Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11764 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.E. S.R.L., in persona dell’Amministratore unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 150,

presso lo studio dell’avvocato ARMANDOLA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STORI MAURO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

F.E., F.G., COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE

TUTTI EREDI M.N.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il

25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere RELATORE Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito l’Avvocato LUCATTONI Pierluigi difensore del ricorrente che

si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato ARMANDOLA Roberto difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) F.S. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 14.3.014 che, nella controversia societaria da lei promossa contro la F.E. s.r.l., F.E., F.G. ed altri, pur dando atto che ella aveva aderito all’eccezione di incompetenza sollevata dai tre convenuti costituiti, nel declinare la propria competenza in favore del Tribunale delle Imprese di Venezia, l’ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle controparti.

2) Con il primo motivo di ricorso la F. contesta che nella specie potesse trovare applicazione il principio della soccombenza;

rileva al riguardo che l’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza del convenuto comporta, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 2, l’esclusione di ogni potere del giudice di decidere nel merito e, in conseguenza di pronunciare sulle spese, sulle quali è tenuto a provvedere il giudice competente.

3) Col secondo motivo la ricorrente lamenta che le spese siano state liquidate in misura eccessiva, ovvero aumentando del 100% il compenso professionale base, nonostante i tre convenuti, ancorchè separatamente costituiti, avessero svolto identiche difese e che siano stati inoltre riconosciuti a ciascuna delle controparti Euro 100 per spese vive non documentate.

4) Resiste con controricorso la F.E. s.r.l..

5) Va preliminarmente rilevato che la ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso a F.E. e G. con plichi raccomandati spediti il 24.9.2014 a mezzo del servizio postale, ma ha omesso di allegare agli atti la ricevuta di ritorno delle raccomandate, la cui produzione, in assenza di attività difensiva degli intimati, è necessaria al fine di provare l’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, la corretta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che, non versandosi in ipotesi di cause inscindibili, a meno che la F. non provveda al deposito degli avvisi di ricevimento al più tardi all’udienza camerale, il ricorso proposto nei confronti dei predetti intimati dovrebbe essere dichiarato inammissibile (Cass. SS.UU. n. 627/08).

6) Ciò premesso, il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato, posto che l’art. 38 c.p.c., comma 2 può trovare applicazione solo in materia di competenza per territorio derogabile, mentre allorchè sia sollevata un’eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l’ordinanza che la accoglie (e che potrebbe anche essere pronunciata d’ufficio) ha natura decisoria indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, con la conseguenza che il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.

7) Il secondo motivo appare inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, in quanto si fonda su due presupposti di fatto (l’avvenuto raddoppio del compenso base spettante al procuratore dei tre convenuti – il riconoscimento di spese vive non documentate) che la corte di legittimità, che non può scendere all’esame diretto degli atti di causa, non è in grado di riscontrare in difetto di qualsivoglia deduzione concernente il valore della controversia ed i minimi e massimi dello scaglione tariffario applicabile, nonchè della specifica allegazione delle comparse di costituzione delle controparti.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Va dato atto che il ricorso risulta ritualmente notificato anche alle parti che non hanno svolto attività difensiva ed è pertanto ammissibile anche nei loro confronti. Ciò premesso, il collegio condivide le conclusioni della relatrice, contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata in via del tutto generica e con riferimento a un precedente non applicabile al caso di specie.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dell’unica parte controricorrente, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della F.E. s.r.l., che liquida in Euro 1.200, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 24 dicembre 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA