliero Universitaria controricorrente, nelle previsioni del D.Lgs. n. 517 del 1999, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. SU 6 maggio 2013 n. 10406) e del giudice amministrativo.

5. Con la terza censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, in combinato disposto con l’art. 1418 c.c., comma 1 e L. n. 300 del 1970, art. 7, commi da 1 a 4, censurando la sentenza per avere escluso la necessità di applicare il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, suddetto art. 55 bis e dall’art. 7 Stat. lav. e, comunque, per non aver considerato che egli non aveva mai ricevuto contestazioni formali da parte della Azienda- che pure era a conoscenza della pendenza del procedimento penale- e non aveva potuto svolgere le sue difese (aveva ricevuto in data 29 luglio 2016 un invito ad astenersi da ogni attività assistenziale ed appena due settimane dopo il provvedimento di allontanamento definitivo, senza che venisse attivato alcun contraddittorio).

6. Con il quarto mezzo il ricorrente ha impugnato la sentenza- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91, 92 e 97, artt. 67, 68, 69 CCNL COMPARTO SANITA’ 2016/2018, deducendo la illegittimità del provvedimento di allontanamento definitivo per mancato avvio del procedimento disciplinare.

7. Si sostiene che – a volere accogliere la tesi secondo cui il potere di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, non avrebbe carattere disciplinare – lo stesso avrebbe dovuto essere qualificato come potere cautelare, non diverso da quello previsto dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91 e 92 e da quello disciplinato dagli artt. 67, 68, 69 CCNL di categoria;

con la conseguenza che il provvedimento di allontanamento avrebbe dovuto trovare il suo sbocco nell’esito del procedimento disciplinare, che nella specie non era mai stato promosso.

8. Con il quinto motivo si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14, nonchè del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 91,92 e 97, per avere la sentenza impugnata escluso che l’estinzione del reato per prescrizione sia equivalente al riconoscimento di non colpevolezza dell’imputato ed affermato essere pacifico che le condotte del B. integrassero il reato di abuso d’ufficio e le gravissime mancanze ai doveri d’ufficio di cui al D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 5, comma 14.

9. Ha esposto che il reato di abuso d’ufficio si era prescritto anteriormente all’esercizio della azione penale (tanto che il PM aveva chiesto l’archiviazione, richiesta respinta dal GIP) sicchè egli non avrebbe dovuto essere sottoposto al giudizio penale. Ha assunto, da un canto, che la dichiarazione di prescrizione comportava la sua assoluzione, dall’altro, che in caso di assoluzione per prescrizione era necessario l’avvio del procedimento disciplinare per il mantenimento della sospensione cautelare.

10. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, è infondato.

11. Devono al riguardo confermarsi i principi già espressi, in analoga fattispecie, da Cass. sez. lav. 27 ottobre 2017 n. 25670.

12. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste una stretta connessione ed una inscindibilità tra la attività didattico-scientifica del personale medico universitario e la attività assistenziale che esso svolge presso le aziende ospedaliero universitarie (Cass. SU 24 novembre 2020 n. 26673, che sul punto richiama la già citata sentenza n. 25670/2017).

13. In questo rapporto inscindibile convivono: un rapporto di impiego nei confronti dell’Università – che fonda l’obbligazione solidale dell’Università per il pagamento dell’indennità di equiparazione per le attività assistenziali svolte presso la Azienda Ospedaliero Universitaria (Cass. SU 29 maggio 2012 n. 8521) – ed un rapporto di servizio con l’Azienda Ospedaliero Universitaria, secondo quanto prevede il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.

14. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, come giudice della giurisdizione, ha chiarito (a partire da Cass. SU 15 febbraio 2007 n. 3370 e da Cass. SU 22 dicembre 2009 n. 26960) che il rapporto si instaura direttamente con l’Azienda Ospedaliera Universitaria quanto alla prestazione del servizio ed alle responsabilità connesse alla gestione dell’attività lavorativa (da ultimo, Cass. SU n. 26673/2020 cit.).

15. Appare, pertanto, infondato il primo motivo di ricorso, diretto a sostenere la esistenza di due distinti rapporti di lavoro subordinato, rispettivamente intercorrenti con l’Università e con l’Azienda Ospedaliero Universitaria: il rapporto di impiego resta unico ed intercorre con l’Università mentre con l’azienda Ospedaliero Universitaria si instaura un rapporto di servizio, che trova la sua base nei protocolli di intesa tra le Università e le Regioni.

16. Dalla infondatezza del primo motivo discende, altresì, il rigetto del secondo, in quanto la configurazione del provvedimento di allontanamento dalla Azienda come licenziamento ha il suo presupposto nella pretesa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda Ospedaliero Universitaria distinto ed ulteriore rispetto a quello intercorrente con l’Università (quest’ultimo pacificamente in essere anche dopo l’allontanamento dall’Azienda controricorrente).

17. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui è diretto a contestare l’effettivo esercizio da parte del B. del diritto di difesa nel procedimento che si è concluso con il provvedimento di allontanamento.

18. La Corte territoriale ha accertato in fatto che questi aveva esercitato il proprio diritto di difesa “come emerge dai doc. 59, 62, 68, 70 e 71 della A.O. dai quali si desume che egli ha potuto esporre le proprie ragioni nell’ambito del procedimento stesso” (pagina 8 della sentenza impugnata, quarto capoverso). La censura si limita a contestare le conclusioni raggiunte dal giudice del merito, contrapponendovi conclusioni diverse, conformi alle proprie aspettative.

19. Nel resto la critica è infondata.

20. Come già evidenziato da Cass. n. 25670/2017, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 14, configura uno specifico procedimento per la sospensione dei professori e ricercatori universitari dalla attività assistenziale e l’allontanamento dalla Azienda, che non ha natura disciplinare. L’incipit della stessa norma (“Ferme restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle vigenti disposizioni di legge…”) lo distingue dai procedimenti e dai provvedimenti disciplinari.

21. Da tale rilievo discende l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso, con il quale si assume la esistenza di un rapporto di strumentalità tra la sospensione disposta dal direttore generale e l’avvio del procedimento disciplinare analogo a quello esistente tra la sospensione cautelare-obbligatoria e facoltativa- degli impiegati pubblici ed i provvedimenti disciplinari.

22. In continuità con Cass. n. 25670/2017, deve ribadirsi che il potere attribuito al direttore generale della Azienda Ospedaliero universitaria dalla disposizione in esame non è strumentale a quello disciplinare ma trova la sua origine nel potere discrezionale di cui detto organo dispone in ordine agli aspetti organizzativi e gestionali del servizio – a salvaguardia dei superiori interessi di rilievo pubblico inerenti alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie – il cui esercizio deve avvenire nel rispetto dei presupposti di legge e delle clausole generali di correttezza e buona fede.

23. Il quinto motivo è palesemente infondato nella parte in cui pretende di equiparare la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione alla sentenza di assoluzione.

24. Resta invece definitivo, in mancanza di specifica impugnazione, l’accertamento di fatto, compiuto dal giudice del reclamo in base agli atti del giudizio penale, della responsabilità del B. per le condotte già ascrittegli nella sede penale e poste a base del provvedimento del direttore generale impugnato.

25. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

26. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti.

27. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in favore di ciascuna delle parti controricorrenti in Euro 200 per spese ed Euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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