Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11764 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29150/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale Ente Pubblico Economico,

in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLLA’

RUVOLO;

– ricorrente –

contro

C.P.C. – COMPAGNIA PRODOTTI CONSERVATI S.R.L., già S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CRISTINA SAVORELLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANGELO MASTRANDREA;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, AGENZIA DELLE

ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI SALERNO, AGENZIA DELLE ENTRATE

TORINO;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE,

ESTER ADA SCIPLINO;

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, e GIANDOMENICO

CATALANO, che lo rappresentano e difendono;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 371/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/06/2017 R.G.N. 72/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha quantificato in Euro 1.390.131 le somme dovute dalla soc. Compagnia Prodotti Conservati spa per contributi dovuti all’Inps in relazione alle cartelle esattoriali opposte ed ha dichiarato prescritti i contributi relativi a tre cartelle in quanto dalla notifica delle cartelle a quella dell’intimazione di pagamento avvenuta il 14/5/2012, erano decorsi oltre 5 anni.

2. Avverso la sentenza ricorre in cassazione l’Agenzia delle Entrate -Riscossione con un motivo. Resiste la soc. CPC Compagnia Prodotti conservati srl con controricorsoe poi memoria ex art. 378 c.p.c.. L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 2946 c.c. e censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i contributi in applicazione della prescrizione breve in luogo di quella ordinaria decennale trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

4. Il ricorso è infondato dovendo trovare applicazione il principio enunciato da SSUU n. 23397/2016 e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte,secondo cui la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010).

Tale termine prescrizionale trova applicazione anche con riferimento al credito per sanzioni civili che, pur nella sua accessorietà, ha la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale e, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono (cfr. Cass. n. 2620/2012, n. 5057/2015).

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

6. Le spese di causa seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla soc. CPC le spese processuali liquidate in Euro 12.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed accessori di legge nonchè Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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