Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11764 del 11/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017),  n. 11764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10315-2016 proposto da:

P.F.M., P.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMILIA 47, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO ANGELONI, che li rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUGGERO DI

SICILIA 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5762/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.M. e F.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Roma che ha rigettato l’appello a sentenza del Tribunale di Rieti, sezione di Poggio Mirteto, che accolto la domanda possessoria di P.D. confermando il provvedimento interdittale 24.9.2005.

La sentenza fa riferimento ad un unico indistinto motivo di impugnazione sulla errata valutazione delle prove e la estraneità di P.F.M. e sottolinea l’esistenza di una procura di P.D. al fratello F.M. per amministrare e gestire come proprietario e l’assenza di atti di interversione con richiami a deposizioni testimoniali.

I ricorrenti denunziano: 1) violazione dell’art. 1158 c.c.; 2) violazione dell’art. 1164 c.c.; 3) omesso esame di fatto decisivo per l’intervenuta usucapione da parte di P.M..

Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.

Le prime due censure, pur titolate come violazione di legge, propongono un inammissibile riesame del merito mentre la terza non considera che P.M., stando alla sentenza, pagina tre, ha avuto la disponibilità dei terreni in via derivata dal padre, come risulta dalla comparsa di risposta dei resistenti in primo grado.

Il profilo dell’esistenza della procura è stato valutato per cui non vi è spazio per l’impugnazione nei termini riferiti alla luce della giurisprudenza conseguente al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 8053/2014).

Appare decisivo che non è stata provata una interversione del possesso e che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (ex plurimis Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).

Nè è denunciabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta, tanto più nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Donde il rigetto del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese liquidate in Euro 2700, di cui 200 per spese vive, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA