Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11764 del 18/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30436-2018 proposto da:

G.F., G.A., rappresentati e difesi dagli

avvocati Claudio Simonelli e Vincenzo Marini con studio

rispettivamente il primo in Alessandria ed il secondo in Teramo;

– ricorrenti –

e contro

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del

ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale

dello Stato con sede in Roma, via Dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 487/2018 della Corte d’appello de L’Aquila,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– è chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila che ha respinto l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva rigettato l’opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione emesse rispettivamente nei confronti di G.A. e di G.F. con cui erano state inflitte le sanzioni di cui alla L. n. 1096 del 1972, art. 32, per avere commercializzato lotti di sementi prima della conclusione dell’esame ufficiale e per aver commercializzato quantitativi di prodotti sementieri non sottoposti ai controlli ufficiali previsti per gli stessi (ai sensi della L. 1096 del 1971, artt. 12 e 22, contenente la disciplina dell’attività sementiera, e del D.P.R. n. 1065 del 1973, art. 20, contenente il regolamento di esecuzione della medesima disciplina di produzione e commercio di sementi;

– l’appello era stato proposto dai soci amministratori cui gli illeciti erano stati contestati in via principale ex L. n. 689 del 1981, le violazioni accertate;

– la cassazione è chiesta dai due opponenti sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;

– il Ministero intimato si è costituito solo ai fini della partecipazione alla discussione finale (art. 370 c.p.c., comma 1).

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, con cui si deduce l’errata interpretazione delle Disp. di cui alla L. n. 1096 del 1971, art. 32, comma 2, artt. 12 e 22, e del D.P.R. n. 1065 del 1973, art. 20, operata dalla corte territoriale nel confermare la sussistenza della violazione delle disposizioni sulla cartellinatura, è inammissibile;

– la conclusione della corte poggia, infatti, su una ricostruzione della valenza certificativa dei cartellini apposti sui lotti di sementi fondata sull’accertata prassi operativa (apposizione del cartellino al momento della sigillatura dei lotti con possibilità di essere commercializzati solo all’esito dell’accertamento di qualità da parte dell’ente preposto) che il ricorrente critica in punto di fatto, senza alcuno specifico riferimento al criterio interpretativo asseritamente violato dalla corte distrettuale, risolvendosi così in una insindacabile censura della statuizione del giudice del merito;

– il secondo motivo, con cui si reiterano le censure formulate con il primo motivo sull’applicazione delle norme, cui pertanto si rinvia, ed in più si aggiunge la censura per mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, perchè le violazioni riscontrate costituirebbero un’unica omissione, è infondato;

– costituisce, infatti, principio consolidato che in tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, prevede che – salve le ipotesi di cui al comma 2, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali – la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2, (Cass. 5252/2011; 26434/2014; 10890/2018);

– atteso l’esito del giudizio e la mancanza di effettiva attività difensiva da parte del Ministero resistente, nulla va disposto sulle spese di lite;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020

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