Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11763 del 14/05/2010

Cassazione civile sez. I, 14/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 14/05/2010), n.11763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. 25512 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2008, proposto da:

A.S.J., elettivamente domiciliato in Messina, Via

S. Domenico Savio n. 94, presso l’avv. CUCINOTTA Giuseppe C., che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso

dell’avv. Ernesto Fiorillo, procuratore generale del ricorrente per

procura 23 maggio 1997 per notar Edward L. Jannon di New York,

legalizzata dal segretario dello Stato di New York e depositata

presso il notaio Vincenzo Di Pasquale di Messina;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– CONTRORICORRENTE –

avverso il decreto emesso, nel procedimento n. 249/06 del ruolo della

volontaria giurisdizione, dalla Corte di appello di Reggio Calabria,

sezione civile, il 19 luglio 2007.

Udita, all’udienza del 13 aprile 2010, la relazione del Cons. Dr.

Fabrizio Forte e sentito il P.G. Dr. Ignazio Patrone, che conclude

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.S.J. ha chiesto, con ricorso di data imprecisata alla Corte d’appello di Reggio Calabria, di condannare il Ministero della giustizia a pagargli la somma di Euro 40.000,00, a titolo di equa riparazione, la metà per danni non patrimoniali e il residuo per pregiudizi patrimoniali da irragionevole durata del processo da lui iniziato, con citazione del 10 settembre 1997 davanti al Tribunale di Messina, avente ad oggetto rimborso somme ed esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre, processo concluso in primo grado con sentenza dell’adito tribunale dell’8 giugno 2004, impugnata alla Corte d’appello della stessa città in causa ancora pendente all’inizio della presente procedura.

La Corte di merito ha accolto in parte la domanda, ritenendo ragionevoli, del processo presupposto in corso complessivamente durato anni otto e mesi quattro, i primi tre anni del primo grado, cui andavano aggiunti otto mesi addebitabili a comportamenti delle parti e circa un anno del secondo grado, per cui rimanevano complessivamente ingiustificati tre anni e otto mesi; per tale periodo ingiustificato, rilevato in base alla complessità del caso e al comportamento delle parti, nulla era dovuto per i danni patrimoniali richiesti nella stessa misura delle somme domandate nella causa presupposta, mentre per quelli non patrimoniali era fissato l’indennizzo in complessivi Euro 3.666,64, (Euro 1000,00 annui), con spese a carico del convenuto. Per la cassazione di tale decreto, l’ A. propone ricorso di due motivi, lamentando la violazione dei parametri usati in sede sovranazionale per determinare la durata irragionevole della causa e liquidare l’equo indennizzo per i danni non patrimoniali e l’erroneità del rigetto della domanda di equa riparazione per i danni patrimoniali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso deduce la carenza del ragionamento logico per il quale la Corte d’appello giunge a liquidare i danni non patrimoniali nella misura fissata mentre il secondo motivo denuncia l’erroneità della decisione di merito per non avere riconosciuto danni patrimoniali almeno nella misura delle somme oggetto della domanda del processo principale rimaste non incassate, secondo il ricorrente, a causa del prolungarsi della causa a base della domanda di equa riparazione.

In realtà la Corte adita, come si rileva dagli atti, distingue il primo grado di causa di cui afferma la ragionevolezza per una parte cui aggiunge un residuo tempo del secondo grado, per cui ne determina una durata ingiusta complessiva di anni tre e mesi otto, tenendo conto anche del comportamento delle parti oltre che del periodo logico minimo secondo la legge e ritenendo imputabile all’apparato giudiziario italiano il ritardo di un anno circa del secondo grado.

Una volta affermata la correttezza del computo dei termini di durata irragionevole, appare conforme ai parametri C.E.D.U. anche la liquidazione della riparazione del danno non patrimoniale in Euro 1000,00 per ogni anno di durata irragionevole, somma comunque non inferiore a quella minima fissata dalla Corte di Strasburgo, la quale ritiene in astratto che l’equo indennizzo debba calcolarsi in somme da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 all’anno per l’intera durata del processo (in tal senso, Cass. n. 5591/2009, n. 1048/2009, n. 2950/2008, n. 1605/2007, n. 24356/2006) e, in concreto, riconosce in realtà come equa in Italia, in rapporto alle condizioni socio economiche del paese, una riparazione del danno non patrimoniale in somme inferiori alla metà di. quelle di cui sopra (Cass. n. 16086/09).

Pertanto la riparazione liquidata nel merito, non si discosta dai criteri ermeneutici enunciati in sede sovranazionale e il ricorso deve quindi rigettarsi sui danni non patrimoniali.

2. Il ricorso va rigettato pure in rapporto al mancato accoglimento della richiesta dei danni patrimoniali, che il ricorrente fa coincidere con l’oggetto del processo presupposto, in quanto la ragione o il torto di esso non possono rilevare sul piano degli effetti della sua durata e non sono conseguenza immediata e diretta della irragionevolezza di essa.

In conclusione, i due motivi di ricorso devono entrambi rigettarsi e le spese di questo grado devono rimborsarsi dal ricorrente al Ministero, nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 900,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2010

 

 

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