Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11763 del 18/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 18/06/2020), n.11763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30430-2018 proposto da:
F. Ili C. Snc di C.G. & C., rappresentato e difeso
dagli avvocati Vincenzo Marini e Claudio Simonelli con studio
rispettivamente in Teramo frazione Rocciano via S. Benedetto n. 36 e
in Alessandria via Mazzini n. 46;
– ricorrente –
contro
Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona
del ministro pro-tempore, rappresentata e difesa dalli Avvocatura
Generale dello Stato con sede in Roma, via Dei Portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 488/2018 della Corte d’appello di L’Aquila,
depositata il 19/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– è chiesta la cassazione della sentenza della Corte d’appello de L’Aquila che ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione proposta dalla società F.lli C. s.n.c. di C.G. & C. avverso quattro ordinanze-ingiunzione emesse ai sensi della L. n. 1096 del 1971, art. 32, comma 1, e consistita nella commercializzazione di sementi senza l’osservanza delle condizioni di cartellinatura previste dalla medesima L. n. 1096 del 1971, artt. 12 e 22, contenente la disciplina dell’attività sementiera, e del D.P.R. n. 1065 del 1973, art. 20, contenente il regolamento di esecuzione della medesima disciplina di produzione e commercio di sementi;
– l’appello era stato proposto dalla società cui gli illeciti erano stati contestati in via solidale L. n. 689 del 1981, ed aveva ad oggetto le due ordinanze rispetto alle quali non era stata accolta l’opposizione (n. 863 e n. 864);
– la cassazione della sentenza è stata chiesta dalla società F.lli C. sulla base di due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
il Ministero resistente si è costituito solo ai fini della partecipazione alla discussione finale (art. 370 c.p.c., comma 1).
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo, con cui si deduce l’errata interpretazione delle Disp. di cui alla L. n. 1096 del 1971, art. 3,2 comma 2, artt. 12 e 22, e del D.P.R. n. 1065 del 1973, art. 20, operata dalla corte territoriale nel confermare la sussistenza della violazione delle disposizioni sulla cartellinatura, è inammissibile;
– la conclusione della corte poggia, infatti, su una ricostruzione della valenza certificativa dei cartellini apposti sui lotti di sementi fondata sull’accertata prassi operativa (apposizione del cartellino al momento della sigillatura dei lotti con possibilità di essere commercializzati solo all’esito dell’accertamento di qualità da parte dell’ente preposto) che il ricorrente critica in punto di fatto, senza alcuno specifico riferimento al criterio interpretativo asseritamente violato dalla corte distrettuale, risolvendosi così in una insindacabile censura della statuizione del giudice del merito;
– il secondo motivo, con cui si reiterano le censure formulate con il primo motivo sull’applicazione delle norme, cui pertanto si rinvia, ed in più si aggiunge la censura per mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 8, perchè le violazioni riscontrate costituirebbero un’unica omissione, è infondato;
– costituisce, infatti, principio consolidato che in tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8, prevede che – salve le ipotesi di cui al comma 2, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali – la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81 c.p., comma 2, (Cass. 5252/2011; 26434/2014; 10890/2018);
– atteso l’esito del giudizio e la mancanza di effettiva attività difensiva da parte del Ministero resistente, nulla va disposto sulle spese di lite;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2020