Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11763 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 22/03/2017, dep.11/05/2017), n. 11763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15277-2016 proposto da:
M.R.F., + ALTRI OMESSI
– ricorrenti –
contro
M.F., M.A., rappresentati e difesi dall’avv. MARIA
CUOMO e domiciliati presso la Corte Suprema di Cassazione;
– controricorrenti –
nonchè
MA.AN., ma.an., M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 21/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/03/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
Fatto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che M.G. e gli altri ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza 12.1.2016 con cui la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado (resa dal Tribunale di Salerno sez. distaccata di Amalfi), ha respinto la loro domanda di riduzione in pristino, rilascio di un fondo e risarcimento danni nei confronti di A. e M.F.;
rilevato che il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui, deducendosi violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 5 e art. 161 c.p.c., si eccepisce la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione riferibile al consigliere estensore;
viste le memorie depositate dalle parti;
rilevato che nel caso di specie l’omissione di sottoscrizione è parziale perchè, appunto, riferita al solo relatore, per cui, come già affermato dalle sezioni unite di questa Corte, in tale ipotesi trova applicazione l’art. 161 c.p.c., comma 1, con la conseguente conversione della nullità in motivo di impugnazione (v. Sez. U, Sentenza n. 11021 del 20/05/2014 Rv. 630706 – 01);
considerato che nel caso di specie è stato proposto specifico motivo impugnazione per cui resta impedita ogni sanatoria della nullità relativa verificatasi, a nulla rilevando che nel ricorso siano stati dedotti anche motivi attinenti al contenuto della sentenza, perchè – contrariamente a quanto sostengono i controricorrenti nella memoria – tale linea difensiva non implica assolutamente rinunzia al primo ed assorbente motivo di ricorso (e non a caso il secondo motivo si apre con la formula “fermo il dirimente profilo che precede”), ma risponde solo ad una evidente esigenza di completezza; nè parimenti può ritenersi che la redazione di altri motivi di ricorso implichi sanatoria della sentenza per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. perchè lo scopo della sentenza è innanzitutto quello di costituire tra le parti un accertamento potenzialmente definitivo relativo al caso concreto dedotto in giudizio e tale non può certamente essere una sentenza priva di un requisito essenziale quale la sottoscrizione del magistrato che l’abbia redatta;
che pertanto la sentenza va dichiarata nulla e cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Salerno, restando così logicamente assorbito l’esame del secondo e terzo motivo con si denunziano altre violazioni di legge, ma con riferimento al contenuto della sentenza;
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione che provvederà anche sulle spese.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017