Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11763 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 11/04/2016, dep. 08/06/2016), n.11763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CREDITO SICILIANO S.P.A., rappresentata dalla società mandataria

FINANZIARIA SAN GIACOMO S.P.A. CON SOCIO UNICO (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo

studio dell’avvocato MOCCI ERNESTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TAGLIARENI MASSIMO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO B. TRASPORTI S.R.L., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato IMONDI AUGUSTO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n 1264/11 R.G. del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositato il 22/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito l’Avvocato TAGLIARENI Massimo difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Il Tribunale di Santa Maria C.V., con decreto del 22.2.013, ha dichiarato inammissibile l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dalla Finanziaria San Giacomo s.p.a. per ottenere collocazione ipotecaria, allo stato passivo del Fallimento della B. Trasporti, del credito ammesso al chirografo di Euro 747.692, cedutole dal Credito Siciliano s.p.a. e preteso a titolo di saldo debitore del contratto di apertura di credito in conto corrente, garantito da ipoteca volontaria, acceso dalla società poi fallita presso la banca cedente.

A sostegno della decisione il tribunale ha rilevato che l’opponente aveva notificato al curatore il ricorso ed il decreto di fissazione d’udienza quando era già decorso il termine ordinatorio a tal fine assegnatole ai sensi della L. Fall., art. 99 ma non ne aveva richiesto la proroga prima della scadenza, con ciò determinando il verificarsi del medesimo effetto preclusivo derivante dall’inosservanza del termine perentorio.

Il decreto è stato impugnato da Finanziaria San Giacomo s.p.a., in nome e per conto del Credito Siciliano s.p.a., con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso.

2.1) La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 176 c.p.c.. Deduce che il tribunale ha erroneamente ritenuto che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, che le assegnava il termine di dieci giorni per la notifica al curatore, le fosse stato comunicato dalla cancelleria 1 aprile 2012 al numero di fax da essa indicato in ricorso, mentre in realtà la comunicazione era stata eseguita ad altro numero di fax e non v’era attestazione del suo ricevimento, assume, per contro, di aver avuto conoscenza legale del provvedimento solo il successivo 19 aprile, quando il suo procuratore ne aveva preso visione in cancelleria, con la conseguenza che la notifica al curatore, eseguita il 27 aprile, avrebbe dovuto ritenersi tempestiva.

2.2.) Col secondo motivo, denunciando violazione della L. Fall., art. 99 Finanziaria San Giacomo contesta che nella specie potesse ritenersi applicabile la disciplina del termine ordinatorio di cui all’art. 154 c.p.c., tanto più che il curatore si era costituito all’udienza, in tal modo sanando l’eventuale vizio della notificazione.

Il secondo motivo, che ha carattere assorbente, appare manifestamente fondato.

Come già ripetutamente affermato da questa Corte (Cass. nn. 19018/014, 19653/015, nonchè Cass. S.U. n. 25494/09), nei giudizi di impugnazione dello stato passivo L. Fall., ex art. 99, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al curatore entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che tale sanzione non è prevista dalla legge nè può essere ricavata, in via interpretativa, in base al principio della ragionevole durata del processo, dovendo evitarsi interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l’accesso delle parti alla tutela giurisdizionale. Pertanto, nel caso in cui la notifica non sia intervenuta entro tale termine, il giudice dovrà limitarsi ad assegnare al ricorrente un nuovo temine, perentorio, per la notifica, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., sempre che il curatore ed i creditori controinteressati non si siano regolarmente costituiti in giudizio, in tal modo sanando, con effetto “ex tunc”, il vizio della notificazione: ciò che è per l’appunto avvenuto nel caso di specie.

3) Appare invece inammissibile il terzo mezzo di censura, con il quale la ricorrente si duole dell’affermazione del tribunale secondo cui essa aveva inammissibilmente modificato la domanda di ammissione al passivo, richiedendo solo all’udienza di verificazione il riconoscimento del privilegio ipotecario. Il motivo attiene infatti ad un tema che è stato inutilmente affrontato, d’ufficio, dal giudice a quo, attesa la ritenuta inammissibilità dell’opposizione per ragioni di rito (cfr. Cass. SS.UU. n. 2078/90, Cass. nn. 5794/92, 3840/07). Finanziaria San Giacomo difetta pertanto di interesse ad impugnare una statuizione improduttiva di effetti giuridici, concernente una questione che dovrà, eventualmente, essere decisa dal giudice del rinvio.

Si dovrebbe, in definitiva, concludere per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, e per l’inammissibilità del terzo motivo, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni, non contrastate dal Fallimento della B. Trasporti, che non ha depositato memoria.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Santa Maria C.V. in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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