Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11763 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 05/05/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 05/05/2021), n.11763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15737/2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SE.RI.T. SICILIA S.P.A., AGENTE

DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAURA FIRINU;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, ADA ESTER SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

contro

EDILBITUMI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 721/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/05/2014 R.G.N. 462/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l’opposizione proposta dalla soc. Edilbitumi a r.l. alla cartella per mancato pagamento di contributi dovuti all’Inps.

La Corte ha rilevato che la notifica della cartella non era regolare; che tale notifica risaliva all’11/2/2008, non recava le indicazioni necessarie sul destinatario mancando ogni indicazione sulla qualità del ricevente, indicato solo D. senza altre specificazioni e che l’atto risultava notificato a (OMISSIS), mentre la sede della società era ubicata in (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione Riscossione Sicilia spa con tre motivi. Resiste l’Inps. La soc. Edilbitumi è rimasta intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo consistente nel fatto che la notifica della cartella era avvenuta direttamente da parte dell’agente della riscossione a mezzo posta con R/R, nonchè omesso esame dell’avviso di ricevimento con cui era stata consegnata la cartella (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

Osserva che la cartella era stata notificata con il servizio postale, utilizzato direttamente dall’agente della riscossione, e che, pertanto, doveva trovare applicazione la disciplina della notifica a mezzo posta, senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che l’atto pervenuto al domicilio del destinatario doveva ritenersi ritualmente consegnato,stante la presunzione di cui all’art. 1335 c.c..

Lamenta che, inoltre, la Corte non aveva esaminato l’avviso di ricevimento che riportava tutti i dati richiesti, oltre all’indicazione del numero della cartella contenuta nel plico consegnato, il nominativo di chi l’aveva ricevuta e il luogo di notifica.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 2, art. 2700 c.c., D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39. Ribadisce di aver effettuato la notifica direttamente a mezzo l’ufficio postale e che nessuna norma imponeva che fossero indicate le generalità del destinatario, nè la relazione esistente tra detta persona ed il destinatario della raccomandata,costituente oggetto di un preliminare accertamento dell’ufficiale postale. Nè era poi necessaria in tale ipotesi l’apposita relata di notifica.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c.. Deduce che la provata conoscenza dell’atto determinava la sanatoria di eventuali irregolarità del procedimento di notifica.

6. Va accolto il terzo motivo restando assorbiti gli altri.

7. Nella fattispecie risulta accertato che la soc. Edilbitumi ha avuto conoscenza della cartella che ha infatti provveduto ad impugnare, formulando motivi sia con riferimento alla regolarità formale, sia nel merito. Nella stessa sentenza la Corte d’appello afferma che la notifica risaliva all’11/2/2008, ma, secondo la Corte territoriale, tale notifica non sarebbe stata “regolare”. La Corte, dunque, non qualifica la notifica nulla o inesistente, ma semplicemente come non regolare, pur facendone, poi, derivare l’accoglimento dell’opposizione.

8. Va qui richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale ed in particolare, in caso di irritualità della notificazione della cartella, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6417/2019, n. 11051/2018).

Nella specie dunque,pur dovendosi rilevare che la soc. Riscossione Sicilia ha provveduto legittimamente alla notifica direttamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R (cfr. in tal senso Cass. 6395/2014, n. 4567/2015, n. 20918/2016) e che ha depositato l’avviso di ricevimento, deve affermarsi che le eventuali irregolarità affermate dalla Corte territoriale non hanno impedito alla società opponente di avere conoscenza dell’atto e di potersi opporre allo stesso.

9. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Catania anche per le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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